2007 anno del REACH
Il Parlamento europeo ha dato il via libera al nuovo regolamento sulle sostanze chimiche, noto come REACH. I produttori saranno obbligati a registrare tutte le sostanze chimiche prodotte e importate in quantità superiori a una tonnellata all'anno. Per le sostanze più pericolose, i fabbricanti dovranno sottoporre un piano di sostituzione con alternative più sicure. Se queste non esistono, dovranno presentare un piano di ricerca volto a trovarle.
Il testo intende superare l'attuale distinzione tra prodotti chimici nuovi ed esistenti.
I primi riguardano circa 3.000 sostanze commercializzate dopo il 1981 (anno in cui è stata introdotto l'obbligo di richiedere un'autorizzazione), mentre tra i secondi si contano circa 100.000 sostanze poste sul mercato prima di tale data. Secondo la Commissione, le informazioni sulla sicurezza del 99% di questi ultimi prodotti sono inadeguate. Il regolamento intende quindi portare alla valutazione della sicurezza di circa 30.000 sostanze commercializzate prima del 1981 e prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno. D'altra parte, invertendo l'onere della prova, impone ai produttori o agli importatori di dimostrare che la commercializzazione dei loro prodotti chimici può avvenire senza pericolo per la salute umana e l'ambiente. Ad oggi, questo compito era affidato alle autorità pubbliche.
Il regolamento prevede il principio dell'obbligo di diligenza a carico di fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli.
In forza a tale principio, l'industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato «con tutta la responsabilità e la cura necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all'ambiente». Inoltre, per evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, tutte le informazioni disponibili e pertinenti sulle sostanze (in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli) dovrebbero essere raccolte per agevolare l'individuazione di proprietà pericolose, e raccomandazioni sulle misure di gestione dei rischi dovrebbero essere sistematicamente trasmesse attraverso le catene di approvvigionamento.
Registrazione e relazione sulla sicurezza chimica
Il regolamento prevede un obbligo generale che impone a qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno di presentare una domanda di registrazione all'Agenzia per i prodotti chimici (The European CHemicals Agency – ECHA) che avrà sede a Helsinki.
Ai fini della registrazione, è necessario fornire una fascicolo tecnico contenente una serie di informazioni, ad esempio, in merito alla fabbricazione e all'uso della sostanza, alla sua classificazione e all'etichettatura e alle istruzioni sulla sicurezza d'uso. A seguito della registrazione, il dichiarante sarà tenuto ad aggiornare senza indebito ritardo la sua registrazione con tutte le nuove informazioni pertinenti.
Il regolamento si attiene al principio "una sostanza, una registrazione". Pertanto prevede che, qualora uno o più soggetti intendano fabbricare e/o importare nell'UE una sostanza che deve essere registrata, dovrà essere effettuata la trasmissione di una serie di informazioni del fascicolo tecnico da un solo dichiarante, che assumerà il ruolo di capofila e che agirà con il consenso degli altri soggetti.
Autorizzazione e sostituzione delle sostanze pericolose
Il regolamento intende garantire il buon funzionamento del mercato interno, assicurando nel contempo che i rischi che presentano le sostanze estremamente problematiche siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. A tal fine, tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che richiedono autorizzazioni dovranno analizzare la disponibilità di alternative, considerarne i rischi ed esaminare la fattibilità tecnica ed economica di una sostituzione.
E' comunque alla Commissione che spetta la competenza di decidere sulle domande di autorizzazione. Per le sostanze per le quali è possibile stabilire una soglia di sicurezza, questa è rilasciata se il rischio per la salute umana o per l'ambiente dovuto all'uso di una determinata sostanza a motivo delle sue proprietà è adeguatamente controllato e documentato dalla relazione sulla sicurezza chimica del richiedente, tenendo conto del comitato per la valutazione dei rischi. Rilasciando l'autorizzazione, comprese le eventuali condizioni, la Commissione terrà conto di tutti gli scarichi, emissioni e fuoriuscite noti al momento della decisione.
Un allegato del regolamento (XVII) elenca una serie di restrizioni imperative applicate a talune sostanze ai fini della fabbricazione, dell'immissione sul mercato e dell'utilizzazione. Inoltre, quando la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze comportano «un rischio inaccettabile» per la salute umana o per l'ambiente, che richiede un'azione a livello comunitario, è prevista la possibilità di imporre nuove restrizioni o la modificazione delle restrizioni esistenti attraverso una dettagliata procedura che vede la partecipazione dell'Agenzia, di alcuni suoi comitati e della Commissione.
Il regolamento intende portare alla valutazione della sicurezza di circa 30.000 sostanze commercializzate prima del 1981 e prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno. Al fine di garantire un approccio armonizzato, l'Agenzia, in cooperazione con gli Stati membri, dovrà definire dei criteri per la determinazione dell'ordine di priorità delle sostanze da sottoporre ad una valutazione più approfondita. L'ordine di priorità è stabilito in funzione dei rischi che le sostanze presentano. I criteri dovranno tenere conto delle informazioni relative ai pericoli (come ad esempio l'affinità strutturale tra la sostanza in questione e sostanze notoriamente problematiche o sostanze persistenti e bioaccumulabili) che lasciano supporre che la sostanza o uno o più dei suoi prodotti di trasformazione presentino proprietà problematiche o siano persistenti o bioaccumulabili, alle informazioni sull'esposizione e al tonnellaggio, incluso il tonnellaggio complessivo risultante dalle registrazioni presentate da più dichiaranti.
All'agenzia spetterà anche esaminare le proposte di sperimentazione destinate alla produzione di informazioni relative a una sostanza, formulate in una registrazione. Il regolamento stabilisce che andrà considerata prioritaria la registrazione di sostanze che presentano o che possono presentare proprietà PBT, vPvB, sensibilizzanti e/o cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).
Il regolamento prevede una serie di disposizioni volte a promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni e la condivisione di dati tra gli operatori del settore. Il compromesso contempla anche una clausola relativa all'obbligo di informare il pubblico sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti. La catena di distribuzione, compresi i consumatori che lo richiedono, dovrà quindi essere informata della presenza di qualsiasi sostanza chimica presente in quantità superiore allo 0,1% del peso totale dei prodotti. La Commissione, inoltre, dovrà esaminare la possibilità di stabilire un marchio europeo di qualità dei prodotti chimici.
Agenzia europea per le sostanze chimiche
Il regolamento istituisce l'Agenzia europea per le sostanze chimiche che ha lo scopo «di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi» del regolamento e «di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti». Più in particolare, l'Agenzia dovrà fornire agli Stati membri e alle istituzioni della Comunità la consulenza scientifica e/o tecnica migliore possibile sulle questioni relative alle sostanze chimiche che sono di sua competenza e che le sono deferite a norma delle disposizioni del regolamento. Oltre ad eseguire i compiti già citati in precedenza nell'ambito della registrazione, della valutazione e delle restrizioni, l'Agenzia realizzerà e terrà aggiornate una o più banche dati sulle sostanze registrate e fornirà consulenza e assistenza ai fabbricanti e agli importatori ai fini della registrazione.
Link di approfondimento:
EUROPA > European Commission > Enterprise & Industry > Industry Sectors > REACH
EUROPA > European Commission > Environment > Chemicals > REACH
The European CHemicals Agency ECHA
Sito di approfondimento i commenti di Guido Sacconi, relatore per il Parlamento europeo sul Regolamento REACH.
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