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Truck Center: un altro caso di rimpallo di responsabilità?

Truck Center: un altro caso di rimpallo di responsabilità?
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Sentenze commentate

10/04/2019

Un regime di appalti ed esternalizzazioni con l’obiettivo di riduzione dei costi in contrasto con la sicurezza dei lavoratori esposti a elevati rischi sul lavoro. Cos’è avvenuto durante il processo? Le assoluzioni e le indicazioni del Comitato 3 marzo.

 

Continuiamo il racconto dell’intera storia processuale, correlata al gravissimo incidente avvenuto il 3 marzo 2008 a Molfetta ( Truck Center), dove morirono 5 persone, attraverso un interessante contributo dell’avvocato Rolando Dubini.

Dopo aver pubblicato, nella prima parte dell’articolo, la storia del primo e del secondo processo, ci soffermiamo oggi sul terzo processo e sulle decisioni della Corte d’Appello.

Nella terza parte, che pubblicheremo nei prossimi giorni, sarà invece presentata e commentata la recente sentenza della Cassazione che ha annullato con rinvio la pronuncia d’appello.

 

Il terzo processo

Il processo d’appello e le clamorose assoluzioni



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Rischio chimico - 3 ore
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'Articolo 36 del D.Lgs. 81/2008

 

3. Il terzo processo (2011)

Nel novembre 2011 tutti i sette imputati dell'Eni, e la società stessa, in quanto produttrice dello zolfo liquido trasportato nella cisterna, erano stati assolti in via definitiva con rito abbreviato in un terzo processo.

 

Tre anni e quattro mesi per i sette dipendenti dell’Eni, 1 milione e 120mila euro a carico del colosso energetico: sono queste le pene che erano state richieste dal Dott. Giuseppe Maralfa, pubblico ministero nel terzo processo Truck center, al giudice per l’udienza preliminare Maria Grazia Caserta.

 

Nella ricostruzione dei fatti contenuta nelle oltre 170 pagine prodotte dal pubblico ministero Maralfa, l'accusa ha ripercorso l'accaduto dal 3 marzo 2008 alla sentenza di primo grado. Una requisitoria di oltre tre ore, con continui rimandi alle normative di sicurezza e all’enorme mole di dati già dibattuti nel processo principale.

Per il titolare delle indagini ENI non avrebbe fornito esatte informazioni sulle caratteristiche dello zolfo liquido trasportato nella cisterna, con riferimento alla presenza di acido solfidrico, le cui esalazioni uccisero le cinque vittime della tragedia.

Queste tesi, e le conseguenti richieste, hanno trovato il favore delle parti civili (due famigliari delle vittime, oltre al Comune di Molfetta e alla Regione Puglia).

Ma la giudicante ha deciso per una sentenza di assoluzione dei 7 alti dirigenti Eni (Giorgio Maria Artibani, Antonio Cifarelli, Bernardo Casa, Gaetano De Santis, Fiorella Iobbi, Ansolini Marco Pinzuti, Alessandro Rosatelli) e della società Eni S.p.A. nel terzo processo Truck Center. Processo nato dalla restituzione degli atti al termine del primo procedimento per la strage in cui il 3 marzo 2008 .

Nell’udienza del 29 novembre 2011 gli avvocati dell’Eni avevano contestato punto per punto tutta la requisitoria del PM dott. Giuseppe Maralfa (quella dell’8 novembre scorso), con cui era stata ricostruita minuziosamente tutta la vicenda, oltre a individuare le presunte pesanti responsabilità in capo all’Eni e ai suoi alti dirigenti. Da quella ricostruzione emergevano circostanze da cui si evinceva - secondo quanto affermato in quell’udienza dal PM - la responsabilità diretta di Eni S.p.A., condotte “colpose” consistite nelle omesse comunicazioni e informazioni, che determinarono quel tragico concorso di cause e la successiva della dolorosa vicenda.

E' andato in prescrizione il reato di illecito smaltimento di rifiuti per Alessandro Buonopane, Mario Castaldo e Pasquale Campanile, i primi due della Fs logistica e il terzo legale rappresentante de La Cinque Biotrans.

Di contrario avviso è stato invece il GUP del Tribunale di Trani, Maria Grazia Caserta, che ha assolto gli imputati e quindi accolto il 5 dicembre 2011 tutti i motivi dedotti nelle arringhe difensive nella sentenza che conclude il processo con rito abbreviato, in cui erano costituiti parte civile due familiari delle vittime, il Comune di Molfetta e la Regione Puglia nei confronti dell’Eni e dei suoi alti dirigenti.

