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Aste on-line private e tutela dei consumatori
Con una circolare il ministero delle attività produttive ha chiarito che il divieto di aste on-line riguarda unicamente gli operatori dettaglianti che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.
Una erronea interpretazione del comma 5 dell'art.18 del D.Lgs.114/1998 aveva infatti fatto ritenere che fossero vietate in modo assoluto le attività di vendita all'asta private realizzate on-line.
Ora è stato chiarito che che sono esclusi dal divieto di effettuare aste on-line tutti i soggetti che non rientrano nella definizione di ''commercio al dettaglio'' indicata nell'art.4, comma 1, lettera b del D.Lgs.114/1998.
I siti delle aste on-line dovranno essere strutturati in modo da garantire la tutela del consumatore ed indicare una serie di informazioni necessarie per poter identificare l'operatore che ''bandisce l'asta'', quali il numero di iscrizione al Registro delle imprese e i riferimenti che consentono di entrare rapidamente in contatto con lui, compresa l'e-mail.
Il banditore deve identificare con certezza i soggetti che vorranno partecipare all'asta: per l'iscrizione dovranno indicare tutti i dati anagrafici con la possibilità di essere identificati anche attraverso l'impiego della firma digitale.
La gestione del sito dovrà garantire la tutela dei dati personali forniti, in particolare la protezione da eventuali accessi non autorizzati.
A venditori e acquirenti dovranno essere fornite informazioni sulle modalità di svolgimento dell'asta, quali la tipologia e la procedura dello svolgimento dell'asta, le modalità di formazione del prezzo di acquisto o di vendita, le indicazioni relative alla consegna e al pagamento del bene.
Una erronea interpretazione del comma 5 dell'art.18 del D.Lgs.114/1998 aveva infatti fatto ritenere che fossero vietate in modo assoluto le attività di vendita all'asta private realizzate on-line.
Ora è stato chiarito che che sono esclusi dal divieto di effettuare aste on-line tutti i soggetti che non rientrano nella definizione di ''commercio al dettaglio'' indicata nell'art.4, comma 1, lettera b del D.Lgs.114/1998.
I siti delle aste on-line dovranno essere strutturati in modo da garantire la tutela del consumatore ed indicare una serie di informazioni necessarie per poter identificare l'operatore che ''bandisce l'asta'', quali il numero di iscrizione al Registro delle imprese e i riferimenti che consentono di entrare rapidamente in contatto con lui, compresa l'e-mail.
Il banditore deve identificare con certezza i soggetti che vorranno partecipare all'asta: per l'iscrizione dovranno indicare tutti i dati anagrafici con la possibilità di essere identificati anche attraverso l'impiego della firma digitale.
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A venditori e acquirenti dovranno essere fornite informazioni sulle modalità di svolgimento dell'asta, quali la tipologia e la procedura dello svolgimento dell'asta, le modalità di formazione del prezzo di acquisto o di vendita, le indicazioni relative alla consegna e al pagamento del bene.
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