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La Corte di Cassazione sui lavori in quota e la mancata prevenzione

La Corte di Cassazione sui lavori in quota e la mancata prevenzione
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

16/01/2025

La Corte di Cassazione e la sentenza n. 47028 del 20 dicembre 2024. Caduta del preposto di cantiere durante la posa di lastre di cemento armato. Mancata valutazione dei rischi di caduta dall'alto e mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione.

La Corte di Cassazione sui lavori in quota e la mancata prevenzione

La Corte di Cassazione e la sentenza n. 47028 del 20 dicembre 2024. Caduta del preposto di cantiere durante la posa di lastre di cemento armato. Mancata valutazione dei rischi di caduta dall'alto e mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, n. 47028 del 20 dicembre 2024, si occupa della responsabilità penale del datore di lavoro e della gestione della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:

  1. Mancata valutazione dei rischi legati alla caduta dall’alto durante lavori in quota.
  2. Mancata predisposizione di misure di prevenzione e protezione adeguate nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Il caso riguarda l’infortunio occorso a un lavoratore (B.B.), preposto di cantiere, durante la posa di lastre prefabbricate in cemento armato. La sentenza ha confermato la responsabilità del datore di lavoro (A.A.) per colpa generica e specifica per violazione delle norme antinfortunistiche ex D. Lgs. n. 81/2008, ribadendo i principi fondamentali previsti dall’ordinamento vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

  • Fatto
  • Diritto
  • Conclusioni


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Formazione specifica sui D.P.I. (D. Lgs. n.81, 9 aprile 2008, Art. 66 D.P.R. 177/2011)

 

Fatto

1. Contesto Operativo

Il 15 febbraio 2018, il lavoratore B.B., preposto di cantiere della XX Srl, stava eseguendo la posa di lastre prefabbricate di cemento armato, costituenti il solaio di un’opera in costruzione, ad un’altezza di 3,70 metri.

  • Le lastre venivano sollevate con una pinza e collocate in posizione con l’ausilio di un palanchino.
  • Durante la posa, una lastra si è rotta, causando la perdita di equilibrio di B.B., che è caduto al suolo, riportando:
    • Frattura esposta di tibia e perone.
    • Lussazione della spalla destra.

2. Profili di Colpa Contestati

Il datore di lavoro A.A. è stato ritenuto responsabile per le seguenti omissioni:

  1. Mancata valutazione del rischio di caduta dall’alto:
    • il POS redatto dalla XX Srl non prevedeva misure di sicurezza adeguate per il montaggio dei solai al primo piano;
    • il documento rinviava a un manuale di montaggio (della MC E.E. YY Spa) che non era presente in cantiere.
  2. Mancata predisposizione di misure di prevenzione e protezione:
    • la linea vita Rurefast, indicata nel POS, non era installabile al primo piano per assenza dei fori necessari;
    • mancavano dispositivi anticaduta alternativi, come la linea vita provvisoria con tasselli e golfare, installata solo dopo l’infortunio;
    • i dispositivi rinvenuti in cantiere (es.: arrotolatore anticaduta) erano inadeguati, privi di certificazione CE e non utilizzati correttamente.

3. Le tesi della Difesa

La difesa ha sostenuto che:

  • il lavoratore ha agito in modo abnorme, non rispettando le disposizioni del POS;
  • il manuale di montaggio era stato inviato via e-mail e sarebbe dovuto essere noto al lavoratore;
  • la linea vita Rurefast era idonea anche al primo piano, come dimostrato dalle schede tecniche;

Tuttavia, i giudici di merito hanno respinto queste argomentazioni, ritenendo che:

  • la condotta di B.B. rientrava nell’area di rischio tipico del lavoro in quota;
  • il manuale di montaggio non era accessibile in cantiere, rendendo impossibile la corretta applicazione delle misure di sicurezza: “lo stesso imputato ha dichiarato che il manuale era presente in cantiere perché era stato tramesso via mail e in forza di un tacito accordo la MC E.E. avrebbe dovuto portarlo in cantiere. È evidente che non vi è alcuna prova che detto documento, inviato per mail, sia mai stato stampato e portato a conoscenza dei lavoratori né portato in cantiere. Al contrario, è stato posto in evidenza, come dalle dichiarazioni del D.D. è risultato che detto manuale non fosse presente sul cantiere. È, dunque, corretta e logica l'affermazione secondo la quale B.B. non conosceva il contenuto del manuale cui il POS rinviava. “

 

Diritto

1. Campo di Imputazione

Il datore di lavoro A.A. è stato condannato per:

  • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) aggravato dalla violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  • Violazione dell’art. 96, comma 1, lett. g) e degli artt. 115, 122 del D.Lgs. 81/2008:
    • mancata valutazione dei rischi;
    • mancata predisposizione di misure idonee per evitare cadute dall’alto

2. Principi di Diritto Fondamentali

A. Obbligo di Valutazione dei Rischi

  • Il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere un POS conforme agli standard dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, che includa:
    • l’analisi dei rischi specifici;
    • l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adeguate e sufficienti: “il POS deve contenere una valutazione specifica dei rischi cui sono esposti i lavoratori e prevedere idonee misure tecniche e organizzative per evitarli.”

