Sulla protezione degli scavi dal rischio di caduta dall’alto
Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione questa volta ha riguardato l’infortunio di un lavoratore di un’impresa che aveva avuto in appalto i lavori di sistemazione di una rete fognaria con esecuzione di scavi e fornitura e posa in opera di tubazioni, il quale, mentre si trovava sul bordo di uno scavo profondo più di due metri, era scivolato ed era caduto in fondo allo stesso riportando delle lesioni personali di durata superiore ai quaranta giorni. Ritenuti responsabili dell’accaduto, erano stati condannati nei due primi gradi di giudizio il presidente e l’amministrazione delegato della società di gestione dell’impresa esecutrice oltre che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nonché nella violazione degli artt. 146, 100 e 96 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per avere omesso di circondare lo scavo con parapetti e tavole fermapiede ovvero di coprirli con tavolato fissato di resistenza non inferiore a quella di calpestio dei ponti di servizio, nonché di realizzare la protezione delle aperture previste nel piano di sicurezza e coordinamento e per avere omesso di predisporre il piano operativo di sicurezza.
Tutti gli imputati hanno ricorso alla Corte di Cassazione che però ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Agli amministratori della società, che avevano impostato la loro difesa sostenendo che nelle imputazioni era stato fatto erroneamente riferimento alle disposizioni di sicurezza relative alla difesa delle aperture di cui all’articolo 146 del D. Lgs. n. 81/2008 e non a quelle relative ai lavori di scavo di cui all’articolo 118 dello stesso decreto, la Corte di Cassazione, equiparando sostanzialmente la trincea di uno scavo ad una apertura su un vano, ha sostenuto che per ‘lavori in quota’ debbano intendersi, non solo le operazioni che si svolgano ad un'altezza superiore a due metri da terra su superfici prive di dispositivi di contenimento o parapetti e tali da necessitare di impalcature o ponteggi al fine di evitare il pericolo di caduta dei lavoratori, bensì tutte le attività che si svolgano su piani allorquando possano comportare la caduta del lavoratore da un'altezza di oltre due metri.
Tale interpretazione, ha aggiunto la suprema Corte si ricava anche dalla lettura dell'art. 122 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce una regola generale su tutti i lavori che siano eseguiti ad oltre due metri di altezza, senza distinzione alcuna. Che questa poi sia la corretta lettura, ha precisato inoltre la stessa Corte, si trae dalle misure che in tal caso la disposizione indica quali opere di contenimento dal rischio di caduta consistenti non solo, in "adeguate impalcature o ponteggi" ma anche in "idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare" quel pericolo e tanto sulla base dell'argomentazione in forza della quale il rischio considerato dalle richiamate disposizioni è quello determinato dalla mera allocazione di postazioni di lavoro ad una quota tale da rendere la caduta pericolosa per l'uomo.
Con riferimento al ricorso presentato dal coordinatore per la sicurezza invece la Corte di Cassazione, richiamando quanto recentemente dalla stessa espresso nella sentenza n. 42845 del 04/10/2023 della Sezione IV penale, ha ribadito che il coordinatore, sebbene non sia tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative, oltre agli obblighi di alta vigilanza previamente indicati nell’art 92 dalla lettera a) alla lett. d) e direttamente correlati al rischio di interferenze tra le diverse realtà lavorative, mantiene comunque l'obbligo, non correlato alla natura del rischio interferenziale che è chiamato a gestire, di attivarsi, in caso di sussistenza di un pericolo nei termini di cui all'art. 92 comma 1, lett. f), poiché egli risponde per colpa in omissione, allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informato dell'esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere quindi dal fatto che il pericolo sia correlato a un rischio interferenziale.
Il fatto e l’iter giudiziario.
La Corte di Appello ha confermata la sentenza emessa dal Tribunale nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato di una società nonché del coordinatore per la sicurezza con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena di venti giorni di reclusione ciascuno, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella del risarcimento del danno ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante, con beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna, in relazione al reato previsto dagli artt. 40, 113 e 590, commi 1-3, cod. pen.. Ai primi due era stato contestato, in particolare, di avere cagionato colposamente a un lavoratore dipendente della stessa società, lesioni personali di durata superiore ai quaranta giorni, consistenti in frattura vertebrale e lesioni multiple; colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nonché nella violazione degli artt. 146, 100 e 96 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, omettendo di circondare gli scavi esistenti in un cantiere installato presso un ex stabilimento con parapetti e tavole fermapiede ovvero di coprirli con tavolato fissato di resistenza non inferiore a quella di calpestio dei ponti di servizio, nonché di realizzare la protezione delle aperture previste nel piano di sicurezza e coordinamento e di predisporre il piano operativo di sicurezza. Al coordinatore per la sicurezza invece era stato contestato di avere omesso di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, di sospendere altresì le lavorazioni fino alla verifica degli adeguamenti da parte dell'impresa esecutrice e di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, in violazione dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008.
