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Un commento su una recente assoluzione di un CSE

Lo scorso 26 giugno 2025, la Cassazione Penale, Sez. 4, con la sentenza n. 23840 ha confermato l’assoluzione di un CSE coinvolto in un procedimento penale per non aver previsto all'interno del piano di sicurezza e coordinamento le misure preventive e protettive specifiche con riferimento alle perforazioni a ridotta distanza dal magrone con l'utilizzo di trapano per gli ancoraggi orizzontali.
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 17 dicembre 2024, aveva assolto il CSE, in ordine al reato di cui all'art. 590, comma 3 cp in danno di un dipendente di un’impresa assunto con contratto di somministrazione, per non aver commesso il fatto.
L’infortunio si era verificato in un’autorimessa dove erano in corso lavori di impermeabilizzazione dei locali, previa eliminazione della pavimentazione esistente ad opera dell’impresa in cui lavorava l’infortunato.
Il giorno dell'infortunio dovevano essere eseguiti nel perimetro, a 7 cm da terra, dei fori in cui dovevano essere inseriti i ferri di armatura del cemento armato.
Per effettuare tale lavoro, il lavoratore addetto all’esecuzione dei lavori utilizzava un trapano elettrico ed operava con il supporto dell’infortunato.
Quest’ultimo, ad un certo punto, aveva perso la presa del trapano azionato dal collega e il guanto della mano destra era rimasto impigliato nella punta, riportando lesioni consistite in "lussazione della interfalangea prossimale del II dito con dislocazione dorso-radiale della falange intermedia, subamputazione dell'apofisi ungueale del dito II con perdita di sostanza dei tessuti ossei limitrofi" con la conseguente assenza dal lavoro per un totale di 116 giorni.
Secondo la Pubblica Accusa, la responsabilità dell’evento era ascrivibile alla cooperazione colposa del datore di lavoro (giudicato separatamente) dell’impresa esecutrice e del CSE ai quali era stato addebitato quanto segue:
- per il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non aver adeguatamente valutato i rischi connessi alle condizioni e alle caratteristiche specifiche della lavorazione da svolgere - ovvero l'esecuzione di lavorazioni orizzontali - e cioè per non aver previsto in dettaglio nel piano operativo di sicurezza (POS)dell’impresa le specifiche misure preventive e protettive da adottare in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni di posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
- per il CSE, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non aver previsto all'interno del PSC le misure preventive e protettive specifiche con riferimento alle perforazioni a ridotta distanza dal magrone con l'utilizzo di trapano per gli ancoraggi orizzontali.
Secondo la Pubblica Accusa i due imputati avevano lasciato che fossero i due lavoratori a decidere da soli le modalità di esecuzione della lavorazione suddetta, in assenza di indicazioni puntuali, sia nel POS che nel PSC.
Già questa contestazione al CSE fa comprendere che, dopo quasi 30 anni dalla pubblicazione del D. Lgs. n. 494/1996, dopo 17 dalla pubblicazione del D. Lgs. n. 81/2008 con il Titolo IV e dopo una trentina di pronunce della Suprema Corte che ha ben definito il perimetro della condotta penalmente esigibile da parte del CSE, si continui ad attribuire a questa figura profili di responsabilità “a prescindere” senza un’attenta valutazione dei fatti, proprio come nel caso in esame. Nel caso di specie, infatti, gli si attribuisce un profilo di responsabilità derivante dal mancato controllo di rischi specifici propri dell’impresa nonostante, è opportuno ricordarlo, il PSC riguardi l’analisi dei rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione dei lavori, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, ad esclusione dei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa come previsto al p. 2.2.3 dell’Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008.
Naturalmente, come spesso succede, avverso la sentenza, ha proposto ricorso la Procura, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 40, 590 cp in relazione all'art. 92 comma 1 lett. b) D. Lgs. n. 81 /2008, 90 commi 4 e 5 del medesimo decreto.
Secondo la Procura <<Il Tribunale, nel ritenere che al momento dell'infortunio l'imputato fosse solo direttore dei lavori e progettista architettonico e nel rilevare che nel cantiere fosse operativa una sola ditta, non aveva tenuto conto che già a far data dal 15 giugno 2020 l’imputato aveva redatto e sottoscritto il PSC nel quale era previsto l'intervento di più imprese esecutrici ed in particolare di quattro ditte e che nessun rilievo assume la circostanza che le ditte dovessero intervenire in tempi diversi>>.
