La scuola sicura… La scuola che vogliamo
ATS UNPISI promuove l’evento di Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola (ANP) e DIRSCUOLA Soc. Coop. a r. l. “La scuola sicura… La scuola che vogliamo“, che tratta il tema della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro nell’ambito scolastico, con prospettive alla luce della Legge 215/21.
Pubblichiamo la sintesi dell’intervento del Prof. Rocco Vitale, presidente dell’AiFOS.
Le novità per la formazione in materia di sicurezza
Siamo a Torino e non possiamo ripartire che da Torino.
Abbiamo sempre presente l’immagine esterna del Liceo Darwin di Rivoli e come si presenta l’aula 4D la mattina del 22 novembre 2008 quando a seguito del crollo del soffitto muore uno studente di 17 anni Vito Scafidi.
Prima di analizzare le modifiche legislative una breve considerazione: a cosa è servito e cosa ci ha insegnato questo processo?
- Francamente poco o nulla. Di norma le sentenze e la giurisprudenza ci danno consigli ed indicazioni. Questa volta la legge ha bocciato la sentenza (anche se dopo 14 anni). Di fatto la nuova legge ha ristabilito una cosa semplice, già ben definita fin dal D. Lgs. 696/1994 e confermato dal D. Lgs. 81/2008 in quanto ogni datore di lavoro deve fare la valutazione dei rischi della propria azienda, struttura, ecc.
Non ripercorro l’episodio ormai noto in molti particolari. Una sola osservazione:
- Se fosse successo oggi il processo avrebbe preso un’altra piega e le condanne sarebbero state diverse.
Tutto ciò a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 215 che modifica, con integrazioni, l’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 relativo agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti.
Al suddetto articolo sono aggiunte le seguenti precisazioni:
- gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell’amministrazione proprietaria;
- dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati,
- Il dirigente adotta le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili
Quando e come il dirigente scolastico deve intervenire?
Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.
In questo caso non si applicano gli articoli del codice penale relativi:
- all’interruzione del servizio pubblico
- non viene introdotta nessuna circostanza aggravante
- non vi è nessun procurato allarme.
Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
Infine, una modifica fondamentale riguarda la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli che conferma l’esclusiva competenza dell’amministrazione proprietaria.
Il documento di valutazione è redatto:
- dal datore di lavoro inteso come il Dirigente Scolastico
congiuntamente
- all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Si riferisce al Datore di Lavoro dell’amministrazione (Comune o Provincia) proprietaria dell’immobile ma la formulazione poteva essere più chiara.
Come fare quindi la valutazione congiunta della valutazione dei rischi.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
Osservazioni:
- i tempi per l’emanazione del Decreto sono già scaduti in quanto doveva essere stato emesso entro il 21 febbraio 2022.
- Non si tratta di un Accordo tipico stato-regioni ma un Decreto, sistema più veloce, ma con un passaggio nella Conferenza Stato-città (che è diversa da quella dei presidenti delle regioni)
Vorrei sommessamente ricordare un mio libro del 2000 “Scuola in sicurezza” dove in un apposito capito avevo messo in evidenza come uno dei problemi irrisolti era il rapporto tra la scuola e l’ente locale: chi deve fare che cosa?
Esponevo (allora, 22 anni fa) una tesi semplice è ovvia. Questa tesi ancor oggi resta valida e vede correttamente applicati il D. Lgs. 81/2008 negli Art. 2, comma 1, b), datore di lavoro, Art. 3, comma 2, disposizioni particolari e Art. 28, la valutazione dei rischi.
Ne riporto una scheda sintetica di procedura per l’attuazione della collaborazione tra l’ente locale e la scuola.
Del resto, oggi, con le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 si va nella medesima soluzione. Vi è solo un “peso da sopportare” perchè al posto di una semplificazione si è fatto ricorso ad una Decreto concordato con la Conferenza Stato Città che sicuramente avvierà un processo dove la burocrazia la farà da padrona.
Presento il semplice schema che avevo proposto.
Prima di tutto il datore di lavoro della scuola, intesa come struttura di cui è proprietario l’ente locale, deve effettuare la valutazione dei rischi e redigere il Documento della Valutazione dei Rischi.
Il D.V.R. viene trasmesso al Dirigente scolastico che, quale datore di lavoro dell’istituzione scolastica, ne tiene conto e ne redige il proprio D.V.R.
Una procedura semplice e snella!
Però c’è sempre qualcosa che non quadra. C’è la legge ma mancano i decreti attuativi.