 

L’assoluzione di l'Eni Spa e di sette suoi dipendenti dall'accusa di omicidio colposo e lesioni colpose in relazione alla tragedia della Truck Center di Molfetta del 3 marzo 2008 è stata motivata “perché il fatto non sussiste”, ai sensi del 2° comma dell'art. 530 del Codice di procedura penale.

 

A tal riguardo riportiamo qui di seguito gli argomenti del Comitato 3 marzo che ricorda le vittime e chiede giustizia.

 

In altri termini, gli imputati sono stati assolti non perché ne sia stata ritenuta provata l'innocenza, ma per la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova della loro colpevolezza. Il giudice ha, cioè, ritenuto che sussistesse un dubbio insuperabile sulla prova, tale da imporre di mandare assolti gli imputati persone fisiche e, conseguentemente, dichiarare l'insussistenza dell'illecito amministrativo dipendente da reato, addebitato alla società.

Il dubbio non ha riguardato il fatto che la ferro-cisterna contenesse acido solfidrico in quantità e concentrazione letali, che tale gas tossico abbia causato le morti e le lesioni del 3 marzo 2008, che ad immetterlo nella cisterna sia stata l'Eni, che le vittime fossero del tutto ignare del pericolo mortale che correvano introducendosi nella cisterna.

Fuori di dubbio è, altresì, che l'Eni fosse perfettamente consapevole della presenza del gas letale in quantità abnorme, a causa del malfunzionamento dei propri impianti.

Inoltre, è stato accertato che la stessa società, rilevato il problema, aveva deliberato di eliminarlo e di effettuare gli investimenti a tal fine, ma ne avesse rinviato l'esecuzione, evitando di sostenerne i relativi costi.

Altrettanto certamente consapevole della presenza abnorme di acido solfidrico nelle ferro-cisterne utilizzate per il trasporto di zolfo fuso era la Nuova Solmine Spa di Scarlino, destinataria del carico.

È stato pure accertato che, nel rapporto contrattuale di fornitura, le due società avevano omesso ogni riferimento alla presenza nelle cisterne di acido solfidrico, quale rifiuto tossico indesiderato derivante dalle operazioni di produzione e caricamento di zolfo fuso. Non, quindi, per caso o per errore, ma per preciso accordo tra le due parti contraenti, le ferro-cisterne non recavano le indicazioni della presenza dell'acido tossico e del pericolo mortale per inalazione del medesimo.

Pure fuor di dubbio è che l'acido solfidrico, in quanto rifiuto speciale, doveva essere smaltito in osservanza delle norme vigenti (D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e comunque secondo procedure di tutela della vita e dell'integrità dei lavoratori e dei cittadini e della sicurezza ambientale, con conseguente sopportazione del relativo onere economico.

A tale proposito, due circostanze rimarcate nelle motivazioni di entrambe le prime sentenze relative al caso appaiono particolarmente significative nell'evidenziare la gravità delle responsabilità delle due imprese e dei loro soggetti agenti.

Da un lato, è emersa, sulla base delle deposizioni dei periti tecnici incaricati dal Tribunale, l'inesistenza di utili sistemi di captazione e rimozione dell'acido solfidrico dalle cisterne, per cui inevitabilmente il gas letale in gran parte restava all'interno delle stesse. Per altro verso, gli stessi tecnici hanno sottolineato che anche nei limiti dei valori minimi, l'acido solfidrico che si libera dallo zolfo liquido quale reagente del medesimo può risultare mortale.

In tutta evidenza, quindi, garantire condizioni di piena sicurezza nel trasporto dello zolfo fuso associato al rifiuto letale costituito dall'acido solfidrico avrebbe comportato un notevole maggior carico di costi. La corretta indicazione del contenuto tossico delle cisterne e del pericolo mortale da esso rappresentato avrebbe infatti imposto la bonifica accurata delle ferro-cisterne o la loro sostituzione, in quanto utilizzabili senza rischi per un solo trasporto, o altra soluzione comunque più onerosa rispetto alla pura e semplice omissione della segnalazione della presenza dell'acido letale. In sostanza, l'Eni non ha effettuato gli investimenti necessari per la eliminazione del pericolo né nelle fasi della produzione e del caricamento, né in quelle del trasporto, dello scarico e della bonifica o sostituzione delle ferro-cisterne, in quanto avrebbero comportato un rilevante aumento dei costi ed una conseguente notevole riduzione dei livelli di profitto.

