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Entra in vigore il REACH

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sicurezza delle persone

30/05/2007

Il primo giugno 2007 entrerà in vigore il regolamento europeo REACH concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. I primi adempimenti.

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È oramai imminente l’entrata in vigore del regolamento europeo REACH concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

 

 

 

 

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Il nuovo regolamento sulle sostanze chimiche, obbliga i produttori e distributori a registrare tutte le sostanze chimiche prodotte e importate in quantità superiori a una tonnellata all'anno.

 

I primi adempimenti previsti dal REACH sono già a partire dal 1 giugno 2007 (data di entrata in vigore del Regolamento) e riguardano la redazione delle schede di sicurezza.

 

Qualora una sostanza venga identificata come PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o come vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile), secondo i criteri specificati nell’allegato XIII del REACH (vedere a pagina 383 del regolamento), dovrà essere redatta una nuova scheda di sicurezza che specifichi tali caratteristiche.

 

Inoltre, sono state previste le seguenti modifiche del formato attuale della scheda di sicurezza: le sezioni 2 (composizione/informazione sugli ingredienti) e 3 (identificazione dei pericoli) sono invertite e nella sezione I deve essere riportato l’indirizzo mail della persona responsabile della redazione della scheda di sicurezza.

 

Per quanto riguarda questi adempimenti, il Ministero della Salute ha specificato in una nota del 13 marzo 2007, che possono essere effettuati all’atto della prima revisione della scheda di sicurezza.

 

Ulteriore obbligo previsto per le schede di sicurezza è l’annotazione dell’indirizzo e-mail del tecnico competente per la redazione delle stesse. Tale obbligo ha una sua valenza nella possibilità di comunicare rapidamente con chi è responsabile della SDS (schede di sicurezza), qualora un operatore della catena di distribuzione ritenga che la stessa scheda sia incompleta.

 

Il Ministero ritiene ” che tale informazione possa accompagnare la scheda di sicurezza con un allegato che verrà eliminato alla prima revisione che consentirà di stampare l’informativa sulla scheda.”

 

 

 



 


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