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Decreto semplificazioni: soppressi i controlli sulla sicurezza?

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

01/03/2012

L’articolo 14 contenuto nel D. Legge 5/2012, relativo alle semplificazioni dei controlli sulle imprese, contiene alcuni punti critici che rischiano di ridurre o rendere meno efficaci i controlli sulla sicurezza, sulla salute e sui temi ambientali.

 
Roma, 1 Mar – In questi giorni organi di stampa, politici, esponenti sindacali e associazioni stanno lanciando un allarme in merito al possibile depotenziamento relativo ai controlli ambientali e sulla sicurezza sul lavoro in merito ai contenuti del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
 
E un primo segnale di ascolto di questo allarme è stato il parere favorevole espresso ieri dalle Commissioni riunite I e X della Camera ad alcuni cambiamenti al testo del decreto-legge che potrebbero, se approvati in aula (in relazione anche al percorso che il governo sceglierà per la votazione del decreto), portare a un cambiamento di impostazione al concetto di “Semplificazione dei controlli sulle imprese".
 
Vediamo comunque di fare un po’ di chiarezza e approfondire nel merito queste “grida di allarme”, rimandando tuttavia una più appropriata interpretazione della normativa a futuri articoli e approfondimenti di PuntoSicuro.
 

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Stiamo parlando del decreto-legge n. 5 del 2012 che, nel solco dei precedenti decreti-legge n.112 e 200 del 2008, persegue l' obiettivo della semplificazione, incidendo su un ampio spettro di settori normativi.
Il decreto-legge, che è entrato in vigore il 10 febbraio 2012 e che in qualche caso si intreccia con il decreto-legge che riguarda il tema contiguo delle liberalizzazioni, si compone di 63 articoli che, come detto, incidono su un ampio spettro di settori normativi.
 
Tuttavia la norma che ha portato a queste denunce di depotenziamento e soppressione dei controlli è contenuta nell’articolo 14 che tratta della “Semplificazione dei controlli sulle imprese".
 
Dopo aver ricordato, al comma 1, che la disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le  aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della  proporzionalità dei controlli stessi e  dei  relativi  adempimenti  burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del  coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali, si arriva al comma 3 che recita: al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo é autorizzato ad adottare (…) uno o più regolamenti (…) volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.
 
Alcomma 4 è previsto che tali regolamenti siano emanati su proposta del Ministro per la P.A., dello sviluppo economico e dei Ministri competenti (…) sentite le associazioni imprenditoriali, ma senza riferimento, ad esempio alle associazioni dei prestatori di lavoro, ai sindacati.
 
Il comma 4 riporta poi i principi e criteri di tali regolamenti.
 
Si parla di “proporzionalità dei  controlli”, di “eliminazione di attività di controllo non necessarie”, di “coordinamento e programmazione dei controlli”, di “informatizzazione  degli  adempimenti”. Fino ad arrivare al punto f) dove si legge: soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
E nel comma 5 si indica che le regioni e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, devono confermare le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4 (entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata).
 
Torniamo alla lettera f) e rileviamo che la norma UNI EN ISO 9001:2008 indica in realtà i principi relativi alla qualità di processo per produrre beni o erogare servizi mirando prioritariamente alla soddisfazione del cliente. Un’azienda che adotta il sistema di gestione per la qualità (SGSQ), UNI EN ISO 9001:2008, si assume degli obblighi relativi al proprio rapporto di qualità con i clienti, obblighi che non hanno riferimento ai controlli in relazione, ad esempio, a salute, ambiente e sicurezza.
Insomma potrebbe bastare avere un certificato UNI ISO-9001 o altra appropriata certificazione emessa, per vedere ridotti o soppressi tutti i controlli della pubblica amministrazione, tranne che in materia fiscale e finanziaria.
 
Inoltre lo stesso comma 4, lettera d), riguardo ai controlli parla di collaborazione amichevole con i soggetti controllati  al  fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità. E in tema di controlli, al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità cui corrispondono sanzioni penali, il termine “amichevole” potrebbe essere interpretato in forma distorta. E le soluzioni “amichevoli” potrebbero fare riferimento a controlli concordati e con preavviso.
 
In riferimento a questi contenuti e al rischio che questo articolo si risolva in un effettivo depotenziamento dei controlli, sono stati presentati diversi emendamenti dall’ onorevole Antonio Boccuzzi.
 
