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Bevande al gusto di frutta: etichette chiare?

"Viva preoccupazione viene espressa dalla Coldiretti di Catania dopo l’emanazione, da parte del ministro per le Attività Produttive, della norma sulle “bevande di fantasia al succo di frutta". Si tratta di un provvedimento che, secondo Coldiretti, si contrappone in termini drastici ed inaccettabili alla posizione della Organizzazione ed alla vocazione di migliaia di imprese agricole seriamente impegnate nella produzione di qualità, nella valorizzazione delle produzioni tipiche e nella non facile azione di difesa degli interessi dei consumatori in materia di trasparenza sull’origine e sulla qualità degli alimenti ed in tema di sicurezza alimentare”.
L’affermazione è apparsa sul quotidiano “La Sicilia”, a pochi giorni dalla pubblicazione sulla G.U della Circolare n.168/2003 del Ministro delle Attività Produttive su etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, nella quale sono indicate le prescrizioni per l’etichettatura delle “Bevande di fantasia al gusto di frutta”.

Nella circolare, tra l’altro, si precisa:“Le bevande in parola hanno un contenuto di succo frutta inferiore al 12% ma devono essere poste in vendita con un nome di fantasia […].
Le bibite in questione, comunque, sono generalmente identificate da nomi di fantasia e da ulteriori diciture indicative del gusto: l'indicazione del succo è obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 109/1992. Non si tratta, come da alcune parti si vuol far credere, di un modo per trarre in errore il consumatore ma di una precisazione per identificare la natura della bevanda che potrebbe essere composta anche solamente da acqua, zucchero, aromi e coloranti. Il tipo di aromatizzazione utilizzato può essere evidenziato con la dicitura «al gusto di ...», «al sapore di ...» o dicitura simile.[..]
L'art. 11, poi, del decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958 secondo il quale «le confezioni per le bibite di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento non debbono avere forma o colore nè portare figure o indicazioni che facciano comunque riferimento a frutta, piante o loro parti» è da ritenersi abrogato dall'art. 29 del decreto legislativo n. 109/1992.”

Con un comunicato stampa, in merito alla circolare n.168 del 2003, il Ministro ha voluto chiarire le finalità delle disposizioni.
"Attualmente sono in commercio in Europa e in Italia bevande al gusto di frutta con nomi di fantasia, cioè contenenti meno del 12 per cento di succo di frutta. Fin dal 1992, l’Italia, con un apposito decreto legislativo, ha recepito le direttive europee che, per evitare ostacoli alla libera circolazione di quel tipo di merci, abrogavano le disposizioni restrittive preesistenti.
Il Ministero delle Attività Produttive, di fronte a questo stato di cose, si è posto l’obiettivo di evitare confusioni tra i consumatori ed è intervenuto con una propria circolare, con la quale ha prescritto che nell’etichettatura sia indicata chiaramente la percentuale effettiva di succo di frutta.
In conclusione, e contrariamente alle interpretazioni apparse sulla stampa, la circolare non ha autorizzato la produzione di un tipo di merce che era già in commercio (e che era stata addirittura liberalizzata dalle direttive europee). Al contrario, si è proposta di tutelare la corretta informazione dei consumatori."

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