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Sulla responsabilità del preposto per il mancato controllo

Sulla responsabilità del preposto per il mancato controllo
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

14/02/2022

L’obbligo da parte del preposto di segnalare al datore di lavoro le anomalie dei macchinari e le condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro non può risolversi nell'attesa che le stesse siano segnalate da parte dei lavoratori o di terzi.

La sentenza in commento è stata emanata dalla Corte di Cassazione chiamata a decidere sul ricorso presentato da un preposto di un’azienda condannato dal Tribunale e dalla Corte di Appello per non avere svolto la sua attività di vigilanza su di un lavoratore rimasto infortunato durante l’utilizzo di un macchinario a causa del suo malfunzionamento.

 

L’obbligo, specificamente sancito dall’articolo 19 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008, ha precisato la Suprema Corte, impone al preposto di "segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta", e lo stesso non può risolversi nell'attesa che le anomalie di funzionamento dei macchinari utilizzati o le modifiche operative da parte degli addetti di schemi lavorativi apprestati per il loro utilizzo siano segnalate da parte di lavoratori o di terzi, posto che ciò comporterebbe un vero e proprio svuotamento del dovere di vigilanza e di sovraintendenza delle lavorazioni, che costituiscono l'essenza stessa delle sue attribuzioni.
 

L'esenzione di presponsabilità del preposto, infatti, ha aggiunto la suprema Corte, che ha pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, potrà configurarsi solo ed esclusivamente se il problema verificatosi sul macchinario, e l'incauta modalità di lavoro posta in essere per ovviarvi fossero così recenti rispetto al momento in cui l'infortunio si è verificato da potersi immaginare che entrambi avessero potuto sfuggire al suo controllo continuativo, proprio perché appena manifestatisi. Non è quello che è comunque avvenuto nel caso in esame essendo il malfunzionamento del macchinario presso il quale si era verificato l’evento noto a tutti nel reparto e essendo stato confermato altresì dalle dichiarazioni rese dai testi ascoltati durante il processo.


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Il fatto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni

La Corte di Appello ha parzialmente riformata, concedendo il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen., la sentenza de Tribunale con la quale il preposto di una azienda era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 2 cod. pen., per avere cagionato, in cooperazione colposa con il responsabile della sicurezza dell’azienda stessa, lesioni personali gravi a una lavoratrice che, a seguito di un intervento di correzione manuale consentito dal malfunzionamento di un elevatore, aveva subito lo schiacciamento del primo dito della mano destra.

 

Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, formulando alcuni motivi di impugnazione. Con un primo motivo il ricorrente ha evidenziata la violazione della legge penale in relazione agli artt. 43 e 590 cod. pen. ed un vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, senza indagare sulla prevedibilità dell'evento da parte sua, facendo leva unicamente sulla posizione di garanzia da lui ricoperta, così configurando una forma di responsabilità oggettiva, derivata unicamente dall'elemento materiale del reato. Lo stesso ha ricordato inoltre che la responsabilità oggettiva, alla luce del dettato dell'art. 27 della Costituzione, è incompatibile con il sistema penale e che, perché sia affermata la sussistenza della colpa, è necessario che l'evento sia prevedibile ex ante. Ha sottolineato, altresì, come nel caso in esame non fosse stato reso edotto del malfunzionamento del macchinario, il che aveva impedito ogni suo proficuo intervento.

 

Con un altro motivo il ricorrente si è lamentato per non avere la Corte territoriale tenuto conto degli atti da lui esibiti durante il processo quali il verbale relativo al sopralluogo fatto prima dell’infortunio nelle aree di lavoro e sottoscritto dal responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante di lavoratori per la sicurezza e dal medico competente, oltre ai verbali di manutenzione del macchinario elevatore e il libro infortuni dal quale era emerso che nessun infortunio si era verificato in precedenza su quella stessa apparecchiatura. La stessa Corte territoriale inoltre, secondo il ricorrente, aveva omesso anche di valutare le dichiarazioni di alcuni testi che avevano affermato di non avere mai ritenuto pericoloso quel macchinario e la dichiarazione della stessa parte offesa che aveva chiarito di non avere mai denunciato il malfunzionamento dell'apparecchiatura.