I fatti accertati sono tali da far ritenere quantomeno non manifestamente infondato che l'Eni, tramite i suoi soggetti agenti, abbia deciso consapevolmente, al fine di un maggior profitto, di accettare la concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, che si realizzasse un evento luttuoso, quale quello che si è effettivamente verificato.

In altri termini, numerosi elementi consistenti e concordanti portano a ritenere che l'Eni, con le sue omissioni e violazioni di norme di legge, abbia accettato il rischio del verificarsi dell'evento, non voluto né desiderato nella rappresentazione psichica delle persone fisiche agenti, ma in concreto altamente probabile, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche in loro possesso.

Dato che i soggetti agenti, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, hanno tuttavia operato anche a costo che si realizzasse, esso deve considerarsi riferibile alla loro volontà e, come tale, configurabile come dolo indiretto o eventuale.

Tale fattispecie implica, infatti, che i soggetti agenti siano a conoscenza dell'esistenza certa del rischio e decidano di correrlo, pur sapendo, potendo e dovendo eliminarlo.

Com'è ovvio, responsabilità strettamente analoghe sono da addebitarsi alla Nuova Solmine ed ai suoi dirigenti, perfettamente a conoscenza del pericolo rappresentato dalla presenza abnorme di acido solfidrico e delle violazioni ed omissioni finalizzate ad occultarla. Tra le due società sarebbe pertanto ravvisabile una vera e propria complicità o associazione per delinquere.

In ogni caso, non si vede il motivo per cui le violazioni ed omissioni di Nuova Solmine debbano escludere quelle dell'Eni, come ha ritenuto il Gup, anziché sommarsi ad esse ed anzi aggravarle, in coerenza con gli elementi probatori emersi processualmente.

La sentenza di assoluzione dell'Eni non ha minimamente considerato la possibilità del dolo eventuale e quella della complicità tra le due società, neanche per escluderle, ma si è fondata su un dubbio relativo ad una ipotesi non verificatasi nella realtà.

Il giudice ha infatti ritenuto che non potesse escludersi la possibilità, qualora la presenza dell'acido solfidrico fosse stata correttamente segnalata dall'Eni, che Nuova Solmine potesse comunque rimuovere le segnalazioni e riprodurre una situazione di pericolo.

In pratica, il rispetto di leggi poste a tutela della vita e della salute dei lavoratori e dei cittadini viene assunto da un giudice non come un obbligo ma come una ipotesi, una bazzecola, quasi un optional.

Parrebbe, invece, doversi affermare che le leggi esistono perché tutti, comprese le grandi imprese multinazionali con profitti miliardari ed a forte partecipazione statale, vi si debbono conformare.

Trattare il rispetto delle leggi come una ipotesi di lavoro appare un espediente cavilloso e capzioso, un trucco o acrobazia logica da azzeccagarbugli, tutt'al più ammissibile per le parti processuali, ma alquanto incongruo per un giudice giudicante e per un caso di così elevata gravità.

Nel merito, non può esservi alcun dubbio che l'eventuale eliminazione da parte di Nuova Solmine delle segnalazioni della presenza di acido solfidrico, effettiva e non virtuale o supposta, avrebbe comportato una responsabilità incomparabilmente più grave della rimozione dei segnali di rischio di infiammabilità da una cisterna svuotata del carico infiammabile.

In pratica, è accaduto che una omissione che ha causato la morte di cinque persone è stata di fatto posta sullo stesso piano di una violazione paragonabile per gravità ad una innocua contravvenzione.

Non può esservi dubbio alcuno, invece, che la violazione di gran lunga più grave commessa da Nuova Solmine sia stata la omessa segnalazione della presenza dell'acido solfidrico e non la rimozione dei segnali del pericolo di infiammabilità di un ormai inesistente carico di zolfo fuso.

È stato infatti accertato, e non costituisce materia di dubbio o di opinione, che Nuova Solmine, era pienamente consapevole della presenza nelle cisterne di acido solfidrico in quantità abnorme e che avrebbe dovuto segnalarla. Se non ha potuto né voluto evidenziarla, è stato a causa degli accordi contrattuali sottoscritti con l'Eni.

Si è soliti affermare che le sentenze vanno rispettate, ossia che vi si deve ottemperare, ma ciò, tuttavia, non significa che si debbano anche condividere.

E quella in oggetto appare francamente offensiva, sia della logica e dell'intelligenza, sia della memoria delle vittime e della dignità dei cittadini nel cui nome è esercitata la funzione giudiziaria.