Già il D.Lgs. 626/1994 prevedeva la pubblicazione di un apposito Decreto sulla scuola. A tale proposito sono stati emanati due decreti:
- Decreto Ministeriale 21 giugno 1996, n. 292
Individuazione del Datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal ministero della Pubblica Istruzione
- Decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione
- Circolare Ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999
Sicurezza nei luoghi di lavoro complessa ed articolata più lunga del decreto stesso.
Ancor oggi, pur giudicando positivamente le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 non si è seguita la via maestra. Infatti il D.Lgs. 81/2008, art. 3, comma 2 precisa che nei riguardi degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado … le disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze … individuate con decreto del Ministro da emanare entro il 15 maggio 2010.
Sono passati 12 anni. Però a tutt’oggi si applica l’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 che chiarisce che in mancanza dei decreti di cui sopra restano in vigore i D.M. del 1996 e del 1998 e la Circolare del 1999.
E tutto quello che ne consegue.
Per cercare di dare un contributo a questo importante tema che nel titolo del convegno “Sicurezza e scuola” ne condensa un mondo, vorrei portare l’attenzione su tre punti.
- La sicurezza dell’immobile, del plesso scolastico, e della manutenzione che come abbiamo visto, pur a fatica, qualche contraddizione e aspetti formali, che ancora non conosciamo, sono ormai assodati con la recente Legge 215/2021.
- L’Organizzazione della sicurezza nella scuola e i soggetti sensibili.
In questo caso le modifiche introdotte dalla Legge 215/2021 ed il successivo Accordo Stato Regioni che dovrebbe essere approvato (?) entro il 30 giugno 2022 modificano gli obblighi formativi dei soggetti.
Due novità fondamentali, cui spetta all’Accordo definire i contenuti, riguardano:
- la formazione obbligatoria del datore di lavoro che, a mio avviso, non deve svolgere una formazione specifica ma piuttosto dovrebbe essere prevalentemente aspecifica, finalizzata a far comprendere la valenza etica, i vantaggi economici degli investimenti in materia di sicurezza; il concetto di sicurezza come risultante di un’azione sistemica (conoscenza delle figure specifiche del sistema della sicurezza e le interrelazioni tra loro); la rilevanza del clima organizzativo e del benessere interno anche in termini di elemento favorente la collaborazione scuola famiglia ed il ruolo delle competenze cognitivo-relazionali nell’esercizio del ruolo;
- la formazione e l’aggiornamento ed i nuovi compiti del preposto.
Un discorso molto difficile con le modifiche introdotte all’art. 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008. Iniziando dagli obblighi del datore di lavoro che deve “individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Passiamo poi ai nuovi obblighi del preposto che deve “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Ma non solo in quanto “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
Le novità legislative sono continue e dobbiamo introdurre un altro elemento. Con la Legge 19 maggio 2022, n. 52 entrata in vigore la settimana scorsa, il 24 maggio, quale conversione in legge del decreto legge relativo alla cessazione dello stato di emergenza è stato introdotto un articolo relativo alla formazione del datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori che “può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona”.
In questo caso la norma è entrata in vigore già il 25 maggio e non richiede nessun passaggio in conferenza Stato Regioni e non serve nessun Accordo. Ovviamente questa nuova norma ci deve far riflettere in ordine alla formazione del preposto per cui le attività formative e di aggiornamento previste con la formazione in presenza possono anche essere effettuate in videoconferenza. E nel caso della scuola ci sembra una cosa utile e possibile.
Ma torniamo al preposto per una osservazione dovuta alla non semplice fase della designazione e soprattutto dei compiti di vigilanza, così come descritti nella modifica legislativa pensati soprattutto per il mondo del lavoro. Ed ancora una volta riemerge l’esigenza di uno specifico Decreto, pur previsto dalla legge, che dovrebbe entrare nel merito delle specificità dei soggetti che operano nella scuola.
Nell’organizzazione della sicurezza nella scuola uno degli aspetti fondamentali riguarda la “scuola” quale soggetto formatore per il proprio personale: docenti, personale amministrativo ed allievi. Vi sono aspetti che devono essere più chiari, semplici, e definiti. La “Scuola” è un soggetto formatore per lo svolgimento dei corsi e quindi deve individuare una serie di figure per la progettazione didattica dei corsi, per definire gli aspetti amministrativi (registri specifici, rilascio attestati, dichiarazioni), per la verifica finale e l’efficacia della formazione nonché dell’aggiornamento.
Prima di prendere in considerazione gli studenti bisogna verificare la situazione del personale che opera nella scuola. Vi sono alcune azioni che devono essere messe in atto dal Datore di lavoro-dirigente scolastico nei riguardi di tutto il personale a lui assegnato.
Il personale ATA e docente devono svolgere:
- la formazione generale
- la formazione specifica
- coloro che dovranno svolgere il ruolo di preposto la formazione particolare aggiuntiva
- il corso specifico per i lavoratori eletti o designati quali R.L.S.
