Alimenti non sicuri e sanzioni
Entrerà in vigore il 7 giugno 2006 il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n.190 che fissa le sanzioni per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.
In particolare il D.Lgs. 190/2006 stabilisce sanzioni per violazioni in materia di rintracciabilità e di ritiro dal mercato di alimenti e mangimi non sicuri.
Riguardo a quest’ultimo aspetto, ad esempio, il decreto legislativo prevede che “salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila euro a 18mila euro.”
Nel caso la procedura di ritiro sia attivata ma non ne sia stata contestualmente informatal'autorità competente, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va dai 500 ai 3mila euro.
Sanzioni sono previste anche nel caso non siano fornite alle autorità competenti le notizie o la collaborazione richiesta al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, oppure nel caso i consumatori non siano correttamente informati sui motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato di un prodotto alimentare non sicuro.
Il testo completo del D-Lgs. 190/2006 è consultabile in Banca Dati.
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