La società, secondo quanto emerso dalla ricostruzione fatta dal giudice primo grado, era titolare di un contratto di appalto per l'esecuzione della sistemazione in un’area di un ex stabilimento di una rete fognaria con esecuzione di scavi e fornitura e posa in opera di tubazioni. Il lavoratore infortunatosi, stava posizionando, assieme a un altro dipendente della stessa società, alcune tubazioni all'interno di uno scavo e si stava accingendo a spostare un tubo che ingombrava lo spazio lavorativo. Si era quindi recato nella parte superiore della trincea, collocata a 210 cm rispetto al fondo della struttura interrata, e da qui era scivolato dal bordo riportando le suddette lesioni. Era risultato dalla relativa documentazione fotografica, che il piano di calpestio sul quale il lavoratore si era trovato a operare era contraddistinto dalla presenza di una serie di scavi sprovvisti di protezioni rispetto al rischio di caduta verso il suolo sottostante, essendo presenti solo dei frammenti di nastro bianco e rosso per la segnalazione del pericolo e alcuni pezzi di parapetti in legno senza alcun tipo di barriere delimitanti il ciglio della trincea.
La Corte aveva quindi rilevato che la suddetta pericolosità intrinseca della postazione lavorativa avrebbe dovuto obbligare il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie per la messa in sicurezza, nel caso concreto consistenti nella predisposizione di parapetti e tavole fermapiede ovvero nella copertura dello stesso con tavolato solidamente fissato e aveva ritenuto altresì che, correttamente, il Tribunale aveva imputato ai datori di lavoro anche la mancata vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento che erano state disattese.
La stessa inoltre, in relazione alla posizione del coordinatore della sicurezza nonché direttore dei lavori, aveva osservato che un paragrafo del piano di sicurezza e coordinamento era risultato dedicato alla messa in opera di protezioni delle aperture prospicienti il vuoto, con prescrizioni che risultavano essere state disattese senza che il coordinatore assumesse alcuna iniziativa sul punto; rilevando che il coordinatore per la sicurezza, nonché direttore dei lavori, rivestiva concretamente una posizione di garanzia che lo avrebbe onerato della sicurezza del cantiere. Aveva rilevato altresì che non poteva ravvisarsi alcun comportamento abnorme in capo al lavoratore infortunato, deduttivamente consistente nell'avere fatto accesso alla tubazione da rimuovere avvicinandosi al cunicolo anziché operando da sotto al vicino ponteggio, non avendo presentata la condotta requisiti di imprevedibilità tali da escludere la responsabilità dei garanti.
I ricorsi per cassazione e le motivazioni.
Avverso la sentenza di condanna gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, articolandoli con alcuni motivi di impugnazione. Gli stessi hanno in particolare dedotto che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto erroneamente di rigettare le doglianze degli appellanti relative: a) all'erronea individuazione delle norme cautelari gravanti sui ricorrenti, nelle specifiche qualifiche rivestite, con riferimento all'errata individuazione degli artt. 100 e 146 del D. Lgs. n. 81/2008, relativi ai lavori in quota anziché dell'art. 118, D. Lgs. n. 81/2008, relativo alle opere di scavo nel terreno per posa di tubazioni e che non richiede l'apposizione di parapetti o tavolati ma solo di idonee delimitazioni; b) alla erronea individuazione dei conseguenti doveri di comportamento; c) all'omesso esame relativo alla presenza di un preposto che dirigeva l'attività dell'infortunato; d) alla conseguente non ascrivibilità dell'evento lesivo.
Hanno altresì dedotto che la sentenza presentava un vizio di travisamento della prova in relazione all'effettivo contenuto prescrittivo del piano per la sicurezza e coordinamento ( PSC) e del piano operativo di sicurezza (POS); atteso che, negli stessi, la segnalazione degli scavi era prevista sia a livello progettuale e sia a livello operativo, in conformità con il disposto dell'art. 118, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008.
