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Decreto 81 e decreto 231: reati, sanzioni e modelli organizzativi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: SGSL, MOG, dlgs 231/01

03/05/2012

La correlazione tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati e all’apparato sanzionatorio. Le definizioni di omicidio colposo e lesioni colpose. I modelli organizzativi e l’efficacia esimente della responsabilità amministrativa.

 
Bologna, 3 Mag – È ormai evidente come il presente e il futuro della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento agli obiettivi del Decreto legislativo 81/2008, deve e dovrà legarsi sempre più all’adozione di idonei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). E, in relazione all’articolo 30 del Testo Unico, emerge inoltre sempre più strettamente la correlazione tra SGSL e modelli organizzativi esimenti e tra i decreti 81/2008 e 231/2001.
 
Un intervento ad una giornata di studio e di aggiornamento che si è tenuta a Bologna il 22 novembre 2011, promossa dalla Cgil Emilia Romagna, ci permette di raccontare, di riassumere questa correlazione con particolare riferimento ai reati e all’ apparato sanzionatorio dei due decreti.
 
Nell’intervento “ Stato dell'arte dell'applicazione della legislazione: d.lgs 81/2008 e smi. Criticità della norma e armonizzazione con i sistemi di gestione certificata. Ruolo della vigilanza istituzionale rispetto ai sistemi certificati”, a cura del Dott. Giuseppe Monsterastelli (Assessorato Sanità Regione Emilia Romagna), si ricorda che nel D.Lgs. 81/2008 (art.2) il “modello di organizzazione e di gestione” è definito come modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del D.Lgs 231/01, idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del C.P. (lesioni gravi e gravissime, omicidio colposo), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.
 

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L’autore riporta alcuni aspetti rilevanti del decreto legislativo 231/01:
- “l’ente è responsabile dal punto di vista amministrativo per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da apicali o da persone sottoposte alla direzione di un apicale;
- le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica;
- non si applicano allo stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- la responsabilità in sede penale degli enti si aggiunge a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l’illecito;
- l’ente è responsabile per i reati commessi: nel suo interesse oppure a suo vantaggio;
- i 2 criteri sono cumulabili ma ne è sufficiente uno solo per delineare la responsabilità dell’ente;
- l’interesse: è accertato dal giudice penale con valutazione ex ante a prescindere degli esiti della condotta delittuosa (ad esempio un indebito arricchimento prefigurato ma magari non realizzato);
- il vantaggio: è accertato ex post tenendo conto degli effetti favorevoli per l’ente scaturiti dalla condotta (vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato seppure non prospettato ex ante)”.
Dopo aver indicato i reati che prevedono l’applicazione del D. Lgs 231/01 - tra cui i reati di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del C.P. (lesioni gravi e gravissime, omicidio colposo), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro – il relatore si sofferma sul sistema sanzionatorio del D. Lgs 231/01.
 
Se la sanzione pecuniaria si applica sempre, con un numero di quote che tiene conto di diversi fattori (gravità del fatto, responsabilità dell’ente, attività svolta dall’ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto), il giudice può prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sempre obbligatorie:
- “la chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- la interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;
- il divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l’esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
- la pubblicazione della sentenza”.
 
La relazione si sofferma poi su quanto avviene in caso di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, con riferimento all’art. 25 septies del D. Lgs 281/01 e all’art. 300 del D. Lgs 81/08 (Modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231):
 - D. Lgs 81/08, art. 300, co. 1: in relazione al delitto di cui all'art. 589 del C.P. (omicidio colposo), commesso con violazione dell'art. 55, co. 2, del D. Lgs 81/08, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Ad esempio: € 260 per 1.000 è uguale a € 260.000 o € 1550 per 1000 è uguale a € 1.550.000. “L’oscillazione del valore della quota è decisa dal magistrato”. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
-D. Lgs 81/08, art. 300, co. 2: salvo quanto previsto dal co. 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del C.P., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
-D. Lgs 81/08, art. 300, co. 3: in relazione al delitto di cui all'art. 590, 3 co., del C.P. (lesioni personali) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a 6 mesi.
 
La relazione si sofferma poi sulla definizione di lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).
L’art. 590 indica che “se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni (comma modificato dall'articolo 2, comma 2, legge n. 102 del 2006)”. Inoltre:
-la lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
-la lesione è considerata gravissima (art. 583 c.p., co. 2): se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
 
Dopo aver riportato la definizione di omicidio colposo (art. 589 c.p.), nonché il testo dell’art. 589 c.p. (Omicidio colposo) e del 590 c.p. (Lesioni personali colpose), il relatore indica che “l'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, definita dall'art. 43 del c.p. ‘Elemento psicologico del reato’.
In particolare il delitto è:
-doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
-preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
-colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
 
Dopo questa lunga disquisizione su sanzioni e reati, la relazione si sofferma sul modellodi organizzazione e di gestione.
 
Un modello di organizzazione e di gestione (MOG) per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D. Lgs 231/01 “deve essere adottato dall’azienda ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti. In altre parole: la responsabilità dell’ente viene esclusa se è dimostrato che sono stati adottati, prima della commissione del fatto, ed efficacemente attuati modelli organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie in esame”.
 
Con riferimento all’art. 30 D.Lgs 81/2008, deve essere assicurato un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti finalizzato:
- “al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti:        
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.
 
La relazione si sofferma poi sui commi 2,3,4,5,6 dell’art.30 del D.Lgs. 81/2008, che indicano che il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al co. 1;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. “Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”.
Inoltre (comma 5) i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6.
E (comma 5 – bis) la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del Lavoro.
Il relatore si sofferma anche sul comma 6: l’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’art. 11.
 
Per concludere si sottolinea che il MOG deve prevedere “un organismo di controllo interno autonomo rispetto al vertice aziendale dotato di effettivi poteri di vigilanza nei confronti delle varie funzioni aziendali e dell’adeguatezza del modello organizzativo e di gestione. L’organismo di controllo interno ed autonomo rispetto al vertice aziendale, non deve coincidere con il SPPA, il cui responsabile, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. f), è designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio medesimo”.
   
 
 
Stato dell'arte dell'applicazione della legislazione: d.lgs 81/2008 e smi. Criticità della norma e armonizzazione con i sistemi di gestione certificata. Ruolo della vigilanza istituzionale rispetto ai sistemi certificati”, Dott. Giuseppe Monsterastelli - Assessorato Sanità Regione Emilia Romagna, intervento alla giornata di studio e di aggiornamento del 22 novembre 2011, promossa dalla Cgil Emilia Romagna (formato PDF, 801 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: adina trofin - likes: 0
02/07/2012 (18:22:09)
cmq ce ancora tantto da leggere .quindi invito a tutti quelli ce pensano alla loro vita .
Rispondi Autore: Enrico Laurenti - likes: 0
31/05/2019 (09:22:49)
Buongiorno, vi scrivo in merito alla nomina PAV e PES. All'estero il DdL deve firmare le nomine per gli impiegati italiani?

Grazie e saluti.

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