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Edilizia: una buona prassi per l’asseverazione dei modelli organizzativi
Milano, 12 Mar – L’asseverazione dei modelli organizzativi è quel processo con il quale un organismo paritetico dichiara di aver esaminato la corretta adozione e l’efficace attuazione da parte dell’impresa richiedente di un modello di organizzazione e gestione della sicurezza, conforme ai requisiti dell'art. 30 del Decreto legislativo 81/2008. Un processo, come più volte ripetuto da PuntoSicuro, molto delicato e che ha sollevato in questi anni diverse criticità e, in alcuni casi, veri e propri appelli alle aziende sul rischio di inidonee asseverazioni.
Per affrontare queste criticità e costruire procedure chiare e valide su tutto il territorio nazionale, la Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali (CNCPT) si è rivolto all’ Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) per elaborare una prassi di riferimento.
Tale prassi – che non ha il significato di “buona prassi” così come definita dal D.Lgs. 81/2008 - non è una norma tecnica, ma introduce prescrizioni tecniche per un tempo limitato, non superiore a 5 anni. Entro i cinque anni le prescrizioni possono essere trasformate in un documento normativo (UNI, UNI/TS, UNI/TR) o ritirate.
La prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013, ratificata dal Presidente dell’UNI il 13 febbraio 2013, è stata raccolta nel documento “Indirizzi operativi per l’asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile” elaborato dal Tavolo “Asseverazione nelle costruzioni edili e di ingegneria civile”, condotto da UNI.
Con il documento si intende fornire un'indicazione operativa nazionale ai Comitati Paritetici Territoriali (CPT), in quanto organismi paritetici, per l' attività di asseverazione della corretta adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza adottati dalle imprese edili e di ingegneria civile, “e finalizzati a proteggere la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori, considerando anche aspetti culturali, di comportamento e di governance”.
Ricordiamo, a questo proposito, che il D.Lgs. 81/2008 prevede nell'art. 2 la costituzione di organismi paritetici e nell' art. 51 ne individua le funzioni. In particolare nel comma 3-bis dell’art. 51 si evidenzia che gli organismi paritetici [...], su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. E si ricorda (comma 3-ter) che ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
In particolare gli organismi paritetici deputati a svolgere questo compito “sono quelli costituiti, su iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento (art.
2 D.Lgs. 276/2003 e art. 2, comma 1 lettera ee) del D.Lgs. 81/2008)”. E dal testo della Circolare Ministeriale 20 del 29 luglio 2011 e 13 del 5 giugno 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si può ricavare che “per le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la legittimazione di organismo paritetico deve essere fatta secondo i consolidati requisiti giurisprudenziali e, se del caso, facendo riferimento alla Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale chiarimento sottolinea l’importanza dei compiti affidati agli organismi paritetici ed in particolare quello di asseverare i modelli organizzativi”.
È evidente la necessità che l’attività di asseverazione si svolga con modalità uniformi e definite per quanto riguarda procedure, requisiti e competenze professionali.
Nel documento viene descritto il processo attraverso il quale i CPT erogano il servizio di asseverazione. Sono identificate “le fasi di verifica, le relative modalità operative, nonché le competenze delle figure incaricate del processo di asseverazione”.
Ilprocesso di asseverazione “è caratterizzato come segue:
- richiesta di asseverazione da parte dell'impresa edile;
- verifica pre-requisiti d'accesso dell'impresa edile al servizio di asseverazione;
- verifica e analisi obblighi documentali relativi all'adozione da parte dell'impresa richiedente del modello di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (pre-verifica);
- verifica documentale dell'impresa richiedente l'asseverazione (verifica documentale);
- verifica nel/nei cantiere/i e altri luoghi di lavoro dell'impresa richiedente (verifica tecnica);
- redazione rapporto del gruppo di verifica;
- valutazione rapporto verifica;
- rilascio asseverazione con validità triennale (modalità operative di gestione del documento/pubblicazione/sospensione o revoca);
- mantenimento primo anno;
- mantenimento secondo anno”.
Viene inoltre costituito un registro delle imprese asseverate secondo le modalità indicate nel documento.
Il processo di asseverazione è caratterizzato da tre fasi: istruttoria, verifica del modello e fase valutativa. Ad esempio nella fase istruttoria avviene la richiesta di asseverazione da parte dell'impresa edile e di ingegneria civile e la verifica dei pre-requisiti.
In particolare la richiesta di accesso al servizio di asseverazione deve essere fatta dall’impresa richiedente in possesso dei pre-requisiti al CPT della provincia in cui l’impresa è iscritta in Cassa Edile. Il CPT che riceve la richiesta di asseverazione “è responsabile della verifica dei pre-requisiti dell’impresa richiedente e, in caso di accettazione della domanda, dell’erogazione del servizio di asseverazione. Qualora fosse necessario effettuare una verifica tecnica al di fuori della provincia del CPT di riferimento, sarà cura del CPT di riferimento accordarsi con il CPT della provincia in cui è ubicato il sito oggetto di tale verifica. Al CPT di riferimento sono in capo gli aspetti di gestione organizzativa ed amministrativa della singola pratica di asseverazione, il contatto e la gestione dei rapporti con l’impresa richiedente”.
Per poter erogare il servizio di asseverazione è obbligatorio per le imprese richiedenti il possesso dei seguenti requisiti (che saranno verificati a cura del CPT di riferimento):
- “iscrizione alla Cassa Edile del territorio in cui viene fatta la domanda, in regola con tutti i versamenti e gli accantonamenti che le disposizioni del CCNL e gli accordi provinciali dispongono di effettuare alle Casse Edili;
- DURC regolare in corso di validità;
- messa a disposizione di personale referente per l'espletamento della pratica, sia per l'accesso al/ai cantiere /i che per tutti gli altri adempimenti;
- elevata motivazione al conseguimento dell’obiettivo” (la verifica di questo requisito, “difficilmente valutabile attraverso strumenti standardizzati, può emergere a seguito di un momento seminariale introduttivo anche di breve durata rivolto alle imprese che richiedono il servizio, nel quale vengono spiegate le caratteristiche del sistema e cosa prevede il processo di asseverazione”).
Concludiamo questa breve disamina ricordando che la verifica di attuazione del modello (Fase 2) è caratterizzata dai seguenti elementi:
a) “verifica e analisi obblighi documentali relativi all'adozione da parte dell'impresa richiedente del modello di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (pre-verifica);
b) verifica documentale dell'impresa richiedente l'asseverazione (verifica documentale);
c) verifica nel/nei cantiere/i e altri luoghi di lavoro dell'impresa richiedente (verifica tecnica e comportamentale );
d) redazione rapporto di GDV” (gruppo di verifica).
Si ricorda che per le imprese richiedenti in possesso di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) “certificati da un organismo di certificazione accreditato da Accredia, la Fase 2 è effettuata per le parti di cui all'art. 30, D.Lgs 81/08 non oggetto della certificazione e per eventuali significativi luoghi di lavoro non considerati durante il processo di certificazione”.
RTM
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