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Sulla posizione di garanzia di fatto assunta dal lavoratore
E dopo il datore di lavoro di fatto ed il preposto di fatto ecco individuata anche nel lavoratore in questa sentenza della Corte di Cassazione una posizione di garanzia di fatto. Nella sentenza emessa in merito ad un infortunio occorso a due lavoratori dei quali uno esperto e l’altro appena assunto, infortunio occorso per il comportamento del lavoratore più anziano, la suprema Corte ha richiamate le disposizioni di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che fissa degli obblighi a carico del lavoratore il quale è sì considerato creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro ma può anche diventare suo compartecipe nell’applicazione del dovere di fare sicurezza oltre che per se stesso anche nei confronti dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti nel luogo di lavoro, quando si trovi nella condizione, in ragione di una posizione di maggiore esperienza lavorativa, di intervenire onde rimuovere le possibili cause di un infortunio sul lavoro.
Il caso e il ricorso in Cassazione
Il datore di lavoro di una società e un dipendente della società stessa hanno ricorso in cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale locale nei loro confronti, in ordine al delitto di cui all'art. 590 c.p., comma 2 con violazione delle leggi antinfortunistiche, ha diminuito la pena ad entrambi gli imputati riconosciute al datore di lavoro le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza. Era successo che il lavoratore dipendente, elettricista specializzato, si trovava con un altro lavoratore, dipendente della stessa società, al di sopra di un trabattello semovente con struttura a pantografo, ad un'altezza di sette metri nel capannone della ditta appaltante, entrambi intenti nella posa di canaline e di blindo sbarre nonché nella stesura di cavi elettrici allorquando, ad un certo punto, nel mentre il trabattello veniva spostato, lo stesso si è rovesciato nell'urtare un'asperità del suolo facendo precipitare i due operai che hanno riportato entrambi lesioni gravi.
Secondo quanto emerso dalle indagini, l'infortunio si era verificato a causa della movimentazione del mezzo, effettuata senza prima procedere ad abbassare la struttura aerea. Tale manovra, che, in condizioni normali, sarebbe stata interdetta dal sistema di sicurezza di fine corsa di cui era dotato il trabattello, era stata resa possibile il giorno dell’accaduto a causa dell'inefficienza del dispositivo antinfortunistico che è risultato essere stato manomesso e quindi inidoneo allo scopo. La posizione da cui era stata eseguita la manovra di spostamento, inoltre e cioè dall'alto della piattaforma in elevazione non aveva verosimilmente permesso al manovratore di avere un'adeguata visione del suolo, sicché la ruota anteriore sterzante destra del mezzo semovente era andata a sormontare delle griglie appoggiate a terra per coprire un canale di scarico e la ruota era verosimilmente finita sul ciglio di una delle griglie subendo uno slittamento laterale, con conseguente sbilanciamento del trabattello il quale, inclinatosi sul fianco, era rovinato sul pavimento, facendo precipitare i due lavoratori che, a causa della caduta, avevano riportato entrambi delle lesioni personali.
L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare alcuni dati di fatto, pacifici e non contestati dalle difese, ed in particolare che, al momento dell'infortunio, è risultato disattivato il dispositivo di sicurezza destinato a impedire, con il cestello in posizione elevata, la traslazione (e lo sterzo delle ruote anteriori) della piattaforma semovente e che tale disattivazione è derivata da una vera e propria manomissione, bypassante il dispositivo di fine corsa, sì da renderlo inidoneo allo scopo. E’ risultato, altresì, che il mezzo era stato movimentato con la piattaforma in posizione elevata, manovra pericolosa sia per l'instabilità della macchina (non congegnata per potersi muovere con la struttura aerea in elevazione, sia per l'impossibilità di avere, pilotando dall'alto, una perfetta visuale della zona di transito.
I profili di colpa evidenziati dal Tribunale avevano riguardato, quanto alla posizione del datore di lavoro di avere consentito, in violazione dell’art. 35, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 626/1994, l'uso del trabattello, pur essendo a conoscenza della manomissione del dispositivo di sicurezza su menzionato, ed inoltre per non averlo ripristinato e per non avere adeguatamente informato i dipendenti circa l'uso del mezzo in questione. Quanto alla posizione del lavoratore anziano invece in quanto, in violazione dell’art. 5, comma 1 e comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 626/1994, pur essendo a conoscenza del non funzionamento del sistema di sicurezza che impediva al trabattello di essere spostato con il pantografo tutto alzato, procedeva al movimento dello stesso con il cestello alzato che per un ostacolo al suolo si abbatteva provocando, in tal modo in cooperazione con il datore di lavoro, le lesioni dell’altro lavoratore.
