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Sulla valutazione della prevedibilità di un evento infortunistico

Sulla valutazione della prevedibilità di un evento infortunistico
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

17/09/2018

La valutazione della prevedibilità di un evento non deve essere ricavata ex post ad evento avvenuto ma deve discendere dall’esame ex ante se il fatto poteva essere evitato sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza.

Fa riferimento questa sentenza della Corte di Cassazione al requisito della prevedibilità di un evento infortunistico e ribadisce quanto già indicato in precedenti espressioni della suprema Corte. La valutazione della prevedibilità di tale evento non va fatta, ha infatti affermato la stessa, ex post e cioè a fatto già avvenuto e su base di principi astratti e su elementi non riferibili ai casi concreti ma sull’esame della situazione ex ante allo scopo di individuare se l’evento medesimo si poteva prevedere e evitare alla luce dei criteri di prevenzione, delle conoscenze tecnico-scientifiche e dell’esperienza del momento in attuazione dell’art. 2087 del c.c..

 

Nella circostanza in particolare la suprema Corte ha assolto il datore di lavoro di un’azienda già condannato nei primi due gradi di giudizio in quanto negli stessi i giudici, in presenza di un mancato adempimento da parte di un lavoratore dipendente delle procedure previste dall’azienda, si sono basati sulla mancata attuazione di una norma di prevenzione che, se messa in atto, avrebbe potuto evitare l’evento infortunistico del lavoratore e non sulla valutazione della prevedibilità del comportamento tenuto dal lavoratore stesso che aveva deciso di seguire una diversa procedura. Il requisito della prevedibilità di un evento infortunistico, ha sostenuto in altre parole la Corte suprema, non deve essere fondato su di una valutazione ricavata “ex post” ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto ma deve discendere da un esame della situazione “ex ante” mirato ad individuare se il fatto poteva essere evitato con il rispetto delle regole basate sulle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza presenti al momento dell’evento.

 

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Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione emessa a carico del datore di lavoro di un’azienda e ha rideterminata la pena inflitta allo stesso confermando la sua responsabilità in relazione al reato di lesioni colpose cagionate a un proprio dipendente in occasione dell'infortunio sul lavoro accadutogli presso la macelleria di un supermercato. L’infortunio era accaduto allorquando il lavoratore, avente la qualifica di "aiuto macellaio", incaricato di disossare da solo un quarto di bue del peso di oltre 80 kg, ha tentato di sollevare il pesante pezzo, che si trovava appeso al gancio della rotaia proveniente dalla cella frigorifera, ed è caduto a terra a causa dell'esorbitante peso del pezzo, procurandosi gravi lesioni.

 

La manovra di sollevamento manuale era finalizzata, almeno nell'intenzione dello stesso lavoratore, a posizionare il quarto di bue su una cosiddetta spalliera o ganciera posizionata a circa 3 metri di distanza, per essere agevolato nelle operazioni di disossamento, approfittando della presenza della parete contro cui pressare il pezzo oggetto di lavorazione.

 

Secondo la Corte territoriale, il combinarsi della " lavorazione solitaria" e della poca esperienza professionale del lavoratore era risultato determinante nella produzione dell'evento lesivo, sotto questo profilo evitabile e prevedibile da parte del datore di lavoro, il quale aveva lo specifico onere di organizzare in modo sicuro l'intero processo di lavorazione della carne, senza lasciare che fosse l'aiuto macellaio a risolvere il problema del bloccaggio o del trasferimento del quarto di bue da disossare. In particolare la responsabilità colposa del datore di lavoro era stata fondata dalla Corte territoriale sull’avere lasciata eccessiva autonomia ad una figura professionale subalterna e inesperta, che proprio per questo aveva intrapreso una procedura lavorativa non ortodossa, ma non abnorme o imprevedibile, in assenza di qualsivoglia dispositivo di sollevamento dei pezzi di carne del peso superiore a 25 kg, visto che la presenza di tale dispositivo avrebbe assicurato al lavoratore stesso, pur lasciato solo di fronte ad un'incombenza "esorbitante" rispetto ai suoi compiti, di evitare, quantomeno, di dover sollevare e spostare manualmente il pesante quarto di bue.

 

Il ricorso in Cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore. Il ricorrente ha premesso che il reparto di macelleria in questione, conformemente alla normativa vigente, vantava al suo interno un lungo binario superiore che consentiva lo spostamento, mediante scorrimento, del quarto di bue assicurato ad un gancio, onde consentire, con assoluta facilità e senza fatica, lo spostamento delle carni dall'interno della cella frigorifera all'esterno, affinché l'operatore potesse procedere alla sua lavorazione, avvalendosi di un sistema di "blocco" del gancio, attivabile per evitare fastidiosi spostamenti del pezzo. Ha sostenuto, altresì, che questo tipo di lavorazione è l'unico ed esclusivo modus operandi, legalmente prescritto, seguito all'interno del supermercato. Il lavoratore, invece, decideva di eseguire una procedura diversa e pericolosa, che non trovava precedenti in quella macelleria: egli infatti, inopinatamente, ha sganciato il quarto di bue dal binario, se lo è caricato sulle spalle e ha tentato di agganciarlo ad una ganciera posizionata sulla parete opposta, ganciera che non era stata concepita per alloggiare il pesante pezzo di carne.