Comitato 3 Marzo – Molfetta”.

 

La Regione si era costituita parte civile (con il prof. avv. Giuseppe Losappio), ma solo nei confronti delle sette persone fisiche poichè la richiesta nei confronti dell’Eni era stata rigettata, in quanto il D.Lgs, n. 231 non prevede la costituzione di parte civile per il procedimento di individuazione della responsabilità amministrativa per colpa organizzativa

L’assoluzione è stata impugnata sia dal pm Giuseppe Maralfa (che aveva chiesto una multa di 750mila euro per l’Eni e 3 anni e 4 mesi di carcere per i 7 imputati) sia dalla stessa Regione. Nel frattempo, però, Eni ha corrisposto un risarcimento alla Regione anche a nome dei suoi sette dipendenti: il denaro servirà per alimentare il fondo di solidarietà per i familiari di chi è morto sul lavoro, fondo istituito con una legge regionale del febbraio 2010 e alimentato all’epoca con 350mila euro: negli anni è stato utilizzato più volte.

 

4. Il processo d’appello e le clamorose assoluzioni (sentenza Corte di Appello di Bari in data 19.07.2017)

Ribaltata in appello la sentenza di primo grado: assolti o prosciolti per prescrizione tutti gli imputati.

 

Nel 2017 si è chiuso con una sentenza di assoluzione e proscioglimento per intervenuta prescrizione il processo di appello a Bari per la tragedia del Truck Center Sas, l’impianto di lavaggio di cisterne industriali, dove il 3 marzo del 2008 trovarono la morte per intossicazione acuta da acido solfidrico tre operai dipendenti dell’impresa, un autotrasportatore accorso in loro aiuto ed il datore di lavoro degli operai intervenuto in soccorso. Uno dopo l'altro, scivolarono nella ferro-cisterna intossicati dall’inalazione di acido solfidrico.

 

La sentenza d'Appello del luglio 2017 ha ribaltato gli esiti del primo grado, con l’unica eccezione della stessa società Truck Center, il cui unico socio accomandatario e rappresentante legale è una delle cinque persone decedute per intossicazione da acido solfidrico. Non è stato oggetto del giudizio il ruolo dell’Eni, che consentì all'origine l’uscita del carico con presenza dell’acido solfidrico dal suo stabilimento.

Un caso clamoroso, ma non raro, di esternalizzazione “allegra” di attività superspecializzate a piccole società inidonee come la Truck Center di Molfetta, addetta sì al lavaggio delle cisterne di trasporto industriale e materiale vario, ma non di cisterne che sostengono sostanze chimiche letali.

L’Eni, secondo il pubblico ministero del primo processo di cui alla sentenza dell’ottobre 2009, aveva violato clamorosamente i “dettami della buona ingegneria industriale, consentendo l’uscita dai propri stabilimenti di partite di zolfo liquido con alte concentrazioni di acido solfidrico, caricate nelle cisterne senza precauzioni di sorta in raffineria”. Sempre l’Eni, secondo il PM, aveva omesso di segnalare debitamente ai trasportatori, nei documenti rilasciati, l’effettiva consistenza delle sostanze prodotte e caricate, omettendo di evidenziarne la pericolosità ed i rischi correlati.

In pratica, secondo l’accusa, l’Eni aveva permesso la circolazione incontrollata di cisterne con all’interno un gas atto a provocare la morte, anche istantanea, senza alcuna precauzione e omettendo avvisi o segnali attinenti all’altissimo rischio correlato. Ma nel terzo processo concluso nel 2011 l'ENI si era vista dichiarare, con i suoi dirigenti, estranea ai fatti con la formula del non aver commesso il fatto, che non ha risolto tutti i dubbi.

 

Dobbiamo rammentare che il Comitato 3 marzo, costituitosi in occasione della tragedia, ha denunciato l'artificiosità della suddivisione del processo in tre tronconi, circostanza che secondo il Comitato ha molto avvantaggiato la difesa degli imputati e avrebbe favorito questo esito della vicenda processuale, con l’assoluzione in primo grado dell’Eni e di sette suoi dipendenti dall’accusa di omicidio colposo e lesioni colpose, anche se, sostiene il Comitato, con formula dubitativa, ossia non perché ne sia stata ritenuta provata l’innocenza, ma per la mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova della loro colpevolezza.