 

Il giudice della Corte di Appello, inoltre, secondo il ricorrente, era incorso in un grave vizio argomentativo non confrontandosi con le prove da cui poteva desumersi la sua impossibilità di prevedere il sinistro, omettendo di rendere esplicito il percorso logico-giuridico in forza del quale era possibile affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza della sua colpa.

 

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, da parte sua, ha chiesto che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione. La stessa ha innanzitutto ricordato che il preposto, ai sensi della previsione di cui all'art. 2 lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008, è colui che "in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

 

Le competenze normativamente attribuitegli, che delineano l'area di rischio rispetto alla quale egli riveste la posizione di garante, derivano dalla situazione di prossimità alle lavorazioni ed all'opera svolta dai dipendenti. E' proprio in forza di detta condizione che l'art. 19 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 ha assegnato al preposto il compito di controllo immediato e diretto sull'esecuzione dell'attività da parte dei lavoratori, così come quello sull'eventuale instaurarsi di prassi comportamentali incaute nonché quello su anomalie di funzionamento di macchinari cui gli operatori siano addetti.

 

Quest'ultimo obbligo, specificamente sancito dalla lett. f) della disposizione di cui all’articolo sopraindicato, che impone di segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta “non può risolversi nell'attesa di segnalazioni da parte di terzi - e nella specie dei lavoratori - di anomalie di funzionamento dei macchinari utilizzati o della modifica operativa da parte degli addetti di schemi lavorativi apprestati per l'utilizzo di apparecchiature”, posto che ciò comporterebbe un vero e proprio svuotamento del dovere di vigilanza e di sovraintendenza delle lavorazioni, che costituisce l'essenza stessa delle sue attribuzioni.

 

La Corte territoriale, ha ancora sottolineato la Sez. IV, si era mossa dalla considerazione che il malfunzionamento della macchina su cui la persona offesa si era infortunata, era noto a tutti nel reparto di lavorazione. Una teste, inoltre, aveva riferito di conoscere il problema e di avere sempre fatto attenzione nell'utilizzo di quell'apparecchiatura, senza avere tuttavia comunicato agli assistenti alcunché, mentre un altro teste che pure aveva sostenuto l'assenza di ogni pericolo, aveva, nondimeno, dichiarato di avere notato un malfunzionamento della macchina che comportava che i lavoratori, erroneamente, dovessero intervenire con una mano, operazione appunto compiuta dall’infortunata e sfociata poi nello schiacciamento del primo dito della mano destra.

 

E' stato dunque per l’omissione della vigilanza, ha così concluso la Corte di Cassazione, che i giudici di primo e secondo grado avevano ascritto la responsabilità al preposto al quale avevano imputato di non avere verificato il malfunzionamento del macchinario ed il suo utilizzo con modalità incongrue, pur rientrando tale controllo nell'esercizio dei compiti propri della figura di garanzia e ad esso conseguendo il dovere di segnalazione al datore di lavoro. Né si poteva sostenere, infine, come ha fatto il ricorrente, che il fatto sia stato addebitato a titolo di responsabilità oggettiva, in forza della posizione ricoperta, perché la condotta colposa era stata precisamente individuata e non era stata posta in dubbio la sua natura di condizione dell'evento infortunistico verificatosi.

 

Considerata quindi l’inammissibilità del ricorso la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 3538 del 1 febbraio 2022 (u.p. 17 dicembre 2021) - Pres. Ferranti - Est. Nardin - Ric. G T.. - L’obbligo da parte del preposto di segnalare al datore di lavoro le anomalie dei macchinari e le condizioni di pericolo che si verifichino durante il lavoro non può risolversi nell'attesa che le stesse siano segnalate da parte dei lavoratori o di terzi.




