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Linee di indirizzo per la sicurezza nelle manifestazioni fieristiche

Linee di indirizzo per la sicurezza nelle manifestazioni fieristiche
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Linee guida e buone prassi

07/08/2020

Un documento Inail fornisce linee di indirizzo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in relazione alle manifestazioni fieristiche e all’attività di allestimento e disallestimento di stand. La normativa, i ruoli e le responsabilità.

Roma, 7 Ago – I nostri articoli hanno sottolineato più volte la “complessità e interconnessione” delle attività che riguardano l’allestimento e il disallestimento di stand all’interno di quartieri fieristici. Attività che “hanno indotto negli ultimi anni ad una seria riflessione sui rischi per la salute e per la sicurezza di quanti vi operano”.

Infatti i rischi connessi alla gestione degli eventi fieristici “sono caratterizzati da particolari esigenze come gli stretti vincoli temporali concessi per il completamento dei lavori, la presenza contemporanea di numerose imprese e di lavoratori di diverse nazionalità e la necessità di operare in spazi ristretti per la realizzazione di stand in aree contigue all’interno dello stesso Quartiere fieristico”.

 

A presentare con queste parole i rischi relativi alle manifestazioni fieristiche, di cui ci siamo occupati anche nella nostra rubrica “ Imparare dagli errori”, è un nuovo documento prodotto dall’ Inail, con molteplici collaborazioni, come risultato del Protocollo d’intesa tra Inail e Asal-Assoallestimenti, Cfi-Comitato fiere industria, Aefi-Associazione esposizione e fiere italiane.  

 

 

Il documento, dal titolo “Manifestazioni fieristiche. Linee di indirizzo per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro”, intende affrontare e illustrare le relazioni tra i soggetti giuridici indicati nel Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014 (Decreto Palchi e fiere). Il documento vuole “dettagliarne i relativi ruoli recependo le migliori prassi operative messe in atto nel nostro paese nelle fasi di allestimento e disallestimento di manifestazioni fieristiche allo scopo di gestire al meglio i suddetti rischi”.

E chiaramente il punto di partenza da cui si traccia la linea di miglioramento che questo elaborato intende proporre “è rappresentato dall’assoluto rispetto delle prescrizioni legislative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.

 

Questi gli argomenti trattati nell’articolo:

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La sicurezza nel cantiere edile
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori nei cantieri edili (Art. 37 D.Lgs. 81/08)

 

Il contenuto delle linee di indirizzo per le manifestazioni fieristiche

Il documento – realizzato con la collaborazione tra Inail, Asal Assoallestimenti, Aefi Associazione espositori e fiere italiane e Cfi Comitato fiere industria – fornisce dunque precise linee di indirizzo, sviluppate nell’ambito del Protocollo d’intesa citato in apertura di articolo, che costituiscono “un contributo di analisi e sistematizzazione dei processi lavorativi per la realizzazione di una manifestazione fieristica ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro”.

 

Il documento, che “non ha carattere prescrittivo e va adattato agli specifici processi organizzativi e gestionali dei diversi operatori del settore”, esamina, in particolare, “le attività escluse dal campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 ai sensi del Capo II “Manifestazioni fieristiche” del “ Decreto Palchi e fiere”, che costituiscono parte rilevante delle lavorazioni svolte all’interno dei quartieri fieristici”.

 

E in quest’ambito si è deciso di “considerare esclusivamente il processo di allestimento e disallestimento di stand a progettazione libera su una superficie assegnata all’espositore, detta anche ‘area nuda’”. Questo processo, “che è il più ricorrente, è stato ritenuto anche il più rappresentativo del settore, poiché coinvolge direttamente tutti i soggetti giuridici gestore, organizzatore, espositore, allestitore definiti dall’articolo 5 del “ Decreto Palchi e fiere” ed in esso l’espositore assume sempre il ruolo di Datore di lavoro committente (DLC) dell’allestimento”.

 

Le responsabilità nella realizzazione di una struttura allestitiva

Riguardo ai ruoli e alle responsabilità il documento ricorda che la caratteristica peculiare delle attività allestitive di un’ “area nuda” “è che i ruoli e le responsabilità di tutti gli operatori coinvolti sono condizionati da molti fattori”.

 

In questo contesto, “ogni soggetto giuridico, individuato dal “ Decreto Palchi e fiere”, può svolgere attività programmatorie, progettuali o realizzative, in momenti diversi, con modalità variabili e con interlocutori distinti, rivestendo, a seconda dei casi o dei passaggi temporali e organizzativi, funzioni tipiche del committente, del Datore di lavoro committente (DLC), del Datore di lavoro (DL), del progettista o del fornitore di servizi”.

E dunque c’è l’esigenza di “circoscrivere e definire le figure di responsabilità che, direttamente o per conto del gestore, dell’organizzatore, dell’espositore e dell’allestitore, sono coinvolte nelle varie attività, individuando i compiti svolti da ognuno e quelli delegabili, nei limiti delle prescrizioni normative”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale dell’articolata Tabella 1, contenuta nel documento, che è stata elaborata “per operare una semplificazione e chiarire meglio ruoli, responsabilità e compiti durante le varie fasi del processo che conduce alla realizzazione di una struttura allestitiva”. È una tabella “articolata per funzioni e per fasi a partire dalle figure del “Decreto Palchi e fiere” e individua un solo responsabile per ogni attività, specificando se incaricato o delegato dal gestore, dall’organizzatore, dall’espositore o dall’allestitore”.

