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Prestazioni economiche di malattia e maternita'

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Approfondimento

15/09/2006

Dall’Inps una circolare fa chiarezza su alcuni punti relativi a prestazioni economiche di malattia e maternità. Indicazioni anche sul mobbing.

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Con la circolare 95 bis del 6 settembre 2006 , l’INPS ha fornito una serie di chiarimenti in materia di prestazioni economiche di malattia e maternità.

Le questioni trattate sono le seguenti:
1-Indennizzabilità festività soppresse.
2-Legalizzazione dei certificati di malattia rilasciati in Paesi extra UE..
3-Indennità di malattia e lavoratori aventi titolo a prestazioni pensionistiche.
4-Lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995: inapplicabilità dei termini di decadenza stabiliti dalla legge n. 438/1992; equiparazione del day hospital al ricovero;inapplicabilità del c.d. automatismo delle prestazioni.
5-Il lavoratore agricolo a tempo determinato che ha prestato nell’anno precedente l’inizio dell’evento morboso almeno 51 giornate di attività come lavoratore agricolo a tempo indeterminato ha diritto all’indennità di malattia per un numero di giornate pari a quelle effettuate nell’anno precedente.
6-I lavoratori che beneficiano dell’incentivo al posticipo del pensionamento hanno diritto all’indennità di malattia.
7-Riposi giornalieri ex art. 39 del T.U.( c.d. riposi di allattamento ) : cumulabilità coi recuperi effettuati mediante  l’utilizzo della “banca ore”; compatibilità col part-time orizzontale; diritto del  padre al raddoppio dei permessi in caso di parto plurimo; fruibilità da parte delle lavoratrici dipendenti in distacco sindacale.
8-La riemissione in pagamento di assegni per prestazioni economiche di malattia e di maternità non riscossi è subordinata alla verifica del mancato decorso del termine annuale di prescrizione vigente nella materia.
9-Nei casi di malattia ascrivibile a “mobbing” l’azione di surroga può essere attivata autonomamente dall’Istituto solo quando vi è stato un previo accertamento di responsabilità del terzo in sede giudiziale.
10-Nelle ipotesi di malattie che si esauriscono nel periodo di carenza permane in capo al lavoratore l’obbligo dell’invio del certificato medico sia all’INPS che al datore di lavoro

 

La circolare.


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