Ad esempio un emendamento presuppone la soppressione della lettera f) in quanto le UNI EN ISO 9001:2008 non hanno a che fare con i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
Un altro emendamento non sopprime il punto f) ma ne cambia il testo facendo riferimento a “programmazione e modulazione dei controlli sulle imprese tenendo conto, per i reati previsti, della effettiva adozione e efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
 
I pareri positivi espressi ieri dalle Commissioni della Camera citati all’inizio dell’articolo, riguardano nello specifico l’ipotesi di cancellazione della Lettera f.
Inoltre, il termine collaborazione “amichevole” sarebbe mutato in collaborazione “leale”.
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Giovanni Foletti - likes: 0
01/03/2012 (08:43:17)
Pur condividendo le preoccupazioni dell'autore dell'articolo faccio presente che il comma f dell'art. 4 decreto-legge n. 5 del 2012 non menziona solo la norma iso 9001:2008 bensì anche "altre appropriate certificazioni, a fronte di norme armonizzate" che in campo ambientale sono rappresentate dalla UNI EN ISO 14001:2004 e dalla EMAS ed in campo sicurezza lavoro dalla norma OHSAS 18001:2007 (analogamente si potrebbero citare le norme per la sicurezza alimentare, tracciabilità di filiera, responsabilità sociale, etc.).
Gli auditor incaricati di certificare (o non certificare) le aziende, secondo tali schemi normativi hanno l'obbligo di verificare realmente la conformità legislativa rispettivamente nei settori ambiente e sicurezza ed addirittura, riscontrando gravi carenze (con rilevanza penale) hanno l'obbligo di denunciare quanto riscontrato agli organi di vigilanza oltre che non proporre la certificazione della ditta interessata.
Da ciò può scaturire, per esempio, che se si istituisse un unico registro delle certificazioni (oggi ci sono Accredia in riferimento alle certificazioni rilasciate sotto tale accreditamento ed i registri dei singoli enti, non sempre accessibili facilmente) interrelato con i sistemi informativi degli organi di vigilanza, per questi ultimi sarebbe (quantomeno) facile andare a controllare chi, a fronte di attività soggette a rischi significativi in termini ambientali e/o di sicurezza lavoro, non rientra nel registro e non fornisce riscontro in merito ad attività specifiche volte al raggiungimento della conformità legislativa.
E' chiaro che l'altra faccia della medaglia è rappresentata dalla variabile insita nella capacità (o incapacità) degli auditor di portare a termine il proprio compito nella maniera dovuta.
Il vero problema può essere questo.
In ogni caso, anche nell'ambito della norma ISO 9001:2008 è prescritto all'auditor di verificare la conformità legislativa delle imprese rispetto alla conformità delle norme cogenti (tutte, non solo quelle riferite agli aspetti organizzativi correlati alla soddisfazione del cliente).
Anche in tal caso, tutto è demandato alla capacità, competenza e disponibilità dell'auditor oltre che alle direttive impartite dagli enti medesimi.
Forse, se il legislatore ritiene percorrere la strada della semplificazione attraverso l'adozione delle certificazioni, sarebbe il caso che rendesse meno facoltativa la scelta dello schema rispetto al quale una ditta possa certificarsi, imponendo il ricorso alle certificazioni secondo schemi prefissati per ciascun ambito di pertinenza.
Per gli enti e gli auditor invece già esiste la responsabilità amministrativa ed anche penale in merito al rilascio di certificazioni in difformità rispetto agli schemi normativi di riferimento quali ambiente sicurezza lavoro, alimentare ed altri ancora, aspetto che risulterebbe ancor più rafforzato dalie disposizioni in materia di semplificazioni, a mio avviso.
Cordialità.

