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Gli accertamenti per verificare l’adozione di un SGSSL esimente
Firenze, 29 Gen – Il Decreto legislativo 81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha introdotto in maniera esplicita nella normativa il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL). Un Sistema che prevede una sorta di “regia” nella gestione della sicurezza aziendale, con riferimento ad esempio a valutazione e prevenzione dei rischi, controllo e monitoraggio del livello di prevenzione, attuazione e verifica dei processi di formazione/informazione/addestramento, ...
Il seminario “I sistemi di gestione della salute e sicurezza in relazione al D.Lgs 231/01”, che si è tenuto il 19 ottobre 2012 al “centro formazione Il Fuligno” dell' ASL 10 di Firenze, ha presentato le linee di indirizzo che i servizi PISLL seguono per definire l'efficace attuazione di un sistema di gestione tale da essere esimente della responsabilità amministrativa dell'ente in occasione di inchieste infortuni gravi e gravissimi nonché di malattie professionali.
Un intervento dal titolo “Dalla verifica dell’applicazione formale alla valutazione dell’efficacia del SGSSL adottato”, a cura del Dott. Roberto Iacometti - ASL 2 Lucca, riporta in particolare alcuni incidenti con riferimento alle indagini condotte e l’applicazione di una specifica check list per verificare l’eventuale adozioni di un SGSSL.
Questi i due incidenti riportati nell’intervento:
- “durante le operazioni di movimentazione di materiali con l’ ausilio di un carroponte improvvisamente la fune di sollevamento si strappa. Si verifica una caduta del materiale movimentato con conseguente investimento dell’operatore che tramite pulsantiera vincolata al carrello eseguiva la traslazione del materiale;
- durante le operazioni di trasporto di materiali tramite un carrello elevatore all’interno di un capannone viene investito un lavoratore che si trovava a transitare a piedi in una zona priva di segnalazioni. Il carrellista sostiene che resosi conto del pericolo, ha provato ad azionare i freni, ma il mezzo non è riuscito ad arrestarsi in spazi utili per evitare di travolgere il collega a piedi”.
Nei due casi gli operatori che hanno effettuato l’indagine hanno:
- “riscontrato violazioni a norme di legge a carico di persone fisiche riconducibili alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del Decreto 231/01”;
- individuato “la possibilità di interesse o vantaggio aziendale riferibile a diverse commissioni od omissioni sia operative che documentali”;
- “applicato le check list di primo livello per verificare l’adozione in azienda di un modello di gestione esimente in quanto esso è stato dichiarato adottato dalle direzioni aziendali”.
LaChecklist di primo livello comprende questi argomenti:
- Politica (AA1;AA2);
- Risorse e responsabilità (AA3;AA4);
- Pianificazione dei processi (AA5);
- Attuazione dei processi (AA6);
- Valutazione dei processi (AA7);
- Individuazione degli ambiti di miglioramento (AA8;AA9);
- Esistenza di un sistema disciplinare (AA10;AA11; AA12);
- Esistenza di un Organo di Vigilanza (AA13).
Se le 13 domande della check list hanno un esito positivo si conclude che “presso l’Azienda esiste un SGSSL, del quale deve essere valutata l’idoneità, l’effettiva adozione e l’efficace attuazione”. Mentre se manca uno degli elementi “si conclude che non c’è un SGSSL”.
Rimandandovi alla lettura integrale del documento relativo all’intervento, ci soffermiamo brevemente su alcune delle domande della check list.
La domanda AA1 è esplicita: l'azienda ha adottato un SGSSL?
Se la domanda, che “dovrebbe essere rivolta al datore di lavoro direttamente”, riceve una risposta negativa, l’accertamento “può considerarsi concluso”. In caso di risposta positiva “occorre entrare nel merito con le domande successive”. Questi i suggerimenti relativi a criteri di valutazione:
- “tutte le fasi del ciclo PDCA sono state attraversate almeno una volta, in particolare pianificazione, organizzazione, attuazione e valutazione dei risultati (nel documento di valutazione dei rischi si ritrovano elementi giustificativi);
- almeno un piano annuale con obiettivi di miglioramento o di mantenimento dei risultati in materia di SSL”;
- “un piano di formazione”;
- “codice etico, sistema disciplinare, procedure”.
La domanda AA3 verifica se “sono messe a disposizione le risorse (umane, finanziare, strutturali, strumentali, ecc.) necessarie per mantenere attivo il SGSSL”. Ad esempio con riferimento a “organigrammi e funzionigrammi aziendali, assegnazione di budget legati al raggiungimento di obiettivi specifici di prevenzione, azioni di formazione”, ...
Inoltre (AA4) esiste un’idonea articolazione di funzioni in materia di SSL?