Hanno inoltre esposto che risultava affetta da violazione di legge e da vizio di motivazione l'asserzione relativa al ruolo rivestito dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione quale direttore dei lavori, qualifica mai contestata allo stesso con conseguente violazione del diritto di difesa; esponendo come la sentenza impugnata, oltre ad avere errato nell'individuazione della regola cautelare, aveva posto sul coordinatore per la sicurezza un onere di vigilanza continua, esponendo come gli oneri del coordinatore fossero ravvisabili nella sola ipotesi di rischio interferenziale e non, come nel caso di specie, in presenza di una sola impresa esecutrice ed essendo comunque configurabile un obbligo di sospensione dei lavori nella sola ipotesi di un imminente e grave pericolo e non nel caso di occasionali ed estemporanee situazioni di pericolo medesimo.
Hanno altresì esposto che la sentenza impugnata non avrebbe, invece, dato adeguata rilevanza alla condotta del lavoratore infortunato, che aveva rimosso le segnalazioni ed effettuato un accesso all'area interdetta, con conseguente errata interpretazione del disposto dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 e non avrebbe altresì dato rilevanza alla presenza di un soggetto preposto e hanno infine argomentato che, erroneamente, la sentenza non avrebbe applicato ad essi la pena pecuniaria in luogo della pena detentiva, non tenendo conto della colpa concorrente in capo alla persona offesa.
Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.
I ricorsi sono stati ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione. La stessa, con riferimento alla contestazione fatta dalla difesa secondo la quale le sentenze dei giudici di merito avevano erroneamente individuato, in conformità con la contestazione operata nel capo di imputazione, la regola cautelare violata in quella prevista nella fattispecie delle lavorazioni in quota anziché in quella prevista dall'art. 118, comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che detta prescrizioni di sicurezza da adottare nelle operazioni di scavo consistenti nella sola apposizione di "opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo" non rendendo quindi necessaria la posa di parapetti o tavolati, ha sostenuto sul punto che la sentenza del Tribunale, non smentita, nello specifico passaggio motivazionale, da quella di appello, avesse fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 107 del D. Lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale "si intende per lavoro in quota una attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile", con la conseguente necessità dell'adozione delle necessarie misure precauzionali tra cui quella contenuta nell'art. 146 del D. Lgs. n. 81/2008, evocata nel capo di imputazione.
Deve infatti ritenersi, ha precisato la suprema Corte, che “per ‘lavoro in quota’ debbano intendersi, non solo le operazioni che si svolgano ad un'altezza superiore a due metri da terra su strutture prive di strutture di contenimento o parapetti, tali da necessitare di impalcature o ponteggi al fine di evitare il pericolo di caduta dei lavoratori, bensì tutte le attività che si svolgano ad oltre due metri da un piano stabile, anche ove si operi su superfici piane, contenute da parapetti, allorquando qualsiasi conformazione della struttura o di una sua parte possa comportare la caduta del lavoratore da un'altezza di oltre due metri”.
Si tratta di una precisazione, ha aggiunto in merito la Sezione IV, che si ricava dalla lettura dell'art. 122 del D. Lgs. n. 81/2008, il quale stabilisce una regola generale su tutti i lavori che siano eseguiti ad oltre due metri di altezza, senza distinzione alcuna. Che questa poi sia la corretta lettura si trae dalle misure che la disposizione indica quali opere di contenimento dal rischio di caduta consistenti, non solo, in "adeguate impalcature o ponteggi" ma anche in "idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare" quel pericolo e tanto sulla base dell'argomentazione in forza della quale il rischio considerato dalle richiamate disposizioni è quello determinato dalla mera allocazione di postazioni di lavoro ad una quota tale da rendere la caduta pericolosa per l'uomo e ha citato in merito, come precedente, quanto contenuto nella sentenza della Sez. IV n. 21517 del 01/06/2021, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “ Sull’obbligo di protezione dal rischio di caduta dall’alto".