Rispondi Autore: Kendo - likes: 0
01/03/2012 (09:27:02)
UN'OTTIMA LEGGE INVECE..BISOGNA SEMPLIFICARE E SNELLIRE PER CRESCERE..
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0
01/03/2012 (09:28:22)
Due blocchi di domande:
1) Come si interfaccia tale art con tutto l'apparato del D. lgs 81/08? Diventerà l'art 30 il fondamentale di tutto il dettato legislativo? Era questo l'orientamento previsto dal Capo II dell'81 nell'indirizzo di una revisione del sistema istituzionale?
2) Chi "spinge" affinchè il nuovo legislatore invii segnali così espliciti nel "calmierare" i controlli (già inesitenti, almeno nelle aziende non-edili)? Possono essere di riferimento solo le associazioni datoriali e le lobbie dei fornitori di SGQ-A-S (evidentemente pilastri di tale articolo del governo attuale per quanto riguarda l'argomento tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)?
Mi auguro non passi, auspico un aumento delle assunzioni degli ispettori (magari diminire gli amministrativi!!!) ed un aumento "qualificato" dei controlli, auguro un passo indietro del Governo(dimostrazioni di debolezza su questo decreto si sono già viste, tassisti, ordini ecc)...ma ahimè metteranno la fiducia.
Buona giornata
Rispondi Autore: Colle Giovanni - likes: 0
01/03/2012 (09:33:27)
Condivido la sostanza dell'intervento di Foletti.
Tuttavia dobbiamo anche essere molto realisti e pragmatici in quanto ognuno di noi addetto ai lavori che abbia un minimo di esperienza di certificazioni di qualità, ambiente, sicurezza, ecc. sa bene come vanno le cose.
Non sempre queste certificazioni vengono concesse e successivamente verificate con la dovuta "ragionevole accuratezza" (e la responsabilità è condivisa tra tutti gli attori). La certificaizone di Qualità ISO 9001, in particolare, si basa di fatto su regole sostanzialmente volontarie mentre le certificazioni di sicurezza e ambiente si basano anche nu norme di Legge cogenti e sono conseguentemente sanzionate, spesso penalmente. L'approccio a queste certificazioni, quindi, spesso si rivela essere profondamente diverso.
Concedere la presunzione di conformità alle norme vigenti di sicurezza e ambiente alle aziende certificate solo ISO 9001 mi pare quindi una immensa, colossale sciocchezza!
Sarebbe invece finalmente ora (se si vuole davvero sostenere quello che può essere concretamente un circolo virtuoso) che alle certificazioni di sicurezza (ad es. OHSAS 18001) e di ambiente (ISO 14001) siano concesse delle agevolazioni nei controlli e negli adempimenti, ma ad ognuna per lo specifico argomento!
Rispondi Autore: Salvatore Fabbricatore - likes: 0
01/03/2012 (11:17:32)
Condivido a pieno quanto detto da Giovanni Folletti e ritengo che il decreto legge 5-2012 sia un'ottima soluzione in materia di controllo. Non scordiamoci che poco più di 10 anni fa, fu dato alle SOA (organismi privati che esercitano funzione pubblica!!!) il compito di verificare i requisiti delle aziende, necessari alla partecipazione agli appalti pubblici, e che le stesse SOA sono, da allora, regolarmente controllate dall'Autorità dei lavori pubblici, sulla bontà del loro operato. Ebbene, perchè non pensare ad un meccanismo analogo in materia di sicurezza e salute sul lavoro??? Gli enti di certificazione potrebbero essere sottoposti a controlli costanti sul rilascio di certificazioni sensibili, quali quelle in materia di sicurezza, da un soggetto terzo (Accredia già lo fa!!!), ed il risultato di tutto ciò sarebbe che un gran numero di aziende si adeguerebbe a quanto previsto dalla normativa, seguendo un meccanismo certificato e certificabile e non affidandosi a soluzioni arrangiate che non hanno alcun significato.
Rispondi Autore: Francesco Cuccuini - likes: 0
01/03/2012 (13:57:28)
[..] soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa [..]

Chi scrive queste sciocchezze?
Nessuno controlla queste sciocchezze?
Rispondi Autore: Giancarlo Poli - likes: 0
01/03/2012 (15:25:31)
Ma dai... , carissimi, il dercreto attizza interessi privati, eccome!
Conosciamo tutti come vengono ottenute le certificazioni di qualità... così come sappiamo tutti che nonostante alcune ditte siano già certificate in tal senso, poi registrino periodicamente infortuni gravi e mortali riconducibili ad inosservanze in materia di sicurezza!
Con tutti i difetti che può avere il controllo pubblico, almeno garantisce da interessi diretti che spesso distraggono l'attenzione delle ditte certificatrici.
Invece di aggiustare il tiro in materia di controlli, magari meno ma mirati, ho l'impressione che si voglia gettare il bambino insieme all'acqua sporca!
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
01/03/2012 (17:17:30)
Certamente la certificazione UNI-EN-ISO 9001 non dà nessuna garanzia visto che ha come obiettivo la soddisfazione del cliente.

