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Una nuova figura potrebbe essere introdotta per garantire la sicurezza degli edifici condominiali. Un disegno di legge (Atto Senato n. 3309) prevede infatti l’istituzione del responsabile condominiale della sicurezza.
I senatori che hanno presentato la proposta di legge ritengono carente la legislazione sulla gestione della sicurezza nei condominii, “per la frequente limitazione delle conoscenze tecniche da parte degli amministratori responsabili (quasi sempre semplici amministrativi), malgrado essi abbiano il dovere di evidenziare il livello di rischio dei condominii,”.
Questa carenza potrebbe essere colmata con l’inserimento nella struttura condominiale di un tecnico specialista che, previa adeguata formazione, affianchi l’amministratore nella gestione della sicurezza, “per tutte le opere e i servizi affidati in appalto a terzi, per l’esecuzione dei quali il condominio ha l’obbligo di rispettare quanto prescritto dall’articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 696, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di sicurezza.”
Il disegno di legge prevede un piano didattico specifico finalizzato alla formazione di un esperto «responsabile in sicurezza condominiale» che, oltre alla formazione di base, abbia la conoscenza dell’intera normativa sulla sicurezza in generale e specifica per un condominio sicuro.
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Condomini e sicurezza
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Una nuova figura potrebbe essere introdotta per garantire la sicurezza degli edifici condominiali. Un disegno di legge (Atto Senato n. 3309) prevede infatti l’istituzione del responsabile condominiale della sicurezza.
I senatori che hanno presentato la proposta di legge ritengono carente la legislazione sulla gestione della sicurezza nei condominii, “per la frequente limitazione delle conoscenze tecniche da parte degli amministratori responsabili (quasi sempre semplici amministrativi), malgrado essi abbiano il dovere di evidenziare il livello di rischio dei condominii,”.
Questa carenza potrebbe essere colmata con l’inserimento nella struttura condominiale di un tecnico specialista che, previa adeguata formazione, affianchi l’amministratore nella gestione della sicurezza, “per tutte le opere e i servizi affidati in appalto a terzi, per l’esecuzione dei quali il condominio ha l’obbligo di rispettare quanto prescritto dall’articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 696, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di sicurezza.”
Il disegno di legge prevede un piano didattico specifico finalizzato alla formazione di un esperto «responsabile in sicurezza condominiale» che, oltre alla formazione di base, abbia la conoscenza dell’intera normativa sulla sicurezza in generale e specifica per un condominio sicuro.
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