Sempre secondo la Procura <<L'assunto per cui, in senso tecnico giuridico, la posizione di garanzia del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sorge solo nel momento in cui nel cantiere sono in concreto operative in compresenza più imprese è in contrasto con la stessa formulazione letterale dell'articolo 90, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008, il quale al contrario dispone che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione>>.
Erra ulteriormente il Tribunale, prosegue il ricorrente, nel momento in cui richiama l'assenza di rischi interferenziali sempre sul presupposto fattuale che nel cantiere stesse operando una sola impresa.
Il rischio interferenziale e la correlativa vigilanza non fanno parte del perimetro dell'imputazione, esclusivamente incentrata sullo omesso rilievo da parte dell’imputato della carenza contenutistica del PSC e sul non avere egli sopperito alla carenza previsionale del POS nella predisposizione del documento di sua specifica competenza.
Quindi, sempre secondo la Procura, laddove il garante sia a priori inottemperante agli obblighi di controllo sulla completezza e idoneità contenutistica dei documenti di sicurezza previsti dalla legge e sia, altresì, inosservante dell'ulteriore obbligo giuridico di sopperire alle eventuali lacune degli stessi, non residua spazio alcuno per evocare il concetto della vigilanza sulle lavorazioni, che in tanto può essere preso in considerazione, in quanto, a monte, sia stata accertato che il garante abbia adempiuto al proprio dovere sostanziale di valutazione da collocarsi in una fase antecedente all'inizio concreto delle lavorazioni.
In altri termini il CSE non può vigilare sull' osservanza di procedure e disposizioni che non sono mai state date prima, né dal datore di lavoro, né da lui stesso in via surrogatoria.
Preso atto del ricorso presentato dalla Procura e di una memoria presentata dal difensore dell’imputato, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso
Secondo la Cassazione Penale, il Tribunale, pur avendo dato atto in premessa che l'istruttoria non aveva chiarito la dinamica dell'infortunio ed in particolare se il compito dell’infortunato fosse effettivamente quello di tenere il trapano insieme al collega, ha, tuttavia, fondato la pronuncia assolutoria sulla non configurabilità in capo all’imputato della posizione di garanzia (CSE) cui riconnettere gli obblighi asseritamente omessi nel caso in esame.
In particolare, secondo il Tribunale, l’imputato non poteva essere ritenuto responsabile dell'infortunio, in quanto la nomina del CSE si pone come necessaria e doverosa solo <<nel momento dell'ingresso nel cantiere e nelle lavorazioni di un ulteriore soggetto rispetto a quello originario: il ruolo del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva - rileva il giudice- è necessario solo per la precisa e dettagliata individuazione delle procedure da rispettare e seguire in caso di specifiche lavorazioni che presentino un rischio interferenziale, sicché deve intervenire solo allorché vi siano più imprese che effettivamente operino nelle lavorazioni di cantiere. L’imputato, al momento dell'infortunio non rivestiva alcuna posizione di garanzia, in quanto alla data dell’infortunio operava in cantiere una sola impresa >>.
La Cassazione Penale, pur confermando la sentenza di prime cure, ritiene che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale debba essere rettificato.
Per la Suprema Corte, l'assunto del giudice per cui l’imputato non aveva ancora assunto la posizione di garanzia collegata al ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva in quanto alla data dell'infortunio operava in cantiere una sola ditta, è in contrasto con il dettato normativo e con la costante elaborazione della giurisprudenza di legittimità a proposito degli obblighi gravanti sul CSE.
In proposito si deve osservare che ai sensi dell'art. 90, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008 <<nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori>>.
Si tratta di una figura professionale designata anteriormente all'affidamento dei lavori e a seguito della mera previsione, già a livello contrattuale, di una pluralità di imprese, anche in maniera non contemporanea sotto il profilo operativo.
In tal senso la Cassazione Penale aveva già avuto modo di precisare, in conformità peraltro del tenore letterale della disposizione su indicata, che << l'obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza, di cui all'art. 90, D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione>>.
