Decreto 231: linee di indirizzo per la valutazione dei rischi di reato
Roma, 26 Giu – Come ricordato in molti documenti la disciplina della responsabilità amministrativa delle imprese, connessa al decreto legislativo 231/2001, ha dato il via – come sottolineato anche nell’articolo “ Disciplina 231/2001: criticità applicative e possibilità di miglioramento” – ad una moderna concezione della prevenzione favorendo una cultura del controllo interno e della legalità e stimolando l'adozione di modelli organizzativi attraverso l’aspettativa di un esonero da responsabilità per efficienza organizzativa.
Tuttavia “non è sempre semplice per un’impresa individuare le modalità più opportune per una corretta organizzazione della sicurezza. La molteplicità dei rischi potenzialmente presenti e delle disposizioni normative applicabili possono rendere difficile una corretta programmazione e gestione di tali aspetti”.
Partendo da queste difficoltà sono state pubblicate, dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (Ctss) e dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) dell’ Inail, delle nuove “Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del d.lgs. 231/01”.
Questo documento è il frutto di un accordo e un protocollo d’intesa sottoscritto nell’aprile del 2020 tra Inail e Capitalimprese, Associazione Italiana Industriali Piccole e Medie Imprese.
Le nuove linee di indirizzo mirano – si legge nel documento – “a orientare le imprese nella realizzazione di un modello che sia il più possibile aderente al proprio contesto organizzativo. Il modello non deve, infatti, rappresentare un mero adempimento burocratico, ma deve aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa in modo da essere uno strumento funzionale alla riduzione del fenomeno infortunistico e al miglioramento della gestione complessiva dell’attività di impresa”.
Nell’articolo di presentazione del documento ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Decreto 231 e organizzazione: l’obiettivo delle nuove linee di indirizzo
- Decreto 231: i reati per cui può essere riconosciuta la responsabilità
- L’indice del documento Inail
Decreto 231 e organizzazione: l’obiettivo delle nuove linee di indirizzo
Il documento – curato da M. Ilaria Barra e Antonio Terracina (CTSS, Inail), Federica Cipolloni e Andrea Tassone (CSA, Inail) e Pietro Domenichini (Capitalimprese) – rappresenta, dunque, uno strumento “utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti”.
Inoltre con lo strumento si vuole fornire alle imprese “un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell’art 25 septies del d.lgs. 231/01.
Le Linee di indirizzo sono state poi redatte “in conformità allo standard volontario UNI ISO 45001:2018 in modo tale da offrire alle imprese la possibilità di sviluppare un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione e di adottare un modello organizzativo e gestionale di cui al decreto legislativo n. 231/2001 s.m.i., che rispetti i requisiti previsti all’art. 30 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.”
Decreto 231: i reati per cui può essere riconosciuta la responsabilità
Il documento ricorda che con il decreto 231/2001 è stata introdotta la possibilità che un ente possa essere sottoposto a sanzioni a fronte della commissione di taluni illeciti penali.
In particolare il decreto prevede una “serie di conseguenze sanzionatorie a carico dell’ente, di natura pecuniaria ed interdittiva, qualora nel suo interesse o vantaggio venga commesso un reato da persone ad esso funzionalmente riferibili”.
Ad esempio, con riferimento a reati come:
- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- delitti di criminalità organizzata;
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- delitti contro l’industria e il commercio;
- reati societari;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- abusi di mercato;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati transnazionali.
Successivamente, nel 2007, il legislatore ha “esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni” anche ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E l’articolo 25 septies del d.lgs. 231/01 - introdotto dalla Legge 123/07 e modificato dall’art. 300 del d.lgs. 81/2008, “recepisce tale novità nell’ordinamento italiano”.
Dunque i reati di omicidio e lesioni colpose, conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica, rispettivamente previsti dagli artt. 589 e 590 c.p., possono “costituire reati per i quali può essere riconosciuta la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001”.
Tuttavia deve ricorrere il presupposto “dell'interesse o vantaggio” dell'ente. E il vantaggio “può essere inteso, in tale frangente, in termini di condotta omissiva e quindi di risparmio derivante dal mancato investimento in dotazioni di sicurezza o nel mancato approntamento di strumenti di controllo sullo stato delle attrezzature, macchinari o impianti etc”.
Si ricorda poi che l’art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha definito e approfondito “le caratteristiche dei Modelli di organizzazione e gestione necessarie ad assicurare la conformità ai requisiti e obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a rappresentare un possibile esimente per la responsabilità amministrativa dell’ente”.
Per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici indicati nell’art. 30, un modello organizzativo deve assicurare il soddisfacimento di vari requisiti indicati nel comma 1 dell’articolo. Inoltre il legislatore prevede che i modelli di organizzazione e di gestione, “oltre a soddisfare il citato comma 1, debbano rispondere anche ai commi 2, 3 e 4 dell’art.30, e prevede al comma 5 che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”.
Come ricordato più volte in questi anni, la OHSAS 18001:07 “è stata ritirata il 30 settembre 2021 ed è stata di fatto sostituita dalla UNI ISO 45001:18. Anche se ancora questo riferimento normativo non è stato formalmente recepito dalla commissione consultiva permanente, si è ritenuto di utilizzarlo a riferimento in questa linea guida anche in considerazione della crescente diffusione degli SGSL tra le aziende a livello internazionale”.
Si ricorda, infine, che in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, l'adozione, da parte dell'ente, di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato non costituisce un obbligo”. Tuttavia l'adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo integrano “una condotta esimente dalla responsabilità amministrativa per il caso in cui, nonostante il compimento di tale condotta da parte dell'ente, si verifichi l’evento lesivo”.
L’indice del documento Inail
Concludiamo riportando l’indice del documento “Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del d.lgs. 231/01”.
1. PREMESSA
2. FINALITÀ
3. PECULIARITÀ DEI REATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA NEL D.LGS 231/01
4. CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO GESTIONALE
4.1 - La logica del modello e le modalità della mappatura dei rischi
4.2 - La gestione delle attività sensibili
4.3 - Il set di parametri di valutazione del rischio di reato
4.4. - La gestione integrata dell’audit e della valutazione: la scheda di controllo
4.5 - Dati infortunistici a supporto dei parametri dello strumento gestionale
4.6 - L’utilizzo dei dati statistici a supporto dello strumento gestionale
4.6.1 - L’inserimento del “tipo di lavoro accorpato” fra le declinazioni dei processi dell’Ente
4.6.2 - L’inserimento della deviazione accorpata fra le tipologie di deviazione previste dalla scheda di controllo
4.7 - Analisi e Monitoraggio del Modello di Organizzazione e gestione
4.7.1 - La rappresentazione grafica della valutazione con i parametri
4.8 - Miglioramento continuo del MOG-SSL sulla base degli output del monitoraggio
5. VANTAGGI PER LE IMPRESE DERIVANTI DALL’UTILIZZO DELLO STRUMENTO
6. CONCLUSIONI
Tiziano Menduto
Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:
Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza Inail, Consulenza statistico attuariale Inail e Capitalimprese, “ Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del d.lgs. 231/01”, a cura di M. Ilaria Barra e Antonio Terracina (CTSS, Inail), Federica Cipolloni e Andrea Tassone (CSA, Inail) e Pietro Domenichini (Capitalimprese), Collana Salute e Sicurezza, edizione 2023 (formato PDF, 1.51 MB).
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