Quindi, se un cliente mi chiede un salvagente di cemento armato, io glielo faccio come dice lui e come dicono le specifiche norme sui cementi armati, poi se non galleggia sono c@##i suoi .

Per la BS-OHSAS 18001:2007, c'è qualche garanzia in più .... oggi.

Domani, se passasse questa regola, in Italia ci sarebbe il mercato delle vacche per le certificazioni.

Idem per la UNI EN ISO 14001 ed EMAS.

Tutto ciò che, in un modo o in un altro, diviene praticamente obbligatorio, innesca questo processo a spirale negativa.

Comunque, va anche detto che così come è oggi, non funziona.
Non funzionano i controlli preventivi prima che succedano i casini.

Personalmente, è dal 1998 che continuo a dire e scrivere sempre le stesse cose.

Da uno dei tanti articoli scritti:
" Visto che l’attività di controllo, da parte degli enti pubblici preposti è attualmente fortemente carente, si tratterebbe, dunque, di fare una scelta tra un notevole rafforzamento degli organici, sia con trasferimenti di personale tra le varie amministrazioni (previa adeguata formazione), sia con nuove assunzioni (oggi, ci sono 10.000 persone ca. addette ad attività ispettive …… ma i 6000 funzionari realmente presenti sul campo, sono poca cosa verso gli oltre 4 milioni di imprese in Italia) con la conseguente necessità di prevedere l’adeguata copertura finanziaria, cosa che, vista la situazione economica del nostro paese, risulta oggi assolutamente non perseguibile.
La drastica alternativa potrebbe essere quella di esternalizzare le attività di vigilanza e controllo ad organismi privati, riconosciuti/accreditati presso i ministeri del Lavoro e della Salute (e ciò previa la modifica/introduzione di una serie di provvedimenti legislativi che ne rendano possibile l’operatività), in modo da poter concretamente esercitare un’attività deterrente, mediante la maggiore presenza e frequenza dell’attività preventiva su quei settori industriali in cui sono concentrati gran parte degli infortuni e delle malattie professionali (basterebbe usare le statistiche INAIL per individuare target mirati), utilizzando per il loro funzionamento, parte dei proventi derivanti dalle sanzioni comminate.

Agli esistenti organi di vigilanza verrebbero, ovviamente, riservate le competenze di indirizzo e di controllo sull’operato degli organismi accreditati ed incaricati della sorveglianza (al fine di evitare derive per connivenze utilitaristiche o, soprattutto, per tentazioni derivanti dal meccanismo di sostentamento degli stessi organismi privati), verificando periodicamente la sussistenza dei requisiti etici, organizzativi e tecnici che ne hanno permesso l’accreditamento presso i citati ministeri.
Ovviamente, gli enti di vigilanza continuerebbero ad occuparsi delle indagini giudiziarie relative agli infortuni ed alle malattie professionali.
Le attuali lungaggini penal-burocratiche in cui sono immersi i procedimenti giudiziari, rischiano di alleggerire qualunque potenziale potere deterrente.
Allora, non sarebbe una cattiva idea modificare l’iter dei procedimenti giudiziari per infortuni sul lavoro e malattie professionali, separando il procedimento civile da qello penale, rivoluzionando, così, dalle fondamenta tutto il nostro sistema, trasferendolo all’interno di un rapidissimo processo civile, snodantesi attraverso un canale preferenziale e, quindi, svincolato dal processo penale.
Ciò è necessario al fine di separare la responsabilità civile oggettiva dalle responsabilità e dal processo penale e, quindi, dalle lungaggini connesse agli accertamenti del giudice penale per individuare la colpa di uno o più soggetti. Qui si tratta, invece, di introdurre una sanzione che derivi dall’accertata ed automatica responsabilità oggettiva per le imprese per l’evento dannoso verificatosi.
Va ricordato che, in questi casi, il trasferimento del rischio, in genere, avviene tramite una specifica polizza; si potrebbe prevedere che la compagnia assicurativa, prima di procedere alla stipula, eserciti, tramite i propri funzionari, un controllo sul livello dell’affidabilità dell’azienda cliente riguardo la sicurezza e la tutela della salute, al fine di determinare l’oscillazione del premio. In caso di palese inaffidabilità, dovrà essere prevista la mancata stipula della polizza e l’obbligo di invio di una specifica comunicazione della situazione oggettiva esistente agli enti di vigilanza competenti.
In questo modo, si concretizzerebbe un ulteriore deterrente, in quanto, le imprese negligenti, prive di una copertura assicurativa e con l’ente di vigilanza a conoscenza dello stato di fatto, si troverebbero costrette ad adeguarsi agli standard minimi di sicurezza richiesti dalla normativa vigente."
Rispondi Autore: Giancarlo Poli - likes: 0
01/03/2012 (17:30:50)
Carmelo Catanoso, il tuo commento mi pare più costruttivo e meno interessato dei precedenti.
Complessivamente riterrei più utile riunire tutte le competenze di vigilanza all'interno di un unico soggetto, ricordando che l'INAIL ha già assorbito quelle dell'ISPESL non sarebbe male se assorbisse anche le competenze delle ASL in modo da affrontare tutte la materia inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
01/03/2012 (17:50:03)
Il problema è sempre quello della copertura finanziaria per assumere nuovi funzionari e, soprattutto, per addestrarli a dovere.
Oggi questo non si può fare per le note ragioni.
Accorpare tutto sotto l'INAIL, a mio giudizio, non risolverebbe il problema vista la carenza di risorse.
Un'esternalizzazione controllata delle attività per prevenire i reati di puro pericolo potrebbe funzionare.
Se non si provano strade diverse, si rischia di girare sempre in tondo.