- il primo soccorso e la prevenzione incendi al personale individuato per lo svolgimento di tali compiti.
Visto che la “scuola” è soggetto formatore spetta alla scuola stessa, come abbiamo visto, poter organizzare tutti questi corsi. Anzi vi è anche la possibilità che i docenti della scuola possano essere anche i docenti-formatori per lo svolgimento di queste tipologie corsuali. In questo caso chi svolge le funzioni di formatore deve essere in possesso di uno dei criteri previsti dal D. I. 6 marzo 2013.
Si può constatare che se non funziona questo aspetto dell’organizzazione e della formazione della sicurezza del personale della scuola è ben difficile attuare il successivo passaggio che riguarda la formazione alla sicurezza degli studenti.
- Gli studenti
Si parte dall’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 che considera lavoratori anche gli studenti qualora facciano uso di laboratori o nello svolgimento di tirocini formativi. Da qui ne deriva l’obbligo formativo per gli allievi della formazione generale e per la formazione specifica.
A ciò si sono aggiunte le specificità dei P.C.T.O. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) nonché la nuova educazione civica che intende coinvolgere sempre più la scuola sui temi della sicurezza,
Vi è poi una corale voce di manzoniana memoria che la sicurezza sul lavoro e la cultura della sicurezza deve iniziare dalla scuola (affermazione generica che vuole dire tutto e niente).
Le leggi, prassi e modelli non mancano ma dobbiamo chiederci se questo sistema funziona?
L’autonomia scolastica ha permesso grandi ed innovative esperienze ma spesso l’autonomia si è trasformata in anarchia. Che cosa manca a livello generale? Prima di tutto le azioni ed i modelli proposti in base alla scuola, all’età, al ciclo degli studi. Il P.O.F. di ogni scuola dovrebbe con chiarezza definire i percorsi culturali di salute e sicurezza. Gli studenti dovrebbero sapere cosa si fa nella scuola elementare (nella classe terza e poi IV e V), cosa si fa nella I, II e III media. Proseguendo in base alla tipologia di scuola, superando l’attuale norma destinata solo alle classi IV e V di un processo che coinvolga tutti i 5 anni della scuola superiore.
Di tutto ciò, però, ne deve restare traccia. Prima di tutto il rilascio degli attestati, per non ripetere la formazione svolta e poi la conoscenza di cosa si è fatto affinchè nei diversi gradi dell’insegnamento si possa tener conto del programma svolto e svilupparne dei nuovi.
Entriamo così nel vivo e nella vera cultura della sicurezza a scuola che non significa introdurre alcune ore di una nuova materia che si chiamerà “sicurezza”. La sicurezza dovrà divenire materia curriculare ed insegnata all’interno delle rispettive cattedre a valere dalla scuola elementare alle superiori.
Qualche esempio (non esaustivo) espresso in modo schematico che rappresenta la possibilità di occuparti e fare cultura della sicurezza, da parte di ciascun docente, all’interno della propria materia.
Lettere: Kafka, Primo Levi, j. Cronin
Storia: la rivoluzione industriale
Diritto: Costituzione, codice penale e civile
Disegno: storia architettura e costruzioni
Chimica e fisica: rischi, pericoli, etichette, biologia
Informatica: excel con elaborazione dati statistici dell’INAIL
Laboratori: per le specifiche materie
E per concludere si dimentica una parte pratica che dovrebbe assumere una maggiore importanza e considerazione. Mi riferisco alla prevenzione incendi ed all’obbligo (chi controlla se viene effettuato o meno) di effettuare due prove di evacuazione ogni anno (in estate ed in inverno).
Sono due occasioni (non di scampagnata) ma di impegno preventivo dello studio delle emergenze e di analisi successiva alle prove che coinvolgono prima di tutto i soggetti sensibili e formati. I primi ad essere coinvolti devono essere gli addetti antincendio e primo soccorso, cui seguono i preposti, gli alunni di ogni classe capofila e chiudifila. Insomma una bella occasione di teoria e di pratica di un fenomeno che accompagnerà la vita delle persone. E che si ripeta ogni anno, due volte all’anno! Tanto meglio ogni volta si imparerà e si farà qualche cosa di più.
Rocco Vitale
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Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0 | 31/05/2022 (08:28:12) |
Ottimo articolo. Grazie Presidente. |
Rispondi Autore: Pieri Paolo - likes: 0 | 31/05/2022 (11:29:34) |
Ero presente al Convegno nazionale organizzato da ANP (Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità). L'intervento del prof. Rocco Vitale è stato molto incisivo e lo ringrazio per quanto detto e sostenuto. |