Il datore di lavoro come motivazione della sua difesa ha sostenuto non sussistente la violazione contestatagli in quanto lo stesso, avvedutosi della mancanza del citato sistema di sicurezza, aveva fatto ripristinare il dispositivo prima dei fatti per cui, di conseguenza, quanto accaduto era da addebitare ad una nuova ed inopinata manomissione del dispositivo di sicurezza attuata dai dipendenti. Il lavoratore invece, come principale motivazione, ha denunciata una violazione di legge con riferimento alla interpretazione dell’'art. 5 del D. Lgs. n. 626/1994 che disciplina la figura del lavoratore quale compartecipe nell'applicazione del dovere di "fare sicurezza" in quanto egli contravviene a tale dovere solo allorquando pone in essere un comportamento abnorme nel senso di arbitrario e di estraneo alle finalità produttive, nella scia della interpretazione già data in tal senso dalla suprema Corte di Cassazione.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro ed ha rigettato quello del lavoratore confermando la sua condanna. Con riferimento alla posizione del datore di lavoro la Sez. IV ha ricordato che a carico dello stesso, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 547 del 1955 (artt. 391 e 392) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (art. 4 del D. Lgs. n. 626 del 1994) ed anche in riferimento alla norma cosiddetta di "di chiusura del sistema" ex art. 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza e che, in altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene correttamente imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p.p., comma 2.
Per quanto riguarda la posizione del lavoratore anziano invece la suprema Corte ha evidenziato che il ricorrente, con le censure mosse alla sentenza, ha contestata la sua posizione di garanzia che, invece, come già delineato dalla sentenza impugnata, ha trovato il suo fondamento nell'assunzione di fatto di un ruolo di tutela nei confronti di altri soggetti in posizione subordinata. “La fonte dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, menzionato nel capoverso dell'art. 40 c.p.”, ha sostenuto la Sez. IV, “può consistere anche nella ‘posizione di garanzia’ assunta di fatto nei confronti di altra persona che implica l'obbligo giuridico di comportarsi allo stesso modo di come sarebbe stato obbligato a comportarsi il soggetto tenuto dall'ordinamento, a tali funzioni di garanzia”. “La fonte di tale assunzione, per altro”, ha così proseguito la Corte di Cassazione, “nel campo specifico della sicurezza sul lavoro, si rinviene, come correttamente contestato, nella disposizione di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 5, comma 1 e comma 2, lett. b) che ha introdotto un nuovo principio: la trasformazione del lavoratore da semplice creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro a suo compartecipe nell'applicazione del dovere di fare sicurezza, nel senso che il lavoratore diventa garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti, quando si trovi nella condizione, in ragione di una posizione di maggiore esperienza lavorativa, di intervenire onde rimuovere le possibili cause di infortuni sul lavoro”.
La Corte suprema ha ritenuto, altresì, indubitabile che nel caso in esame il lavoratore imputato, quale elettricista specializzato e con una lunga esperienza lavorativa, si è trovato rispetto all’altro lavoratore, assunto da poco e certamente inesperto nelle condizioni di rendersi conto della pericolosità dell'uso non consentito della piattaforma mobile, e ciò nonostante l'ha volontariamente utilizzata mettendo a repentaglio non solo la propria incolumità ma anche quella del suo compagno di lavoro. Ha ritenuto inoltre irrilevante la Sez. IV accertare chi fosse stato in concreto a manovrare nel momento dell'infortunio la piattaforma, in quanto anche se fosse stato il giovane lavoratore l’elettricista anziano ed esperto in forza della sua posizione aveva il dovere di impedirglielo e fare in modo che la piattaforma venisse utilizzata correttamente. “Né poteva esimersi da tale colpa”, ha così concluso la Corte suprema, “adducendo di dover dare conto delle direttive impartite dal datore di lavoro, improntate alla logica dell'evitare di perdere tempo, in quanto, stante la sua consapevolezza dell'utilizzo pericoloso del mezzo aveva il dovere di non avallare il comportamento illegale impostogli dal datore di lavoro”.
