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Sulla non responsabilità del DdL per un infortunio occorso al lavoratore
Commento a cura di G. Porreca.
Messi a fuoco dalla Corte di Cassazione in questa sentenza gli elementi essenziali affinché possa individuarsi la responsabilità da parte del datore di lavoro nel caso di un infortunio sul lavoro accaduto ad un lavoratore nei pressi di una macchina installata in azienda. Non sussistono responsabilità a carico del datore di lavoro, infatti, secondo la suprema Corte, se dagli accertamenti effettuati a seguito dell’evento infortunistico è emerso chiaramente che la macchina stessa era rispondente alle norme di prevenzione degli infortuni e soprattutto se le lesioni traumatiche subite dall’infortunato ed emerse dalle indagini medico-legali non risultano compatibili con la dinamica dell’infortunio individuata nel corso degli accertamenti tecnici.
Il caso, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha assolto l’amministratore unico di una società e il direttore di fabbrica dell’azienda della società medesima dal reato di lesioni gravissime in danno di un lavoratore che aveva subito un infortunio con una sentenza assolutoria che, a seguito di impugnazione della parte civile, è stata successivamente confermata dalla Corte d'Appello. Agli imputati era stato mosso l'addebito di non aver dotato di opportuni ripari e protezioni una pressa per la produzione di fondi per le calzature presso la quale operava il dipendente il quale veniva colpito al capo da uno stampo in avaria proiettato oltre la sua normale corsa. I giudici di merito, in particolare, avevano assolto gli imputati essendo emerso che non si configurava alcuna condotta rimproverabile degli stessi giacché la macchina in esame non era priva di alcuno degli apparati di protezione prescritti dalla legge né lo stampo risultava in avaria ed essendo stato pertanto attribuito l’evento lesivo a causa accidentale come del resto riferito fin dall'inizio dall'Inail.
La parte civile ha ricorso per cassazione lamentando che la Corte d’Appello, senza adeguato approfondimento ed alla luce solo delle prime sommarie acquisizioni, aveva ritenuto che le lesioni subite dal lavoratore fossero di modesta entità con una valutazione risultata invece in contrasto con la documentazione in atti e con le conclusioni dell'attività medico-legale e lamentando altresì che la stessa Corte d’Appello aveva rifiutata una richiesta di perizia medica dalla stessa avanzata.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli imputati perché ritenuto infondato. La Sezione IV ha infatti posto in evidenza che era stato accertato che la macchina utilizzata dal lavoratore era perfettamente funzionante e rispettava tutte le norme antinfortunistiche e che inoltre tutte le indagini medico-legali esperite avevano consentito di ritenere che non si fosse in presenza di una lesione traumatica ma ischemica, valutazione confortata dalla diagnosi di pronto soccorso oltre che da un certificato del medico di fiducia della parte civile e dalla successiva Tac che aveva attribuito l'evento lesivo ad un esito ischemico piuttosto che ad una lesione traumatica da contraccolpo. La suprema Corte ha altresì fatto presente che tutti i testi avevano concordemente riferito di non aver sentito né un botto né un'esplosione e che nessuno aveva dichiarato che l'infortunato era svenuto o era pieno di sangue ad eccezione di un solo teste che non aveva nascosto un certo risentimento nei confronti dell'azienda. La macchina al cui funzionamento era addetto l'infortunato era stata inoltre acquistata poco tempo prima e dall'ispettore intervenuto dopo l’evento infortunistico era stata trovata perfettamente funzionante e dotata di congegni antinfortunistici rispettosi delle norme vigenti.
“Tale apprezzamento”, ha concluso quindi la suprema Corte, “si sottrae alle indicate censure: plurimi significativi e coerenti argomenti probatori vengono analiticamente considerati e collegati: la natura delle lesioni; l'efficienza della macchina; la mancanza di segni di un evento traumatico” né dall’imputato infine nel suo ricorso erano stati prodotti argomenti in grado di inficiare seriamente la motivazione della sentenza di condanna ed il suo iter logico.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: claudio nardini - likes: 0 | 08/04/2013 (10:58:17) |
questa và incorniciata! |