Il successivo passaggio della Suprema Corte è discutibile visto che afferma che << nel caso di specie la nomina era stata effettuata tanto che in data anteriore all'infortunio, ovvero il 15 giugno 2020, l’imputato nella qualità appunto di CSE aveva redatto il piano di sicurezza e coordinamento. Indipendentemente dalla accettazione formale dell'incarico, egli attraverso la redazione del PSC aveva assunto in concreto la qualifica di coordinatore ed era stato investito dei relativi obblighi>>.
In realtà, non è il CSE che redige il PSC ma il CSP. Il CSE ha l’obbligo di redigere il PSC nei casi previsti dall’art. 90 comma 5 e cioè nei casi in cui, inizialmente, i lavori erano stati affidati ad un’unica impresa e, successivamente, anche ad altre imprese.
Comunque, andrebbe ricordato alla Cassazione Penale che il D. Lgs. n. 81/2008 prevede all’art. 90 commi 3 e 4, l’obbligo, a carico del committente, di designare i coordinatori quando in cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporaneamente.
La designazione del CSP deve avvenire (art. 90 comma 3) contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
Contestualmente vuol dire che il Committente, quando affida l’incarico di progettazione deve affidare l’incarico di CSP anche sulla base di una semplice ipotesi di presenza di più imprese in cantiere.
Se poi, in fase esecutiva, l’impresa a cui sono stati affidati i lavori decidesse di subappaltarne parte ad un’altra impresa esecutrice, previa autorizzazione del Committente, per quest’ultimo scatterebbe l’obbligo di designazione del CSE.
Il legislatore ha anche previsto il caso (art. 90 comma 5), in cui i lavori vengono inizialmente affidati ed eseguiti da un’unica impresa ma successivamente, per qualche motivo, l’impresa affidataria si trova a costretta a subappaltare, sempre previa autorizzazione del Committente, ad un’altra impresa, realizzando così, la condizione che richiede la nomina del CSE.
In altri termini, nel caso di specie, è possibile si sia operato come normalmente avviene negli appalti pubblici di lavori dove non è possibile negare il subappalto e la conseguente presenza di più di una impresa, quando sono soddisfatte una serie di specifiche condizioni previste dal Codice degli Appalti.
Pertanto, in fase progettuale, bisognerebbe sempre ipotizzare la presenza di più imprese ed adempiere alla nomina del CSP che, a sua volta, redigerà il PSC e predisporrà il Fascicolo Adattato alle caratteristiche dell’opera.
Se, poi, in fase di affidamento dei lavori l’impresa non presentasse richiesta di subappalto, il committente o il responsabile dei lavori non procederà alla nomina del CSE e il PSC non dovrà essere applicato mancando almeno una seconda impresa.
Immagino che, i soliti profeti dell’integralismo repressivo urlino all’eresia riguardo quanto appena scritto … ma me ne farò una ragione basandomi semplicemente sul pragmatismo e sul buon senso, visto che nel caso di un’unica impresa operante, questa non è certo esente dal dover, comunque, applicare concretamente quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari vigenti, specialmente riguardo quelli che sono gli obblighi propri,
Infatti, è opportuno ricordarlo, il PSC deve riguardare l’analisi dei rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione dei lavori, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, ad esclusione dei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa come previsto al p. 2.2.3 dell’Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008 [1].
E’ proprio con queste motivazioni che la Corte di Cassazione argomenta le proprie decisioni affermando che il << Il ricorso, invece, non coglie nel segno nell'affermare che l'infortunio si sarebbe verificato per la violazione degli obblighi di cui l’imputato era investito in ragione della qualifica di coordinatore>>.
Dopo aver ribadito il contenuto della posizione di garanzia del CSE, citando l’intero art. 92, la Suprema Corte richiama una serie di pronunce che, negli anni passati, hanno definito il perimetro delle responsabilità del CSE in relazione alla funzione di alta vigilanza che grava su questa figura.
Tale funzione - si è precisato- ha ad oggetto esclusivamente il rischio cosiddetto generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al cosiddetto rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.