 

Si segnala che è “compito del gestore, organizzatore, espositore o allestitore, ciascuno per la propria parte, definire e valutare i requisiti tecnico-professionali richiesti per lo svolgimento delle attività dei soggetti indicati in tabella e incaricati, o delegati, in qualità di responsabili di una o più fasi del processo. Là dove i requisiti professionali delle figure incaricate non siano indicati da norme dirette, volontarie o da regolamenti, si dovrà far ricorso ad una analisi delle specifiche competenze e capacità tecnico-professionali del soggetto da incaricare, in relazione alla complessità dell’intervento e alle caratteristiche della manifestazione”.

E se per alcune delle attività previste non sono incaricati o delegati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, dei soggetti responsabili, “le funzioni e le attività corrispondenti sono da intendersi svolte direttamente dalle figure individuate dal decreto”.

 

Si indica che per qualsiasi manifestazione fieristica “le figure individuate dal decreto devono comunque dotarsi di una struttura organizzativa commisurata alla natura dell’attività svolta, alla complessità tecnico-gestionale dell’intervento, ai rischi lavorativi, nonché ai relativi programmi operativi definiti per la manifestazione. La struttura organizzativa, con l’indicazione dei responsabili e dei relativi compiti, deve essere definita, documentata, comunicata a tutti gli operatori coinvolti e aggiornata ogni volta sia necessario per modifiche dettate dal sito, dal modello gestionale, dalle condizioni di manifestazione, dall’introduzione di innovazioni di processo o tecniche”.

 

Infine riguardo agli aspetti regolati dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, vista l’articolazione delle figure coinvolte, si può far riferimento a quanto riportato nel comma 3 ter dell’articolo 26:

 

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

(…)

3-ter.  (…) in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l ’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

 

Con riferimento sempre all’articolo 26 del Testo Unico le figure individuate dal “ Decreto Palchi e fiere” devono “integrare i documenti relativi alla SSL e promuovere, durante tutto l’iter realizzativo di una manifestazione fieristica:

  • la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
  • il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.

 

L’indice del documento Inail

Concludiamo riportando l’indice del documento “Manifestazioni fieristiche. Linee di indirizzo per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro”:

 

PREMESSA

INTRODUZIONE

 

1. TERMINI E DEFINIZIONI

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

 

3. ANALISI DEL SETTORE

3.1 Caratteristiche merceologiche

3.2 Caratteristiche tipologiche

3.3 Caratteristiche del Quartiere fieristico

3.4 Modalità organizzative

3.5 Caratteristiche delle strutture allestitive

3.6 Analisi delle condizioni - criticità operative più diffuse

 

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

 

5. RUOLI E RESPONSABILITÀ

 

6. IL PROCESSO DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA

6.1 La fase di pianificazione

6.1.1 Programmazione della manifestazione

6.1.1.1 Definizione della sequenza temporale (timing) dell’iniziativa

6.1.2 Definizione degli accordi contrattuali e della modulistica

6.1.2.1 Piano delle attività

6.1.2.2 Layout di manifestazione

6.1.2.3 Predisposizione della modulistica

6.1.3 Pubblicizzazione e adesione degli espositori

6.1.4 Schema sequenziale delle attività

6.2 La fase di progettazione

6.2.1 Programmazione della progettazione

6.2.2 Affidamento della progettazione

6.2.3 Progettazione preliminare

6.2.4 Progettazione definitiva

6.2.5 Progettazione esecutiva

6.2.6 Richiesta di autorizzazioni e servizi tecnici

6.2.7 Affidamento della realizzazione

6.2.8 Schema sequenziale delle attività

6.3 La fase del montaggio

6.3.1 Approntamento fuori opera

6.3.1.1 Piano di assemblaggio

6.3.1.2 Imballaggio, carico e spedizione

6.3.2 Modalità di accesso al Quartiere fieristico

6.3.2.1 Controllo del personale autorizzato

6.3.2.2 Controllo dei mezzi e delle attrezzature autorizzati

6.3.3 Scarico e movimentazione dei materiali

6.3.3.1 Scarico

6.3.3.2 Movimentazione dei materiali e delle merci

6.3.4 Montaggio di strutture allestitive, tendostrutture e opere temporanee

6.3.4.1 Consegna dell’area espositiva

6.3.4.2 Attività di coordinamento delle aree esterne all’area assegnata

6.3.4.3 Attività di montaggio svolta all’interno dell’area assegnata

6.3.5 Allacciamenti

6.3.6 Consegna dello stand

6.3.7 Esposizione dei prodotti

6.3.8 Schema sequenziale delle attività

6.4 La fase di smontaggio

6.4.1 Allontanamento dei visitatori e del personale non autorizzato e accesso del personale autorizzato

6.4.2 Rimozione dei campionari e delle merci dell’espositore

6.4.3 Smontaggio della struttura allestitiva

6.4.4 Carico e allontanamento dei materiali

6.4.5 Pulizia dei padiglioni e rimozione dei rifiuti

6.4.6 Schema sequenziale delle attività

 

7. Allegati

7.1 Allegato 1

7.2 Allegato 2

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, “ Manifestazioni fieristiche. Linee di indirizzo per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro”, a cura di Elisabetta Badellino, Federico Brizi, Paolo Fioretti, Emma Incocciati, Loredana Quaranta, Davide Sani e Maria Teresa Settino (Inail), Franco Bianchi e Oronzo Panebianco (Cfi Comitato fiere industria), Marco Fogarolo e Luca Perreca (Asal Assoallestimenti), Giovanni Giuliani, Nazario Pedini e Michele Stalteri (Aefi Associazione espositori e fiere italiane), edizione 2020 (formato PDF, 1,0 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Linee di indirizzo per la sicurezza nelle manifestazioni fieristiche”.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 – Istruzioni operative tecnico – organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero della Salute –Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici del 22 luglio 2014 - Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività

 


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