Nel caso in esame:

  • il POS rinviava a un manuale di montaggio che non era disponibile in cantiere;
  • le misure di prevenzione previste erano generiche e non applicabili alle condizioni operative reali del cantiere.

B. Compiti e responsabilità del Datore di Lavoro

  • Il datore di lavoro è titolare della posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e deve adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza.
  • La responsabilità può essere esclusa solo in presenza di un comportamento abnorme del lavoratore, definito come:
    • imprevedibile.
    • eccentrico rispetto all’area di rischio governata dal datore di lavoro, perché “non può parlarsi di responsabilità esclusiva del lavoratore quando le misure di sicurezza approntate presentano evidenti criticità.”

Nel caso di specie:

  • la condotta del lavoratore infortunato B.B. non è stata ritenuta abnorme, poiché rientrava nei rischi prevedibili e tipici del lavoro in quota.

C. Inadeguatezza delle Misure di Prevenzione

  • La Corte ha sottolineato che la linea vita Rurefast, indicata nel POS, era inutilizzabile al primo piano e che:
    • non erano stati previsti sistemi alternativi;
    • i dispositivi presenti in cantiere (arrotolatori e cinture di sicurezza) erano inadeguati o inutilizzati: “l’assenza di misure di sicurezza funzionali e fruibili al momento dell’infortunio conferma la responsabilità del datore di lavoro.”

Difatti: la linea Rurefast, prescritta dal POS della XX, “non era presente sul piano in cui stava operando l'operatore né poteva essere installata) stante la mancanza dei fori nei quali andavano inserite le aste che mettono in tensione le funi cui si agganciano i lavoratori in quota.  La linea vita era stata, peraltro, esclusa dal primo livello dei solai poiché, come spiegato dal tecnico ATS, al primo livello di posa, non vi era altezza sufficiente per installarla. Tale affermazione era riscontrata dalla scheda tecnica della trave, oltre che dal manuale della MC E.E. Prefabbricati laddove si legge che detta linea non poteva essere montata alle travi del primo piano poste a quota 3,40 cm e sulle quali doveva essere montata una linea vita provvisoria, costituita da tassello meccanico e golfare (motivo per il quale le travi del primo piano non avevano i fori necessari per l'installazione)”.

Tale condizione avrebbe dovuto essere indicata nel POS di XX “e il datore di lavoro avrebbe dovuto individuare in tale documento le misure di sicurezza che i lavoratori avrebbero dovuto utilizzare per il montaggio del solaio posto al primo piano. Le sentenze di merito evidenziavano la circostanza che proprio dopo l'infortunio veniva montata la linea Tractel con tasselli e golfare in adempimento delle prescrizioni di ATS”.

 

Conclusioni

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro A.A., e per l’effetto confermando la sentenza di condanna del Tribunale di Pavia (già confermata dalla Corte d’Appello di Milano) per:

    1. lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro (5890 codice penale);
    2. mancata valutazione dei rischi specifici e mancata predisposizione di misure adeguate di prevenzione e protezione nel POS (artt. 96 comma 1lett. G e 115 commi 1 e 3 e 122 D.Lgs. n. 81/2008).

La sentenza ribadisce che il datore di lavoro è sempre responsabile della sicurezza, anche quando il lavoratore non rispetta le norme, se il sistema di prevenzione presenta lacune evidenti rispetto agli obblighi di legge vigenti, come correttamente hanno individuato i giudici di merito  “alla luce delle emergenze dibattimentali (esame dei testi, dell'imputato, produzioni documentali, verbale di accertamenti urgenti e di vigilanza e ispezione, documentazione medica, verbale di visita in cantiere del CSE del 13.2.2018; specifiche tecniche travi”, POS XX Srl, “istruzioni e montaggio trasporti manufatti in c.a.; istruzioni Rurefast 3, certificazioni anticaduta retrattile uso PLE, estratto PSC, verbali di accertamento e contravvenzioni a carico di A.A. e C.C., originario coimputato, e relativi adempimenti)”, affermando  “che l'evento lesivo deve essere ricondotto causalmente alla condotta omissiva del datore di lavoro A.A.”.

  

Rolando Dubini, penalista Foro di Milano, cassazionista

 

NB: Per il dettaglio della pronuncia della Corte di Cassazione si rimanda al testo integrale della sentenza inserita in Banca Dati.

  

Scarica la sentenza di riferimento:

Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza n. 47028 del 20 dicembre 2024 - Caduta del preposto di cantiere durante la posa di lastre di cemento armato. Mancata valutazione dei rischi di caduta dall'alto e mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione.

 



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Giovanni Bersani immagine like - likes: 0
16/01/2025 (12:38:23)
Chiedo scusa per la banalità ma, al di là del commento sul contenuto, complimenti per questa impaginazione che mi pare renda più facilmente leggibile l'articolo. Saluti

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