Sempre citando una serie di pronunce, la Suprema Corte evidenzia che:
- il CSE ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettandogli compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel PSC nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del POS e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al PSC; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS;
- il controllo da parte del CSE sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni che devono, tuttavia, comportare presenza nei momenti delle lavorazioni topici rispetto alla funzione di controllo. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli;
- la linea di demarcazione tra il ruolo del CSE e quello del datore di lavoro esecutore si collega all'area di rischio da ciascuno gestita, che per il coordinatore si sostanzia nella cosiddetta alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). Il D. Lgs. n. 81/2008 ha ancor più nettamente connesso l'opera del CSE alla sicura organizzazione complessiva del cantiere, con ciò intendendosi la conformazione dell'opera, dell'area di cantiere e della sequenza delle lavorazioni - tenuto conto anche, ma non esclusivamente, del rischio da interferenze - alle necessità della sicurezza dei lavoratori. Le singole lavorazioni, per contro, devono essere organizzate in modo sicuro dai datori di lavori chiamati alla loro esecuzione. L'area di rischio governata dal CSE è quella che attiene alla conformazione generale delle lavorazioni, secondo la elencazione dei contenuti minimi del PSC fatta dal legislatore. L'articolazione delle aree di interesse del Piano è quadripartita: a) rischi connessi all'area di cantiere (punto 2.2.1.); rischi connessi all'organizzazione del cantiere (punto 2.2.2.); rischi connessi alle lavorazioni (punto 2.2.3.), nei quali sono compresi i rischi da interferenze. Compito del coordinatore è, quindi, quello di prendere in considerazione le fonti di pericolo rappresentate dall'ambiente di lavoro, dal modo in cui sono organizzate le attività in esso, dalle procedure lavorative, e dalla convergenza in esso di più imprese.
Continuando con le motivazioni con cui ha respinto il ricorso della Procura, la Cassazione Penale ribadisce che tali principi sono stati costantemente ripresi anche nella giurisprudenza successiva a quella inizialmente citata, dove la funzione di alta vigilanza del CSE, che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.
Pertanto, <<l'area di rischio governata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori si individua in base all'area di intervento di tale garante, per come definita, ai sensi dell'allegato XV al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal piano di sicurezza e coordinamento, che comprende, oltre ai rischi connessi all'area di cantiere e all'organizzazione di cantiere, anche i rischi interferenziali connessi alle lavorazioni (cd. rischi generici), tra i quali non rientrano i rischi specifici propri dell'attività della singola impresa, di competenza del datore di lavoro, in quanto non inerenti all'interferenza fra le opere di più imprese>>.
La Suprema Corte conclude le motivazioni con cui ha respinto il ricorso della Procura ribadendo che, visto come è stato definito il perimetro della posizione di garanzia del CSE, nel caso in esame se l’addebito mosso all’imputato è quello <<di non aver previsto in dettaglio... all'interno del piano di sicurezza per l'esecuzione ..le misure preventive e di sicurezza specifiche con riferimento alle perforazioni a ridotta distanza dal magrone (circa 7 cm) con utilizzo di trapano per gli ancoraggi orizzontali>>, questo non attiene all'area di rischio che il CSE è tenuto a governare, ovvero alla organizzazione complessiva del cantiere e alla sequenza delle lavorazioni, secondo quanto indicato dalle pronunce citate, bensì attiene al rischio specifico della lavorazione propria dell'impresa esecutrice, il cui governo è demandato al datore di lavoro dell’impresa.
Pertanto, l'assunto dell'accusa, in sede di formulazione della imputazione, e del ricorrente, in sede di impugnazione della sentenza assolutoria, secondo cui l’imputato avrebbe dovuto implementare il PSC con le previsioni mancanti nel POS, non tiene conto che anche il compito della verifica dell'idoneità del POS da parte del coordinatore, previsto dall'art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 deve sempre essere collegato al contenuto della sua posizione di garanzia che, come detto, non deve essere esteso fino a ricomprendere gestione di rischi specifici inerenti alle modalità di esecuzione delle singole lavorazioni e prive di riflessi sul piano dell'organizzazione generale del cantiere.