Deve quindi ritenersi coerente con i predetti principi, ha così proseguito la suprema Corte, la valutazione dei giudici di merito, i quali hanno considerato come eseguiti in quota i lavori di pertinenza del lavoratore infortunato, in quanto eseguiti su un punto del terreno, ovvero la base superiore della trincea, collocata, nel caso in esame, alla distanza di 210 centimetri rispetto al fondo della struttura interrata. In ogni caso errata è apparsa la prospettazione di parte ricorrente in base alla quale l'esecuzione di lavori di scavo avrebbe imposto la mera apposizione di segnalazioni in luogo di adeguati presidi di protezione. L’art. 118 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 infatti, invocato dalla difesa, impone la sola delimitazione delle opere "almeno" con le opportune segnalazioni, mentre il successivo art. 119, applicabile a scavi, pozze e cunicoli, ha imposto una serie di specifiche opere precauzionali non limitata alle segnalazioni medesime.
Con riferimento poi alla censura sulla sentenza impugnata secondo cui la stessa avrebbe errato nel riconoscere al coordinatore per l'esecuzione dei lavori una posizione di garanzia, in relazione a un dedotto obbligo di vigilanza continua, anche in considerazione della sua inerenza alla sola gestione del rischio derivante da interferenza tra attività facenti capo a diverse imprese operanti nello stesso spazio lavorativo, la suprema Corte, richiamando quanto recentemente espresso dalla stessa Sezione IV nella sentenza n. 42845 del 04/10/2023, pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo " L’obbligo del committente di designare il CSE", ha sottolineato che la legge ha delineato sul coordinatore per la sicurezza una funzione peculiare, rispetto al generale compito di alta vigilanza che grava su tale figura della sicurezza e che consiste, sempre ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione delta sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.
Il coordinatore, comunque, oltre ai compiti specificamente assegnatigli dall'art. 92 citato e, sebbene non sia tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative, mantiene l'obbligo di attivarsi, in caso di sussistenza di un pericolo nei termini di cui all'art. 92 comma 1, lett. f), obbligo, tuttavia, non correlato alla natura del rischio interferenziale che è chiamato a gestire, poiché egli risponde per colpa in omissione, allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informato dell'esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere dal fatto che il pericolo sia correlato a un rischio interferenziale.
Tale interpretazione discende direttamente dalla lettura della legge: alla lett. e) della norma richiamata, infatti, il legislatore prevede che il coordinatore, allorquando riscontri la violazione di obblighi assegnati ad altre figure della sicurezza, proponga la sospensione dei lavori al committente o al responsabile dei lavori, ove nominato, previa contestazione delle violazioni ai lavoratori autonomi o alle imprese. La successiva ipotesi di cui alla lett. f), invece, non è correlata al riscontro di specifiche violazioni da parte delle altre figure di gestori del rischio, ma direttamente ed esclusivamente alla riscontrata esistenza di un pericolo grave e imminente; pertanto, a tal fine, diventa rilevante la verifica del momento del manifestarsi di inequivocabili segnali di sussistenza di tale pericolo e della sua imminenza, ma anche quella della prevedibilità in capo al coordinatore medesimo, sul quale, come sopra ricordato, non grava l'obbligo di una presenza costante in cantiere. Trattasi, dunque, di una vera e propria norma di chiusura che, al di là degli obblighi di alta vigilanza previamente indicati dalla lettera a) alla lett. d), questi direttamente correlati al rischio di interferenze tra le diverse realtà lavorative, impone comunque al coordinatore un obbligo più generale di sospensione delle lavorazioni ogni qualvolta abbia contezza di una siffatta situazione di pericolo.
I giudici di merito, quindi, secondo la Corte di Cassazione, si sono adeguatamente confrontati con i predetti principi, ritenendo che il coordinatore per l'esecuzione fosse venuto meno ai propri doveri di verifica della corretta attuazione del contenuto del piano di sicurezza e coordinamento e che prevedeva una specifica protezione delle aperture (in ciò venendo meno al dovere previsto dall'art. 92, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008) e al dovere di sospensione dei lavori previsto dall'art. 92, lett. f) sino al relativo adeguamento da parte dell'impresa esecutrice nonostante la situazione di pericolo derivante dalla mancata adozione delle protezioni necessarie e tanto, come sottolineato dal Tribunale, pure in presenza della accertata conoscenza dello stato dei luoghi avendo lo stesso dichiarato, in sede di esame, di recarsi giornalmente in cantiere. Ne consegue che le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla sussistenza di una posizione di garanzia da parte del coordinatore devono ritenersi conformi al quadro normativo applicabile al caso in esame.
Avendo ritenuti infondati anche gli altri motivi di ricorso, la Corte di Cassazione, in conclusione, ha rigettati i ricorsi e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Gerardo Porreca
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