Altra cosa a cui non credo, è la "SuperProcura Antinfortuni".
Non è questa la ricetta da proporre perchè si continua ad intervenire sugli effetti e non sulle cause primarie.
Dopo i poveri morti della Thyssen, la ricetta non è quella della SuperProcura ma quella di "regolare" tutte le aziende che, in un dato momento della loro vita, entrano in fase terminale.

Visto che quando ciò succede, si attivano tutta una serie di procedure volte ad accompagnare i lavoratori (CIG, ecc.) alla loro fuoriuscita, non vedo perchè queste aziende non vengano messe,da quel momento in poi, sotto la lente d'ingrandimento da parte degli organi di vigilanza, mediante un'attività di controllo preventivo e frequente, in modo da ricordare loro che la sicurezza e la salute è un bene costituzionalmente tutelato, socialmente ed economicamente rilevante e che necessita, da parte del soggetto giuridico preposto, sempre un alto livello d'attenzione, soprattutto in fasi come quella della dismissione, dove le tentazioni per raschiare il fondo del barile anche per la sicurezza sul lavoro, è molto ma molto forte.

Che senso ha fare una SuperProcura Antinfortuni se non si hanno le risorse per fare i controlli preventivi e le regole per rendere efficaci tali controlli?
Andare in TV ed essere intervistati sui giornali al prossimo infortunio mortale multiplo?
Rispondi Autore: giancarlo poli - likes: 0
01/03/2012 (18:05:18)
Attenzione. Quando parlo di trasferimento delle competenze parlo anche del conseguente trasferimento del personale. Pertanto l'operazione sarebbe a costo zero. Delegare controlli che implicano risvolti penali a soggetti privati oltre che pericoloso risulta impossibile allo stato attuale.
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
01/03/2012 (19:18:40)
Il personale è insufficiente e non ci sono soldi per assumerne di nuovi e metterli a libro paga dello Stato.
Anche se si trasferisse gente dell'INAIL (ricordo che hanno sempre fatto attività relative ad indagini amministrative e che il personale tecnico è ridotto all'osso e fa solo attività di ricerca), bisognerà formarli (e non certo come i ragazzi assunti qualche anno fa dal Minlavoro e spediti nei cantieri dopo una settimana di corso).
Quindi, non direi proprio che siamo a "costo zero".

So bene che la normativa riguardante la prevenzione dei reati di puro pericolo, è normativa penale ..... ed infatti ho scritto che bisogna cambiare.
Nel resto d'Europa, ad esempio in Danimarca, in Finlandia, in Gran Bretagna, in Svezia ma anche in Francia, i reati di puro pericolo non sono puniti con una sanzione penale ma con una sanzione amministrativa ma molto più pesante delle nostre ed i controlli preventivi sono affidati, in gran parte, ad enti non statali (esperienza diretta e non per"sentito dire").
Se non ricordo male, in questi Paesi, l'andazzo è migliore del nostro.

