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DLgs 81 e DLgs 231: sistema di controllo e organismo di vigilanza

DLgs 81 e DLgs 231: sistema di controllo e organismo di vigilanza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

09/05/2017

Un intervento mette a confronto il D.Lgs. 231/2001 e il D.Lgs. 81/2008. I due decreti fanno riferimento a due diverse tipologie di modelli organizzativi? E in che relazione si trovano l’Organismo di vigilanza e il sistema di controllo?

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Urbino, 9 Mag – Come indicato all’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 il modello di organizzazione e di gestione (M.O.G.) per essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato. E il modello organizzativo (comma 4 dell’articolo 30) deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Ed il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

 

Per affrontare il tema del sistema di controllo, del modello di organizzazione, con riferimento alla relazione tra D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008, riprendiamo a parlare di un intervento che si è tenuto al convegno di studi su «La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali» (Università di Urbino, 14 novembre 2014). Un contributo raccolto, insieme agli altri atti del convegno, nel Working Paper, pubblicato da Olympus nel mese di dicembre 2015, dal titolo “ La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali - Atti del Convegno di Studi - Urbino - 14 novembre 2014” e a cura di Piera Campanella e Paolo Pascucci (professori ordinari di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo).

 

Nell’intervento “Il ruolo dell’organismo di vigilanza nei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro”, a cura di Umberto Poli (Kore Audit s.r.l.), si segnala e sottolinea l’interazione tra il D.Lgs. 231/2001 e il D.Lgs. 81/2008, che “mantengono ambiti applicativi distinti, sebbene in parte sovrapponibili. L’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008, infatti, richiama espressamente l’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001”.

Ed entrambi i decreti fanno riferimento a modelli organizzativi: “l’uno, previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001; l’altro, descritto dall’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008”.

 

I due decreti trattano di un unico modello o di differenti modelli?

 

Infatti il rinvio dell’art. 2, lett. dd, D.Lgs. 81/2008 al modello ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 “non pare esaustivo”. E “avuto riguardo al tessuto normativo del d.lgs. n. 231/2001 e quello del d.lgs. n. 81/2008, è possibile ipotizzare diverse alternative”: 

- “si può pensare ad un modello ex art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 che integri il modello ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, introducendo specifici ‘obblighi giuridici’, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- “secondo una diversa tesi, il modello di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 si sostituisce al modello ex art. 6, nella parte corrispondente, costituendo norma speciale rispetto a quella generale prevista dal d.lgs. n. 231/2001”;

- una terza soluzione prevede che “il modello di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 si aggiunga a quello previsto dall’art. 6, conservando la propria autonomia e specificità: in questa ipotesi, i modelli organizzativi sono (almeno) due”.

E in ogni caso entrambi i modelli “richiamano la funzione di controllo”:

- l’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 fa riferimento all’ Organismo di vigilanza (O.d.V.);

- l’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, al ‘sistema di controllo’.

 

E in che relazione si trovano l’Organismo di vigilanza e il “sistema di controllo”?

 

Per rispondere a questa domanda il relatore sottolinea che “significativo sul punto può rivelarsi l’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, secondo cui ‘la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza il capo al datore di lavoro in ordine corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4’.

E l’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riporta anche la versione del comma 3 precedente alla modifica apportata dal d.lgs. n. 109/2009 mostrando un’evoluzione normativa che “conferma una evidente propensione del legislatore per il rafforzamento delle previsioni dell’art. 30, comma 4 in materia di verifica e controllo”.

E si indica che “a fronte del parallelismo stretto tra l’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/2008 e l’art. 6, lett. a, d.lgs. n. 231/2001, si registra un simmetrico parallelismo sostanziale tra l’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81/2008 e l’art. 6, lett. b, d.lgs. n. 231/2001”.

 

L’intervento segnala che rimangono alcune perplessità sul concetto di “sistema di controllo sull’attuazione” del modello.

 

Si indica che “qualche indizio interpretativo circa il significato da attribuire alla locuzione ‘sistema di controllo’ può ricavarsi dalla circolare del Ministero del lavoro dell’11 luglio 2011. Essa prevede che, nell’ambito del Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, rappresenta sistema ‘idoneo’ la combinazione dei processi di monitoraggio/audit interno (anche relativamente all’effettiva applicazione del sistema disciplinare) e del riesame della direzione, che ‘prevedano il ruolo attivo e documentato’ dei soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza e dell’alta direzione (cioè i più alti livelli direzionali dell’organizzazione ex par. 4.2. BS OHSAS 18002:2008)”.

E un “ulteriore indice di valutazione può trarsi dal decreto del ministero del lavoro del 13 febbraio 2014, relativo alle procedure semplificate per l’adozione dei modelli organizzativi nelle piccole medie imprese, secondo cui il sistema di controllo è idoneo in presenza delle condizioni previste dalla circolare del Ministero del lavoro dell’11 luglio 2011, oppure in caso di nomina di un Organismo di vigilanza, che sia monocratico e coincida con l’organo dirigente, secondo la previsione dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 231/2001”.

 

Tuttavia è evidente – continua il relatore – che il D.Lgs. 231/2001 ed il D.Lgs. 81/2008 prevedano “disposizioni diverse in materia di controllo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”:

- “il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e l’attività di vigilanza dell’Organismo devono avere come punto di riferimento gli illeciti che costituiscono reato ai sensi dell’articolo 25-septies”;

- “il d.lgs. n. 81/2008 ed il relativo ‘sistema di controllo’ hanno per oggetto tutte le violazioni di  disposizioni relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche non configuranti alcuno dei reati richiamati dall’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001”.

 

E dunque riguardo ai rapporti tra Organismo di vigilanza e “sistema di controllo” ex art. 30, D.Lgs. 81/2008, “si possono ipotizzare diverse soluzioni, speculari alle alternative che si pongono in ordine al rapporto tra M.O.G. di cui al d.lgs. n. 231/2001 e “modello organizzativo” ex d.lgs. n. 81/2008”. E viene infatti da chiedersi se l’Organismo di vigilanza “coincida con il ‘sistema di controllo’ ex art. 30, comma 4, per la parte corrispondente; se l’Organismo di vigilanza sia parte del ‘sistema di controllo’ ex art. 30, comma 4; se, infine, il ‘sistema di controllo’ svolga la funzione dell’Organismo di vigilanza (sostituendosi a questo), con efficacia esimente rispetto ai reati-presupposto di cui all’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001”.

 

In conclusione di questa interessante riflessione sui rapporti tra D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008, il relatore indica che “alla luce della tesi che pare più ragionevole, si deve ritenere che l’ Organismo di vigilanza eserciti un controllo di secondo livello: in questa prospettiva, esso non coincide con il ‘sistema di controllo’ ex art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, ma ne verifica la idoneità ed attuazione limitatamente alle proprie funzioni, così come stabilite dal d.lgs. n. 231/2001, e nell’ambito del perimetro definito dallo stesso, con conseguente necessità di flussi informativi biunivoci”.     

 

 

Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali - Atti del Convegno di Studi - Urbino - 14 novembre 2014”, a cura di Piera Campanella e Paolo Pascucci - professori ordinari di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo - Working Paper di Olympus 44/2015 inserito nel sito di Olympus il 31 dicembre 2015 (formato PDF, 2.56 MB).

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su SGSL, Modelli organizzativi, decreto 231

 

 

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