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Percorso per l’adozione del modello 231
Milano, 6 Dic - I passaggi necessari al fine di adottare ed efficacemente implementare il modello 231 possono essere sintetizzati nel modo seguente:
1 - Analisi preliminare del contesto aziendale, e, in collaborazione con le funzioni aziendali sensibili, definizione dettagliata della conseguente mappatura dei rischi;
2 - Progettazione, o eventualmente acquisizione qualora già esistenti, dei c.d. protocolli del sistema di controllo, atti a ridurre sensibilmente i rischi accertati e potenziali. Fra i protocolli, che devono essere diffusi presso il personale, vanno particolarmente menzionati:
2.1 -- il codice etico;
2.2 -- un sistema organizzativo chiaro ed esaustivo (in particolare per quanto riguarda l’attribuzione dei compiti e delle responsabilità, l'organigramma aziendale, il sistema delle deleghe ed eventuali subdeleghe, la descrizione chiara e definita dei compiti dei differenti soggetti aziendali ecc.);
2.3 -- procedure gestionali.
3 - Adozione di un sistema disciplinare che preveda specifiche sanzioni per gli inadempimenti, attivabile dal responsabile del personale e dall'OdV, ma anche da dirigenti, preposti, lavoratori ecc.;
4 - Individuazione dei criteri per la scelta dell’ODV e la nomina dell’ODV (garantendo, ovviamente la sua terzietà ed indipendenza, oltre che la sua autonomia di iniziativa e controllo) e regolamentazione dei flussi informativi da e verso l’ODV stesso [conformemente alle linee guida di Confindustria];
5 - aggiornamento continuo o adozione formale [con delibera del massimo organismo dirigente dell'azienda] del modello.
L’art. 30 (comma 1) D.lgs. 81/08 individua, per quel che riguarda i reati di lesioni personali colpose, art. 590 c.p.e omicidio colposo, art. 589 c.p. con violazione delle norma antinfortunistiche e di igiene del lavoro quanto segue:
- il campo di applicazione del Modello e
- le attività sensibili.
In base a detto articolo, il Modello deve assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a (art. 30 c. 1 Dlgs. 81/2008):
- rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
- attività di natura organizzativa quali: emergenze, primo soccorso, appalti, riunioni periodiche sicurezza, partecipazione dei lavoratori e loro rappresentanti, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori, attività di vigilanza sul rispetto delle procedure e istruzioni di lavoro
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie
- verifiche periodiche in ordine alla applicazione ed efficacia delle procedure adottate.
La mappa dei rischi deve indicare analiticamente in che modo si è provveduto a garantire l'adempimento di tutti questi obblighi.
L'Art. 30 commi 2, 3, 4 D.Lgs. n. 81/2008 include ulteriori previsioni minime del Modello:
- idonei sistemi di registrazione delle attività previste dal sistema aziendale di cui al c. 1
- «un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio»,
È di importanza fondamentale l'adozione di un sistema di controllo sull’attuazione delle misure e sul mantenimento nel tempo della loro idoneità.
7 - Riesame
Il riesame e l’eventuale modifica del Modello devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme prevenzionistiche ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico
3. Modello di organizzazione e di gestione (definizioni art. 2 lettera dd; articolo 30 D.Lgs. n. 81/2008) nel Testo Unico di sicurezza del lavoro – cenni
L’omicidio e le lesioni devono essere commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (colpa specifica), comprendendosi fra esse l’art. 2087 c.c.. Tali violazioni possono configurare anch’esse, secondo il D.lgs. 81/08, fattispecie di reato proprio, riferito ad un soggetto specifico (datore di lavoro, dirigente, preposto, ecc.).
La responsabilità penale ricade su tale soggetto, titolare della posizione di garanzia (consistente nell’obbligo di tutela dell’integrità dei lavoratori), anche nel caso in cui la condotta sia materialmente realizzata da altri soggetti: art. 40 c.p. “- Rapporto di causalità - Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
A tale proposito va considerato che la responsabilità può essere esclusa in presenza di una delega di funzioni (e non anche di una delega materiale a compiere specifici atti)ad altro soggetto, sempre che, in capo al delegante, non sia configurabile, rispetto alla violazione commessa dal delegato, una culpa in eligendo o una culpa in vigilando (la delega di funzioni in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro è disciplinata dall’art. 16 D.lgs. 81/08).
Questo comporta che, in materia di sicurezza sul lavoro, la violazione del soggetto sottoposto è sempre – potenzialmente – violazione anche del soggetto apicale, che deve dimostrare di aver adempiuto al proprio dovere di vigilanza (previsto esplicitamente dall'art. 18 c. 3 bis D.Lgs. n. 81/2008). Questo vale anche nei rapporti tra soggetti apicali, in particolare tra datore di lavoro delegante e datore di lavoro delegato. Tale dimostrazione può rilevare tanto ai fini dell’esclusione della responsabilità penale individuale, quanto ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’Ente. Le misure previste aziendalmente per le figure apicali devono dunque riguardare sia i loro compiti di gestione, che i loro compiti di vigilanza.
Di Rolando Dubini, avvocato in Milano
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Rispondi Autore: Matteo Betterle - likes: 0 | 06/12/2011 (09:02:30) |
Buongiorno, una cosa non mi è chiara. Si parla sempre di mappatura dei rischi e, a quanto leggo nell’articolo, la mappatura viene fatta inizialmente: “1 - Analisi preliminare del contesto aziendale, e, in collaborazione con le funzioni aziendali sensibili, definizione dettagliata della conseguente mappatura dei rischi;”. È corretto parlare di mappatura dei rischi o sarebbe meglio parlare di mappatura dei processi dove sono presenti rischi per la salute e sicurezza sul lavoro? Poco più sotto si dice che “La mappa dei rischi deve indicare analiticamente in che modo si è provveduto a garantire l'adempimento di tutti questi obblighi.”: sembra quasi che a questo punto la “mappa” (coincide con la mappatura?) sia la descrizione del modello organizzativo. In cosa consiste in sintesi la “mappatura dei rischi”? dal punto 1 sembra quasi la valutazione dei rischi, dalla seconda frase il suo contenuto appare differente…. |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 06/12/2011 (12:40:37) |
Si tratta della mappatura dei rischi emergenti dai processi aziendali critici, sensibili in termini di possibilità di commettere i reati presupposto 231. “La mappa dei rischi [per la parte di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008] deve indicare analiticamente in che modo si è provveduto a garantire l'adempimento di tutti questi obblighi.”, ovvero evidenziare l'analisi dei processi aziendali connessi ai contenuti sostanziali del modello di cui all'articolo 30 dlgs 81/2008 ove emergono rischi di commissione reati artt. 589 e 590 del codice penale. |
Rispondi Autore: Maria Pia Giordano - likes: 0 | 05/03/2015 (13:10:37) |
Gentilissimo Avv. Dubini, mi piacerebbe avere un confronto con Lei, anzi più che altro un chiarimento. Ma quindi il modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato in modo facoltativo? |
Rispondi Autore: Harleysta - likes: 0 | 06/03/2015 (08:58:19) |
...ben venga un modello di vigilanza aziendale, mi lascia perplesso però la dicitura "organo di vigilanza"... |