Del resto,la mancata verifica periodica degli impianti di messa a terra non è coperta da norma penale?
Allora, perchè si possono far fare le verifiche ad organismi notificati?
Quale è la differenza tra un impianto di messa a terra e la protezione di una macchina?
Tutte e due servono per evitare danni a chi interagisce con essi ed è esposto ai pericoli che da essi derivano.

Cosa diversa sono i reati d'evento dove si è concretizzato un danno alle persone; qui, come ho detto prima, si continua a mantenere la competenza degli enti vigilanza per le indagini giudiziarie (e questo è quello che succede nei citati Paesi).

Ci si deve muovere prima che succedano eventi come quelli di Torino, di Sarroch, di Capua, di Barberino del Mugello, di Mineo, di Fossano, ecc., ecc.., incrementando la frequenza dei controlli preventivi con target mirati deducibili facilmente dalle statistiche dell'INAIL.

Se non cominciamo ad accettare che le strategie che abbiamo utilizzato fino ad oggi, non si sono dimostrate efficaci, il rischio è quello di rimanere ancorati su pseudocertezze che non portano da nessuna parte ed aumentano il rischio che qualche gruppo di furbetti se ne esca infilando nel D.L. 5/2012, le stronzate da bollino blu che abbiamo visto.

Rispondi Autore: Giancarlo Poli - likes: 0
02/03/2012 (13:38:35)
Mi corre l'obbligo precisare sinteticamente quanto segue, per correggere inesattezze riportate nell'intervento precedente:
Quando si parla di organo di vigilanza principale sui luoghi di lavoro si deve parlare di ASL poichè dal 1980 titolari competenze che gli sono trasferite quasi totalmente togliendole agli Ispettorati provinciali del lavoro (vedasi Dlgs 758/94; L 833/78).
In merito al fatto che i privati compiano già atti in materioa penale come le verifiche periodiche sugli impianti elettrici, ricordo che oggi è possibile solo perchè le stesse sono state depenalizzate con il D.Lgs 81/08 art. 86.
Preciso inoltre che la possibilità di trasferire le competenze ed il personale competente era da leggere verso l'INAIL e non il contrario, in modo da avvalersi di personale già formato.
Grazie
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
02/03/2012 (14:55:17)
Mi corre l'obbligo anche a me di ribattere quanto affermi visto che nè io nè te possiamo considerarci come degli "unti dal signore" nè come "professorini".

Cominciamo
"Quando si parla di organo di vigilanza principale sui luoghi di lavoro si deve parlare di ASL poichè dal 1980 titolari competenze che gli sono trasferite quasi totalmente togliendole agli Ispettorati provinciali del lavoro (vedasi Dlgs 758/94; L 833/78)."

Non credo di essere caduto dal pero stamattina per non sapere quanto affermi visto che sono parecchi lustri che sono in giro.
Per completezza avresti dovuto ricordare, senza limitarti al "quasi totalmente", che la Direzione Provinciale del Lavoro ha continuato a mantenere da più di 15 anni le competenze per esercitare la vigilanza sulle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati (costruzioni, ecc.), naturalmente previo coordinamento con le Regioni (DPCM 14/10/1997 e DPCM 5/12/1997). Quindi, il settore più pericoloso rimane sotto il controllo del MinLavoro/DPL (gli ultimi ragazzi li hanno assunti proprio qui anni fa).


"In merito al fatto che i privati compiano già atti in materia penale come le verifiche periodiche sugli impianti elettrici, ricordo che oggi è possibile solo perchè le stesse sono state depenalizzate con il D.Lgs 81/08 art. 86."

Non è vero perchè con il DPR n° 462/2001, dal 23/01/2002 le verifiche periodiche sugli impianti elettrici (e non solo) possono essere eseguite dagli Organismi Notificati.
Ricordo, poi, che tutte le norme prevenzionali, accompagnate o meno da una sanzione, nel nostro ordinamento sono norme penali perchè volte a tutelare un bene indisponibile; quindi, l'art. 86 non ha "depenalizzato" un bel nulla; inoltre, i commi 1 e 3 dell'art. 86 sono accompagnati da sanzione, basta vedere l'art. 87, comma 3, lettera d) del D. Lgs. n° 81/2008.


"Preciso inoltre che la possibilità di trasferire le competenze ed il personale competente era da leggere verso l'INAIL e non il contrario, in modo da avvalersi di personale già formato".

