Sulla posizione di garanzia del datore di lavoro di fatto
Chi in materia di prevenzione degli infortuni, pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici del datore di lavoro, impartendo ordini e istruzioni, assume una posizione di garante in materia di sicurezza sul lavoro. Questa citata è la disposizione di cui all’art. 299 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed è oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione con la quale la stessa ha confermata la condanna del titolare di un’impresa che durante le operazioni di montaggio di un gazebo ha dato delle disposizioni a un lavoratore dipendente di un’altra impresa senza attenersi alle istruzioni fornite dal costruttore consistenti nell’ancorare al suolo i pilastri della tensostruttura.
Con riferimento alla posizione assunta dall’imputato nei confronti del lavoratore impegnato nel montaggio della struttura dipendente da altra ditta la suprema Corte ha precisato che in materia di prevenzione degli infortuni chi, pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici propri del datore di lavoro, impartendo ordini e disposizioni, assume, ai sensi dell’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 una posizione di garante della sicurezza sul lavoro.
Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha confermata la sentenza di primo grado con la quale il titolare di un’impresa e datore di lavoro di fatto è stato dichiarato responsabile ex art. 589, primo e secondo comma del codice penale, dell'omicidio colposo di un dipendente di un’altra ditta e condannato alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nelle operazioni di installazione del gazebo e per colpa specifica consistita nella violazione delle istruzioni del produttore per l'omesso ancoraggio al suolo dei pilastri della tensostruttura, che, a causa del forte vento, si è sollevata dal suolo, trascinando il lavoratore il quale, precipitato a terra, è deceduto.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato adducendo alcune motivazioni. In particolare ha contestata la mutazione in sentenza del fatto contestato nell’accusa e ha denunciato l'inapplicabilità degli obblighi del datore di lavoro all'imputato, intervenuto nelle operazioni in qualità di mero esperto, non essendo il lavoratore infortunato un suo dipendente ma dipendente della ditta proprietaria del gazebo e ponendo in evidenza, altresì, la presenza al momento dell’infortunio di una tromba d'aria che avrebbe sradicata la struttura anche se ancorata al suolo, particolare che è stato ignorato dai giudici di merito.
Le decisioni della Corte di Cassazione.
Il ricorso non è stato accolto dalla Corte di Cassazione. La stessa ha posto in evidenza che la motivazione della sentenza impugnata è stata fondata sul ruolo concreto di datore di lavoro di fatto assunto nella circostanza dall'imputato per avere diretto le operazioni di montaggio della tensostruttura. La stessa ha ricordato a proposito che “in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto” aggiungendo che “in virtù del chiaro disposto dell'art.299 d. lgs. n.81 del 2008, le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. E’ stato pertanto ritenuto irrilevante che il lavoratore non fosse dipendente dell’imputato e fosse legato allo stesso da rapporti contrattuali di altro tipo e da una mera comunanza di interessi economici. Ciò che è determinante, ha precisato la suprema Corte, è solo il ruolo concretamente svolto nella direzione delle operazioni di montaggio della termostruttura avendo l’imputato nella vicenda in esame ha impartito le disposizioni concernenti il montaggio della struttura senza attenersi alle istruzioni fornite dal costruttore/venditore per cui per il tipo di funzioni in concreto esercitate lo stesso ha in definitiva svolto il ruolo di datore di lavoro di fatto.
Con riferimento poi alla correlazione tra l’accusa e la sentenza la Sez. IV non ha ravvisata alcuna violazione di tale principio in quanto è consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. La responsabilità dell’imputato è stata riconosciuta per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature di protezione ma anche per l'omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori. Peraltro il dato della proprietà della tensostruttura non è stato determinate ai fini dell'assunzione della posizione di garanzia propria del datore di lavoro.
Sull’osservazione, infine, che i giudici di merito non avevano tenuto conto delle pessime condizioni del tempo la suprema Corte ha fatto presente che dagli accertamenti era emerso che il giorno dell’infortunio nella zona nella quale lo stesso era avvenuto vi erano delle particolari condizioni di instabilità il che avrebbe dovuto indurre l’imputato a rinviare le operazioni di montaggio o, quantomeno, a consultare preventivamente il bollettino meteo.
Alla luce di quanto sopra detto il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione che ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende nonché alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che ha liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Gerardo Porreca
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