 

L’imputato ha sostenuto ancora che seppure vi fosse stata la disponibilità del fantomatico dispositivo di sollevamento, questo sarebbe stato impiegato per una operazione comunque non consentita. L'installazione di un costoso binario è prescritta appunto per evitare che l'operatore compia operazioni rischiose quali quella del sollevamento di carni che arrivano a pesare anche 80/100 Kg. Pertanto lo stesso non era per nulla onerato di dotare la sua struttura produttiva di un impianto di sollevamento e/o trasporto delle carni diverso dal binario medesimo. Si è lamentato quindi sul fatto che la sentenza aveva riconosciuta la sussistenza del nesso causale tra la contestata omissione (mancata adozione di un dispositivo di sollevamento) e l'infortunio occorso al lavoratore, confondendo il giudizio di prevedibilità ex ante, attinente alla sfera soggettiva, con il giudizio di prevedibilità (ex post) valutato ai fini dell'accertamento del nesso causale. Non avrebbe mai potuto, nella valutazione dei rischi connessi all'attività di macelleria e avendo dotato l'area di lavoro di un dispositivo a binario, prevedere, ex ante, il pericolo connesso al sollevamento manuale del quarto di bue. Ha ritenuto, altresì, che, in realtà, al momento dell’infortunio si fosse concretizzato un rischio eccezionale, tenuto conto delle abnormi modalità di lavoro adottate dal lavoratore, tali da creare una situazione di rischio del tutto nuova ed imprevedibile, estranea alla sfera di governabilità del datore di lavoro.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenute fondate le censure dedotte dal ricorrente. La stessa ha precisato in primo luogo che dalla sentenza di primo grado era emerso chiaramente, sulla base delle dichiarazioni rese della persona offesa, che il quarto di bue che doveva essere disossato era stato rimosso dal lavoratore infortunato dal binario (proveniente dalla cella frigorifera) e, con l'aiuto di un collega salumiere, agganciato sulla barra d'acciaio (ganciera) attaccata al muro; senonché, subito dopo tale operazione, il pezzo di carne gli era caduto addosso, in quanto la ganciera non aveva retto il peso del pezzo stesso per cui è emerso, con evidenza, che nel caso in esame il problema non era stato tanto lo spostamento del pezzo di carne dal binario alla ganciera, bensì proprio l'adeguatezza di tale ganciera a reggere il peso del quarto di bue sul quale il lavoratore era stato chiamato a svolgere l'operazione di disossamento.

 

Già tale considerazione, ha così proseguito la Sez. IV, fa comprendere che l'addebito omissivo mosso all'imputato e cioè quello di non aver provveduto ad impiegare attrezzature adeguate allo scopo per lo spostamento di carichi superiori a Kg. 25 non ha avuto alcuna specifica incidenza rispetto alle concrete modalità dell'infortunio in esame, posto che l'incidente non è avvenuto nella fase di spostamento della carne dal binario alla barra di acciaio attaccata al muro, bensì proprio dopo l'aggancio del pezzo di carne alla barra stessa. Per il resto, il vizio principale della sentenza impugnata è quello di argomentare in ordine alla rimproverabilità soggettiva dell'evento secondo una valutazione ex post (se il lavoratore avesse avuto un dispositivo di sollevamento il fatto non si sarebbe verificato) e non ex ante (prevedibilità dell'evento lesivo in relazione alla procedura del tutto scorretta adottata dal lavoratore, in presenza di un dispositivo a binario già preposto per il sollevamento delle carni). 

 

E’ infatti noto, ha sostenuto la suprema Corte, che, “in materia di colpa, il requisito della prevedibilità dell'evento non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata ‘ex post’ ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile ‘ex ante’, con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza”. In particolare la Corte distrettuale ha omesso di considerare che il dispositivo costituito dal binario era appositamente previsto per lo spostamento e la lavorazione dei pezzi di carne pesanti, per cui la manovra adottata dal lavoratore era già, di per sé, molto imprudente e del tutto anomala; comunque certamente non necessaria, in quanto eseguita dal lavoratore infortunato solo per essere agevolato nell'operazione di disossamento, e quindi per una sua maggiore comodità nella lavorazione, come ammesso dallo stesso. La Corte suprema ha quindi accolto il rilievo del ricorrente secondo cui, trattandosi di una manovra non prevista né consentita dalla procedura aziendale, che prevedeva la lavorazione dei pezzi pesanti di carne sul binario, mediante attivazione del blocco del gancio, secondo la normale (ed unica) procedura consentita in azienda, la condotta del lavoratore non poteva essere ragionevolmente prevista dal datore di lavoro: di qui l'assenza di colpa del medesimo.

 

Secondo la Corte di Cassazione, in conclusione, il profilo di colpa specifica oggetto di contestazione (assenza di dispositivo di sollevamento) è risultato assolutamente infondato e non attinente al fatto per come concretamente verificatosi per cui l'assoluta imprevedibilità della manovra eseguita dal lavoratore ha giustificata l'assenza di qualsivoglia profilo di rimproverabilità soggettiva dell'evento nei confronti dell'imputato sul piano della colpa generica. Conseguentemente la stessa ha annullata la sentenza impugnata senza rinvio in relazione all'imputazione di lesioni colpose perché il fatto non ha costituito reato.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 27399 del 14 giugno 2018 (u.p. 6 aprile 2018) - Pres. Piccialli – Est. Ranaldi – P.M. De Masellis - Ric. M.F.. - La valutazione della prevedibilità di un evento non deve essere ricavata ex post ad evento avvenuto ma deve discendere dall’esame ex ante se il fatto poteva essere evitato sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle massime di esperienza.

 



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