Il livello minimo di strutturazione organizzativa in materia di SSL è costituito dalla “presenza delle figure previste dal D.Lgs. 81/2008”. Ad essi si affiancano quantomeno i dirigenti e i preposti con relativa formazione, responsabilità e compiti. “Il controllo però non si deve basare sulla constatazione dell’esistenza di queste figure, ma piuttosto sulla chiara identificazione e definizione delle loro competenze, sulla capillare informazione dei lavoratori sui nominativi delle persone incaricate e sulle relative attribuzioni e responsabilità. In un SGSSL non dovrebbero sussistere dubbi sull’ identificazione dei preposti”.
Riguardo al controllo della pianificazione dei vari processi (AA5) il relatore sottolinea che si deve accertare se i vari obblighi “sono oggetto di pianificazione, ovvero se esiste o meno uno o più piani (formalizzati o meno), rispondenti a requisiti specifici. I piani devono essere ispirati alla logica del miglioramento continuo”. Si ricorda inoltre che l’art. 30 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 “richiede quanto meno la registrazione delle attività. Ciò implica che i piani potranno anche non essere formalizzati (meglio sarebbe se lo fossero), ma che comunque le attività svolte debbano adeguatamente documentate e provabili attraverso le registrazioni”.
Inoltre (AA8) “a seguito della periodica valutazione dei risultati dei piani sono identificati i possibili ambiti di miglioramento? Sono stabiliti piani di miglioramento e/o di mantenimento? Sono scelti idonei criteri di selezione delle priorità per le attività di miglioramento del SGSSL”?
E “in seguito a violazioni di norme di prevenzione sugli infortuni e di igiene sul lavoro, mutamenti organizzativi, nuove attività, locali, macchinari sostanze, ecc, sono stati effettuati riesami e attuati i conseguenti adeguamenti del SGSSL”?
Con violazioni si intendono infortuni, malattie professionali, incidenti, segnalazioni, audit, ecc., comunque accertati, che diano l’evidenza di possibili carenze in materia di SSL”.
Diverse domande riguardano poi l’esistenza di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni di legge ed aziendali in materia di SSL.
La sua assenza implica la “mancata adozione del SGSSL esimente dalla responsabilità amministrativa”.
Inoltre “sono stati adeguatamente informati tutti i soggetti interessati sul sistema disciplinare”? Devono essere riscontrate “specifiche azioni d'informazione/formazione sull'argomento” oppure “atti di assegnazione a soggetti terzi per l'erogazione di tali percorsi”.
L’ultima domanda riguarda l’Organismo di Vigilanza nominato dal datore di lavoro.
In particolare, chiarisce il relatore, “tale organismo di vigilanza deve avere come caratteristiche l’autonomia, l’indipendenza, la continuità d’azione” e deve essere composto “da soggetti con adeguata professionalità al ruolo da svolgere definito in un apposito regolamento”.
Gliatti del seminario, pubblicati sul sito dell' ASL 10 di Firenze:
- “ Dalla verifica dell’applicazione formale alla valutazione dell’efficacia del SGSSL adottato”, Dott. Roberto Iacometti - ASL 2 Lucca (formato PDF, 529 kB);
- “ La qualità della organizzazione come oggetto di accertamento in caso di lesioni gravi o gravissime o omicidio colposo”, Giuseppe Petrioli – Direttore Dipartimento di Prevenzione (formato PDF, 49 kB);
- “ Dalla verifica dell’applicazione formale alla valutazione dell’efficacia del SGSSL adottato”, Dott. Ing. Daniele Novelli (formato PDF, 752 kB);
- “ INAIL - SGSSL”, Ing. Marco Lucchesi INAIL CTER (formato PDF, 137 kB);
- “ La responsabilità amministrativa”, Gruppo di lavoro Regionale SGSSL (formato PDF, 650 kB);
- “ Dalla verifica dell’applicazione formale alla valutazione dell’efficacia del SGSSL adottato”, Amerigo Bianchi (formato PDF, 203 kB);
- “ Contributo di INAIL alla diffusione dell’adozione di un SGSL”, INAIL-DR Toscana-CONTARP (formato PDF, 135 kB).
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 03/02/2013 (23:17:54) |
Contributi preziosi per il miglioramento effettivo della gestione e della sicurezza sul lavoro. |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 03/02/2013 (23:33:25) |
Occorre però ricordare che secondo la Cassazione Penale, Sez. III, 20 aprile 2011 n. 15657 vige l’applicabilità del regime della responsabilità amministrativa anche all’impresa individuale che spesso, secondo la Corte, presenta un’organizzazione interna complessa e può coinvolgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore che operano nel suo interesse. Questo a differenza di quanto indicato a pagina 3 del documento “ La responsabilità amministrativa”, Gruppo di lavoro Regionale SGSSL (formato PDF, 650 kB), che però probabilmente è stato predisposto prima che tale sentenza venisse divulgata. |