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Rispondi Autore: raffaele scalese - likes: 0
14/02/2022 (08:55:20)
A maggior sostegno del fatto che le recenti precisazioni in merito alle responsabilità del Preposto NULLA aggiungono (se non chiarezza lessicale) alla preesistente normativa.

INOLTRE
Molto interessante e degna di attenzione è la motivazione del rigetto del secondo punto di doglianza.
Il Preposto, a sua difesa ha citato un verbale di sopralluogo (firmato dall'RSPP , dal RSL e MC) precedente all'infortunio, in cui NON veniva evidenziato il difetto causa dell'infortumio.
Infatti la Suprema Corte dice:
"9. Quanto fin qui detto consente di ritenere manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata valorizzazione da parte del giudice di secondo grado della produzioni relativa al verbale di sopralluogo del giugno 2013 ed a quelli di manutenzione dell'apparecchiatura, trattandosi, come implicitamente ritengono i giudici di merito, di documentazione che non può comprovare l'assolvimento concreto dell'onere di controllo e vigilanza delle lavorazioni. "
Cioè, a fronte di un fatto conosciuto a livello di reparto (funzionamento anomalo) non ci sono verbali di presunta malleva o "franchigia" che dir si voglia.
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0
15/02/2022 (23:15:45)
Chi scambia le sentenze penali della Cassazione che intervengono a POSTERIORI per sanzionare ai sensi del CODICE PENALE (artt. 589 e 590 del codice penale) i comportamenti omissivi dei garanti della sicurezza (reato di danno) con quanto viceversa deve obbligatoriamente fare i datori di lavoro/preposti dimostra solamente di non saper distinguere gli obblighi prevenzionistici a priori del Testo Unico di Sicurezza con quelli repressivi a posteriori del reato di lesioni personali e omicidio colposo del codice penale.

Le sentenze della cassazione che applicano il Codice penale non hanno NULLA a che vedere con l'obbligo PREVENTIVO dei Datori di lavoro di individuare con atto scritto (nomina, incarico, comunicazione di compiti) ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 i PREPOSTI (reato contravvenzione proprio di datore di lavoro/dirigente). Davvero sorprendente come "esperti" che non hanno mai studiato e praticato il diritto penale in vita loro pontifichino su argomenti che non riescono minimamente a comprendere. Ma questo è nulla: possono indurre ignari RSPP e datori di lavoro a violare la legge penale omettendo la nomina obbliga e scritta del preposto commettendo un reato punito con l'area o l'ammenda. La disinformazione è nemica del corretto adempimento della legge vigente dal 21 dicembre 2021.
Rispondi Autore: FMR - likes: 0
23/02/2022 (16:38:19)
esemplari, ne potevano essere altrimenti, le motivazioni della SCC che ancora una volta sottolinea quanto la superficiaità ed il pressapochismo di figure giuridche fondametali nell'ambito della prevenzione espongano i lavoratori, soggetti deboli, a eventi lesivi che potrebbero invece essere agevolmente evitati.
Rispondi Autore: CARLO GOZZINI - likes: 0
05/12/2022 (16:31:41)
e il dirigente?, il DdL? non è specificato se la macchina era costruita cosi o c'è stato un guasto
mi sembra che oggi la responsabilità si cerca di darla al più piccolo della scala gerarchica ( Bella rivoluzione!!!!!!)
Rispondi Autore: Tempestini francesco - likes: 0
18/07/2023 (18:52:59)
Vorrei capire una cosa , sono un preposto che spesso lavoro in ufficio , se un lavoratore si infortuna mentre io sono in ufficio , usando per esempio un muletto in maniera inadeguata , sono sempre responsabile ? Nel senso , se quando faccio i controlli va tutto bene e capita un incidente quando sono in ufficio come posso esserne responsabile ??
Grazie mille

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