Appare difficile, sostiene il Comitato, dubitare che l’Eni fosse perfettamente consapevole della presenza del gas letale in quantità abnorme, a causa del malfunzionamento dei propri impianti, e che, rilevato il problema, avesse rinviato gli investimenti per l’adeguamento, evitando di sostenerne i relativi costi.

In sostanza, “l’Eni non ha effettuato gli investimenti necessari per la eliminazione del pericolo né nelle fasi della produzione e del caricamento, né in quelle del trasporto, dello scarico e della bonifica o sostituzione delle ferro-cisterne, in quanto avrebbero comportato un rilevante aumento dei costi ed una conseguente notevole riduzione dei livelli di profitto” – denuncia il Comitato 3 marzo di Molfetta.

 

La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in data 19.07.2017, riuniti i procedimenti definiti in primo grado, con le sentenze del Tribunale di Trani Sez. Molfetta in data 26.10.2009 e del Tribunale di Trani in data 11.07.2014, in parziale riforma, assolveva Castaldo Mario [Legale rappresentante FS Logistica] dai reati ascritti per non aver commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, esclusa l'aggravante di cui al comma 2 art. 589 cod. pen. nei confronti di Buonapane Alessandro [responsabile Business Unit FS Logistica] e Campanile Pasquale [Bio Trans Srl]; assolveva Balestri Giuliano [Direttore di stabilimento Nuova Solmine di Grosseto], Lolini Ottorino [AD Nuova Solmine di Grosseto], Mansi Luigi [Presidente Nuova Solmine], Panichi Mauro [dipendente Nuova Solimene] Pazzagli Gabriele [dipendente Nuova Solmine], per non aver commesso il fatto.


Riduceva la sanzione amministrativa a carico di Truck Center s.a.s (legalmente rappresentata fino al 3.03.2008, data del suo decesso, da Altomare Vincenzo e dal 2.09.2008 da Altomare Susanna) per l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 comma 1 lett. a) e b), 25-septies D.lvo 8.06.2001 n. 231 e la determinava nella misura di 300.000,00 euro. Conseguentemente assolveva FS Logistica B.U Cargo Cheminal, La Cinque Biotrans di C.G. & C e la Nuova Solmine s.p.a per non aver commesso il fatto. Assolveva Pocetti Loris dal reato di cui all'art. 372 cod.pen. (Falsa Testimonianza) perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

 

“Non si è, in particolare, preoccupata minimamente di seguire e controllare le operazioni di scarico e bonifica, al fine di garantire condizioni di sicurezza e rispetto dell’ambiente, nonostante fosse consapevole delle condizioni di pericolo da essa stessa determinate per la omessa segnalazione della presenza di acido solfidrico in quantità certamente abnorme e potenzialmente letale”, aggiunge il Comitato 3 marzo.

 

Il Comitato 3 marzo tiene anche a sottolineare che “le motivazioni addotte nella sentenza del Gup per escludere le responsabilità dell’Eni e, di conseguenza, anche di Nuova Solmine nella tragedia appaiono assurde fino al ridicolo ed al caricaturale, tanto da potersi ritenere oggettivamente provocatorie e dileggianti nei confronti delle vittime, dei loro parenti e dell’intera comunità nazionale”.

 

In definitiva, un altro caso di rimpallo di responsabilità, favorito da un regime di appalti ed esternalizzazioni, in cui l’obiettivo primario di riduzione dei costi contrasta con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti ad elevati rischi sul proprio posto di lavoro. Una dinamica non nuova in Puglia, in cui l’esemplare caso dell’Ilva di Taranto ha esasperato la contraddizione fra accumulazione di profitto correlata al contenimento dei costi e tutela dell’integrità e della salute dei lavoratori e dei cittadini dell’area interessata.

 

 

fine seconda parte

 

 

Link alla prima parte dell’articolo

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista

 

 

Nota bene: Questa è la seconda parte della ricostruzione delle vicende processuali relative al grave incidente di Molfetta. La prima parte è stata pubblicata con l’articolo “ Truck Center di Molfetta: prosegue la vicenda processuale” e la terza parte – che riguarderà la recente sentenza della Cassazione – sarà pubblicata nei prossimi giorni.

 

 

Scarica le sentenze di riferimento:

Sentenza di primo grado del Giudice Monocratico di Molfetta del 6 ottobre 2009 - Sentenza n. 226/09 RGNR 1525/08.

 

Corte di Cassazione Penale Sez. 4 - Sentenza n. 12876 del 25 marzo 2019 - Tragedia Truck Center, tutto da rifare: la Cassazione annulla con rinvio la sentenza di assoluzione



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