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SGSL: monitoraggio della sicurezza e riesame del sistema

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

19/06/2012

Uno strumento a supporto del datore di lavoro delle micro e piccole imprese offre informazioni sul monitoraggio interno della sicurezza, sulle caratteristiche e responsabilità dei valutatori, sul piano di monitoraggio e sul riesame del sistema.

Roma, 19 Giu – Nei documenti informativi prodotti in questi anni per supportare l’adozione dei sistemi di gestione della sicurezza (SGSL) spesso le fasi progettuali su cui ci si sofferma maggiormente sono quelle relative alla pianificazione e attuazione dei sistemi di gestione.
Due aspetti che non devono essere trascurati, necessari ad esempio per  il miglioramento continuo dell’efficacia ed efficienza di un SGSL, sono il monitoraggio e il riesame del sistema.
 
Possiamo raccogliere qualche informazione sul monitoraggio interno, sul piano di monitoraggio e sul riesame attraverso le “ Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, check-list di autovalutazione elaborate da ITACA  per supportare le imprese nella corretta “valutazione del grado di applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 81/2008 e degli elementi tipici di un SGSL nella propria organizzazione”.
 
Riguardo al monitoraggio interno della sicurezza (monitoraggio di 1° livello e di 2° livello) il documento sottolinea la necessità di individuare “le misure di prevenzione e protezione che è possibile controllare direttamente con risorse interne e quelle che invece devono essere controllate con risorse esterne all’azienda”: 
- per le misure di prevenzione e protezione controllate direttamente con risorse interne devono essere “definite le modalità, le periodicità e le responsabilità delle verifiche da effettuare e le relative registrazioni”;
- per le misure di prevenzione e protezione controllate con risorse esterne nel contratto di fornitura devono essere definite “le finalità e le periodicità delle verifiche da effettuare” e deve essere richiamato “il rispetto delle leggi e delle norme tecniche applicabili”.
Inoltre è necessario che:
- le misure di prevenzione e protezione, le operazioni e prescrizioni relative alla sicurezza contenute nelle procedure e istruzioni operative siano effettivamente monitorate;
- siano “pianificate ed effettuate verifiche ispettive interne (audit) per verificare se il SGSL è conforme a quanto previsto, è correttamente applicato, aggiornato e migliorato e tende a raggiungere gli obiettivi stabiliti”.
 
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Le check list si soffermano poi su un punto delicato: le caratteristiche e responsabilità dei valutatori.
Infatti i verificatori, incaricati di svolgere gli audit, devono avere un adeguato livello di competenza (istruzione, formazione, addestramento, esperienza).
Inoltre devono:
- essere adeguati in termini di tempo dedicato, livello di esperienza, competenze specialistiche;
- avere capacità adeguata per organizzare ed eseguire gli audit e documentare ed esporre i risultati;
- essere indipendenti rispetto dal settore di lavoro auditato”.
 
È importante definire le responsabilità dei verificatori (sia interni che esterni).
Queste sono alcune delle responsabilità relative al lavoro del valutatore/verificatore:
- “rispettare i requisiti stabiliti per il monitoraggio e mantenersi entro l’ambito del monitoraggio stesso;
- adempiere con obiettività ed efficienza agli incarichi assegnati;
- seguire le procedure eventualmente definite;
- raccogliere ed analizzare elementi, in particolare osservazioni e suggerimenti dei lavoratori e dei loro rappresentanti, che consentano di giungere a conclusioni relative all’ efficacia del SGSL sottoposto al monitoraggio;
- documentare ed esporre i risultati del monitoraggio”.
 
Veniamo al piano di monitoraggio dei provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione realizzati dall’azienda.
Alcune domande da porsi relative al piano di monitoraggio:
- “sono effettivamente monitorati i provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali di prevenzione e protezione realizzati dall’azienda? 
- è stato predisposto un piano di monitoraggio degli obiettivi di SSL pianificati?
- sono effettivamente monitorati gli obiettivi di SSL pianificati?
- è stato predisposto un piano di monitoraggio delle attività del SGSL?
- viene effettivamente effettuato il monitoraggio delle attività del SGSL”?
 
Inoltre il piano di monitoraggio deve essere adeguato:
- “ai rischi connessi con le attività dell’azienda;
- ai processi ed alle procedure dell’organizzazione;
- ai risultati dei monitoraggi precedenti”.
E il programma di audit interni deve comprendere:
- “scopo;
- campo;
- estensione e criteri;
- ruoli e responsabilità;
- metodologia di audit adottata;
- modalità di segnalazione delle non conformità”.
In particolare è bene definire le modalità per analizzare e documentare l’origine e le cause degli incidenti, malattie professionali, non conformità, senza dimenticare che tali analisi devono coinvolgere i lavoratori e/o i loro rappresentanti e che a seguito delle analisi devono scaturite azioni correttive e/o preventive.
E le azioni correttive “sono sottoposte al processo di valutazione dei rischi prima della loro attuazione”?
Inoltre le “modalità di gestione delle non conformità nonché le relative autorità e responsabilità” sono state definite dal datore di lavoro? E le modalità mirano anche a individuare le cause?
 
Infine, rimandando i nostri lettori ad una lettura esaustiva delle check-list, alcune indicazioni relative al riesame del sistema.
 
Infatti il datore di lavoro deve periodicamente verificare l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza, l'aderenza con gli obiettivi prefissati e con la politica.
E a tal proposito “sono presi in considerazione:
- le statistiche infortuni e malattie professionali di comparto,
- i risultati degli audit interni, compresi incidenti e malattie professionali,
- le relazioni periodiche del medico competente, dove presente,
- i risultati di audit esterni, se effettuati,
- i cambiamenti dell’organizzazione o della situazione al contorno (per esempio modifiche di processi, turnover ed assenteismo del personale, nuovi contratti di lavoro, modifiche legislative, nuove tecnologie disponibili, ecc.);
- i risultati della identificazione dei pericoli e della valutazione dei rischi,
- le azioni correttive e preventive intraprese,
- i rapporti sulle emergenze (reali o simulate),
- le informazioni risultanti dalle attività di consultazione del personale,
- la consuntivazione delle attività di addestramento e formazione in materia di SSL
- i rapporti sulle prestazioni complessive e sulla efficacia del sistema di gestione”.
 
In particolare con il riesame si valuta il conseguimento degli obiettivi e attraverso il riesame:
- sono modificate e/o integrate le misure di prevenzione e protezione;
- sono definiti i nuovi obiettivi di miglioramento del SLGL;
- è valutata l’opportunità di modificare la politica;
- sono adeguate le procedure o eventuali altri elementi del sistema di gestione”.
La check-list si sofferma anche sul sistema disciplinare e sull’istituzione all’interno dell’organizzazione aziendale dell’organo di vigilanza interna (OdV).
 
 
Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, “ Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, documento elaborato nell’ambito del Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti” con il coordinamento dell’ing. Marco Masi - Regione Toscana (formato PDF, 683 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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