Gerardo Porreca
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Rispondi Autore: SEBASTIANO TRAPANI - likes: 0 | 07/01/2015 (09:11:30) |
Complimenti, Porreca. Mi auguro che quest'articolo sia letto da tanti lavoratori e... ...il cambiamento culturale, tanto atteso, possa scaturire dall'autocoscienza e non dal timore di una Corte suprema. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 07/01/2015 (09:54:37) |
Diciamo, in realtà, che non è una novità. Ci sono altre pronunce al riguardo come ad esempio - Cassazione Penale, Sez. 3, 23 giugno 2011, n. 25205; - Cassazione Penale, Sez. 4, 05 maggio 2011, n. 17442. C'è anche giurisprudenza di merito allineata con queste pronunce. Nel caso in esame, anche se ante 81, siamo di fronte più ad un preposto di fatto. Comunque, sono d'accordo con quanto detto da Trapani e cioè che a queste sentenze dovrebbe essere data maggiore evidenza per fare vedere che la sicurezza è "cosa di tutti". |
Rispondi Autore: SEBASTIANO TRAPANI - likes: 0 | 07/01/2015 (10:57:38) |
Complimenti, Porreca. Mi auguro che quest'articolo sia letto da tanti lavoratori e... ...il cambiamento culturale, tanto atteso, possa scaturire dall'autocoscienza e non dal timore di una Corte suprema. |
Rispondi Autore: SEBASTIANO TRAPANI - likes: 0 | 07/01/2015 (11:33:32) |
Complimenti, Porreca. Mi auguro che quest'articolo sia letto da tanti lavoratori e... ...il cambiamento culturale, tanto atteso, possa scaturire dall'autocoscienza e non dal timore di una Corte suprema. |
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0 | 07/01/2015 (12:22:06) |
La sentenza in esame (insieme a quelle del 2011, meritevolmente segnalate da Catanoso) sembra segnare una nuova attenzione della Corte rispetto alla specifica posizione di garanzia del lavoratore, laddove configurabile. Mi auguro anch'io che questo articolo venga letto da tanti lavoratori. E insieme da tanti datori di lavoro, RSPP e medici competenti: posto che il da tutti auspicato cambiamento culturale potrà darsi solo a partire da un efficace sistema della prevenzione. D'accordo con Catanoso che, nella sentenza in esame, si tratti della figura di preposto di fatto. cordialmente, ferrari |
Rispondi Autore: Alessandro M - likes: 0 | 07/01/2015 (16:21:36) |
Giustamente auspichiamo il cambiamento di mentalità e sensibilità dei lavoratori. Finalmente iniziamo a vedere sentenze sensibilmente differenti da quelle passate ("finalmente" perché il lavoratore deve prendersi cura della propria ed altrui sicurezza dal 1955!! - art. 6 DPR 547/55). Ora, se la magistratura, ad eccezione di qualche caso sporadico, ha iniziato ad applicare questi concetti dopo quasi 60 anni, quanto tempo dovremmo attendere perché anche i lavoratori lo capiscano? |
Rispondi Autore: Leo M - likes: 0 | 06/04/2015 (14:45:57) |
Sono d'accordo col sign. Catanoso nell'affermare che la sicurezza è "cosa di tutti"; sono d'accordo col sig. Trapani che si augura che questo articolo sia letto da tanti lavoratori ma sono d'accordo ancora di piu col sig.Ferrari che aggiunge da tanti datori di lavoro ecc. Infatti penso che i lavoratori siano la parte debole della questione essendo obbligati ad operare come dettano i datori di lavoro i quali (vuoi per incompetenza o per interesse che è poi sempre incompetenza ) nella stragrande maggioranza non informano e soprattutto non vigilano sui loro sottoposti promuovendo la produzione a discapito della sicurezza valorizzando e gratificando quei lavoratori che non perdono tempo ad osservare tante regole e che poi in caso di incidente potrebbero tornare comodi come capri espiatori. Ci vorrebbe (un ente, un comitato non so bene come definirlo, forse uno studio legale)al quale i lavoratori potessero rivolgersi per fare valere i loro diritti senza essere dissanguati e pregiudicati. Concludendo i lavoratori sono la parte debole che se vogliono lavorare devono sottostare ai forti datori di lavoro che eccetto alcuni lodevoli e coscienziosi se ne strafottono delle norme antinfortunistiche a discapito poi di tutta la collettività. |