Scusa ma che cambia?
Se già sono pochi nelle ASL oggi ...... saranno pochi anche domani, pur se passati sotto l'INAIL.
Magari se quella poca gente dell'INAIL con una formazione tecnica alle spalle, diventasse operativa sul campo, forse un piccolo miglioramento ci potrebbe essere.
Quindi, a mio giudizio, le cose sono due: o rimpinguano gli organici o esternalizzano.
Poi se si trovano altre soluzioni, ben vengano, purchè si dimostrino efficaci.


Detto questo, per me la discussione si chiude qua perchè c'è il rischio di finire in polemica.
Lascio ad altri ulteriori commenti.
Rispondi Autore: Antonio di PALO - likes: 0
03/03/2012 (17:00:40)
L'esperienza insegna che oggi più che compilare moduli e cartacce con i miei clienti, non riesco a fare altro.
1) perchè come disse il "sommo Tremonti" la sicurezza è un lusso!.
2)E' anche vero, che le amministrazioni senza soldi non possono fare altro che incrociare le dita e compilare moduli.
3) I Privati supportati da confindustria navigano sul concetto sicurezza = costi e lusso, ed anche loro puntono sulla carta. Naturalmente i verificatori (pochi e scontenti) fanno tesoro degli umori visti. Conclusione in nome della "competitività col terzo mondo non ci resta che adeguarci.
5) Mi chiedo che senso ha fare sicurezza quando la notizia è che il 31 % dei giovani è disoccupata (almeno sono sicuri sul posto di lavoro) mentre il 69 % sono occupati a 5-6 euro all'ora senza alcuna copertura (questi fortunati però rischiono molto di più perchè ai pivelli, gli facciamo fare i lavori più rognosi).
Concludo a cosa servono questi controlli??? forse solo a stimolare o giustificare i nostri compensi. Ricordo chi dceva "non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire" o la massima di un comico "non capisco ma mi adeguo" (ha... i vecchi filosofi, cosa direbbero)
Rispondi Autore: Aldo Di giandomenico - likes: 0
05/03/2012 (09:00:00)
Vorrei precisare che negli organismi notificati ci sono persone con una preparazione tale che molti funzionari delle ASL se la sognano anche di notte , ma pensate Signori che molti verificatori delle ASL sugli impianti elettrici e apparecchi di sollevamento ed altro Hanno una laurea in legge , ma cosa possono capire di impiantistica questi Signori ? poi per non parlare degli Ispettori del lavoro , una volta veramente erano molto ma molto preparati ma ora ho i miei dubbi , abbiamo smantellato la ISPESL che grave errore , dovevamo smantellare le ASL
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
05/03/2012 (12:43:58)
Ripasso da qui e trovo opinioni che mi trovano in totale accordo, con quanto accennato inizialmente. Più ispettori, controlli mirati, conoscenze specialistiche degli ispettori...Catanoso aggiunge "esternalizzazione", anche qui il mio pensiero è sovrapponibile ed esposto anche in qualche evento pubblico. Non nomino articoli, decreti e leggiucole varie, ma nomina una parola che fa parte dell'anima del professionista: la deontologia, che mi piace chiamarla di più etica, ancor di più morale. Gli ordini sono tutti dotati di codice deontologico poi quando uno sgarra non succede un bel nulla (esempi attualmente passati in TV). Il tecnico della prevenzione e aggiungo il CSE nell'espletamento delle funzioni dovrebbero segnalare immediatamente (incarico confermato o meno) le non conformità all'apparato tecnico-legislativo che regola la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per quanto riguarda il CSE è un suo preciso obbligo (art 92 comma 1 lettera e), sapete quanto diciamo discusso, per il professionista/RSPP esterno non c'è nessuna indicazione. Basterebbe che fosse più chiaro che chiunque entri in un luogo di lavoro ha una funzione "ispettiva" (mi spingerei sino al pubblico ufficiale) la questione cambierebbe parecchio...Cito anch'io due articoli, 380 e 383 del cpp...certo andrebbe tolto "non colposo", andrebbe modificato ed integrato...Le associazioni dei datori di lavoro, avrebbero il compito di informare i loro associati in questo modo: "attenzione che quando chiamate un tecnico per un sopralluogo questi è tenuto in ogni caso a segnalare agli OdV le inadempienze"...potrei continuare ma scusate me la rido...stavo "pazziando": UTOPIA...

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