Carmelo Catanoso
Ingegnere Consulente di Direzione
[1] 2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione …. (omissis)

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Rispondi Autore: Andrea Vallarino ![]() | 09/07/2025 (07:04:18) |
Grazie Carmelo, come sempre una disamina attenta e precisa . Oramai da diversi anni le Sentenze della Corte di Cassazione hanno delineato il perimetro di intervento del CSE. Mi chiedo se durante i corsi per ottenere la prima qualifica di CSP e CSE e i relativi aggiornamenti i docenti fanno riferimento a suddette Sentenze illustrandole in aula ai discenti per spiegare con esempi pratici la differenza tra rischio specifico proprio dell’impresa e rischio interferenziale. |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani ![]() | 09/07/2025 (08:09:47) |
Ottimo articolo come sempre... Certo che è una faticaccia riuscire a far capire (a chi deve giudicare noi CSE) queste cose basilari... Purtroppo la tutela legale, oltre alla RC, sembra davvero necessaria, 'grazie' all'ignoranza di tanti... Che tristezza! |
Rispondi Autore: Gian Lorenzo Corradetti ![]() | 09/07/2025 (09:48:38) |
Articolo interessante, che continua ad illustrare la "confusione" (?) che sussiste, in Aula, nel delineare compiti e responsabilità del CSP/CSE. Sarei anche d'accordo sulla nomina a prescindere del CSP, ma nel mondo reale, a differenza di quello ideale, il Committente Privato e/o la PA devono fare i conti sempre con il budget di spesa, e quindi vorrebbe significare il presupposto di avere costi di progettazione in ogni caso più alti di quelli preventivati, e quindi a base di gara, con la conseguente riformulazione degli importi per prevedere la figura del CSP. |
Rispondi Autore: Cacucci Giuseppe ![]() | 09/07/2025 (11:04:26) |
Ormai, il ruolo del CSE è ben chiaro, rimarcato dalle tante Sentenze, a riguardo. Devo, però, sottolineare che sono ancora tanti gli pseudo-CSE che tutto fanno tranne che ottemperare agli obblighi dell'art. 92, disinteressandosi dell'alta vigilanza ed entrando fin troppo nel merito degli obblighi ascritti ai datori di lavoro. Vedo CSE che richiedono giudizi di idoneità sanitaria alla mansione, UNI.LAV., attestati di formazione, libretti di manutenzione delle attrezzature, e chi più ne ha, più ne metta, facendo mera collezione di documenti che, con ogni probabilità, non controlleranno, pur avendoli pretesi. Ditemi quale articolo del D.Lgs. n. 81/08 obbliga il CSE a richiedere la suddetta documentazione. Questo modus operandi, a mio modesto parere, oltre a confondere i datori di lavoro che credono di essersi "liberati" di un onere (la vigilanza puntuale e la regolarità documentale dell'impresa), avvalla la tesi per cui il CSE viene tirato in ballo, comunque ed a prescindere. Le Sentenze ormai sono chiare. Ora tocca a noi, Coordinatori, fare i Coordinatori |
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso ![]() | 09/07/2025 (13:42:02) |
Tranquilli. Adesso arriverà qualcuno che dirà che il CSE deve controllare la veridicità degli attestati formativi dei lavoratori delle imprese. |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani ![]() | 09/07/2025 (13:45:14) |
Al sig. Cacucci: le cose che elenca fanno sostanzialmente parte della verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa a carico del Responsabile dei Lavori (l'elenco nel D.Lgs. 81/08 è un minimo obbligatorio), e del POS o suoi allegati, come da elenco in Allegato XV. |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani ![]() | 09/07/2025 (13:47:10) |
(ovviamente senza entrare invece nel merito del controllo della veridicità, che è un'assurdità sostenuta da qualche... estremista) :) |
Rispondi Autore: Fausto Pane ![]() | 10/07/2025 (09:37:40) |
Buongiorno. Libretto di uso e manutenzione? Idoneità sanitaria? Forse ho letto un altro allegato XV.... Il 106 del 2009 aveva fatto piazza pulita di documenti completamente inutili, ma le liste di riscontro presenti in rete erano già state preparate, e son diventa legge! E poi quell'"almeno"... interpretato con il significato opposto a quelle che gli si deve dare. Con le fotocopie dei libretti di uso e manutenzione o i LUL non si salva nessuno in cantiere. Con il coordinamento ed un'organizzazione seria dei lavori, si; ma quella bisogna esser capaci a farla. Raccogliere fotocopie, e staccare parcella, son capaci tutti. Non sto generalizzando. Il 100% dei CSP-CSE che incontro chiede TUTTO, uno degli ultimi la marcatura CE dei manici delle pale.... E scusate lo sfogo. Fausto Pane |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani ![]() | 10/07/2025 (11:03:30) |
La sicurezza si fa soprattutto organizzando bene il cantiere e girandoci dentro periodicamente, osservando luoghi e persone, e scrivendo 'pratici' verbali conseguenti. L'elenco chilometrico di documenti, a volte sfiancante, va adattato al cantiere "cum grano salis", trattando diversamente la villetta della signora Maria dal grattacielo, distinguendo ciò che è giusto ma burocratico/amministrativo (il LUL ad es.) da ciò che è primariamente sicurezza. E avendo rispetto e pazienza per le povere segretarie delle piccole imprese, a cui si richiede una laurea in tuttologia... Mestiere non facile, per tutti! :) |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini ![]() | 15/07/2025 (19:52:16) |
La Cassazione Penale, Sez. IV, n. 23840/2025 ha chiarito che "l'obbligo per il committente di nominare il coordinatore per la sicurezza è connesso già solo alla previsione che più imprese lavorino nello stesso cantiere, anche non in contemporanea, e non alla verifica successiva di tale situazione". La stessa sentenza n. 23840/2025 stabilisce che "indipendentemente dalla accettazione formale dell'incarico, egli attraverso la redazione del PSC aveva assunto in concreto la qualifica di coordinatore ed era stato investito dei relativi obblighi". L'autore sembra proporre un'interpretazione molto restrittiva degli obblighi del CSE, suggerendo che in caso di un'unica impresa operante "il PSC non dovrà essere applicato mancando almeno una seconda impresa". Questa posizione contrasta con l'orientamento giurisprudenziale consolidato. La Cassazione Penale, Sez. IV, n. 34222/2024 ha chiarito che "la funzione di alta vigilanza del coordinatore per l'esecuzione dei lavori riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni", ma ciò non significa che il CSE sia esonerato dai suoi obblighi quando opera una sola impresa se la nomina è avvenuta in previsione della presenza di più imprese. L'articolo utilizza correttamente il concetto di "rischi specifici propri dell'attività dell'impresa" come previsto dal punto 2.2.3 dell'Allegato XV, ma la sua applicazione al caso concreto appare forzata. La distinzione tra rischi specifici e rischi interferenziali non può essere applicata meccanicamente senza considerare il contesto specifico delle lavorazioni. La Cassazione Penale, Sez. IV, n. 21032/2024 ha precisato che "la specificità del rischio rilevante non è data dalla maggiore o minore difficoltà di esecuzione della lavorazione, ma dalla riconducibilità di essa all'attività per la quale si è fatto ricorso alla ditta esecutrice o alla sua inerenza alla conformazione generale del cantiere". Pur condividendo l'orientamento generale dell'articolo sulla necessità di delimitare correttamente il perimetro di responsabilità del CSE, alcune delle argomentazioni proposte appaiono eccessivamente rigide e non sempre coerenti con l'evoluzione giurisprudenziale più recente. La distinzione tra rischi specifici e rischi interferenziali, pur fondamentale, richiede un'analisi caso per caso che tenga conto delle concrete modalità di organizzazione del cantiere e delle specifiche lavorazioni coinvolte. L'approccio "pragmatico" invocato dall'autore rischia di tradursi in un'interpretazione eccessivamente restrittiva degli obblighi prevenzionali, che potrebbe non essere in linea con i principi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che ispirano l'intero impianto normativo del D.Lgs. 81/2008. |
Rispondi Autore: Domenico Provvisorio ![]() | 16/07/2025 (15:18:40) |
"Le Sentenze ormai sono chiare. Ora tocca a noi, Coordinatori, fare i Coordinatori" . Purtroppo questi coordinatori che scrivono il servizio o lo commentano danno la sensazione che non hanno ancora capito le sentenze. Come dice l'eccezionale avv. Rolando Dubini , che non fa putroppo il coordinatore, la distinzione tra rischi specifici e rischi interferenziali non può essere applicata meccanicamente senza considerare il contesto specifico delle lavorazioni e la distinzione tra rischi specifici e rischi interferenziali richiede un'analisi caso per caso che tenga conto delle concrete modalità di organizzazione del cantiere e delle specifiche lavorazioni coinvolte. Poveri lavoratori che godano di un aiuto alla vita da parte di coordinatori che vogliano applicare la propria responsabilità nel modo che qui fanno intendere. |