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Sul concorso di responsabilità per un evento infortunistico

Sul concorso di responsabilità per un evento infortunistico
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

02/11/2020

Quando l’obbligo di impedire un evento ricade su più persone il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per il mancato intervento di un altro soggetto ugualmente obbligato.

E’ un procedimento quello di cui alla sentenza della Corte di Cassazione in commento riguardante l’infortunio sul lavoro accaduto in un teatro e per il quale sono stati ritenuti responsabili e condannati nei due primi gradi di giudizio più soggetti e precisamente il gestore e organizzatore del teatro, individuato come committente, il datore di lavoro dell’impresa incaricata dei lavori di allestimento delle scene necessarie per l’effettuazione di uno spettacolo in programma, individuato come appaltatore, e il datore di lavoro di un’impresa alla quale erano state affidate delle operazioni di facchinaggio, come subappaltatore, alle cui dipendenze lavorava l’operatore vittima dell’evento infortunistico.

 

L’infortunio era avvenuto a seguito della caduta del lavoratore nella buca per l’orchestra, profonda due metri e mezzo circa e sistemata fra la platea e il palcoscenico, risultata non protetta idoneamente contro il rischio di caduta. Gli imputati erano stati condannati per lesioni colpose aggravate dalla violazione delle disposizioni di legge a protezione contro la caduta dall’alto e dell’art, 26 del D. Lgs. n. 81/2008 per avere omesso di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, oltre che di provvedere ad un'opportuna e necessaria dettagliata informazione reciproca riguardante gli specifici rischi dell'ambiente di lavoro, con particolare riferimento al pericolo di caduta nella buca dei lavoratori operanti sul palcoscenico del teatro e di porre in essere un sistema coordinato di misure di protezione contro tale rischio, per rendere sicuro il movimento ed il transito dei lavoratori. La condanna aveva riguardato anche l’omessa realizzazione di una dovuta azione di coordinamento e di vigilanza tra le imprese al fine di eliminare i rischi interferenziali e di adottare le misure tecniche organizzative volte a evitare che i lavoratori potessero infortunarsi.

 

Nell’occasione la suprema Corte ha avuto modo di richiamare alcuni fondamentali principi della giurisprudenza riguardanti il concorso delle responsabilità dei soggetti obbligati e l’applicazione delle misure di coordinamento e cooperazione per eliminare i rischi interferenziali fra le imprese che operano nello stesso luogo di lavoro. La stessa Corte ha infatti ricordato che, se ci sono più titolari di una posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia, citando a proposito tra le tante sentenze che si sono espresse in tal senso la sentenza della IV Sezione penale n. 46849 del 19/12/2011 commentata dallo scrivente (Sugli obblighi di sicurezza in presenza di più posizioni di garanzia) e pubblicata sul quotidiano dell’1/10/2012. Ha ricordato inoltre il principio in base al quale, quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi in tal caso un concorso di cause ex art. 41 primo comma del codice penale.

 

In merito agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, poi, la suprema Corte ha richiamato l’importante principio in base al quale, ai fini della attività di valutazione e di coordinamento e cooperazione connessa al rischio interferenziale di cui all’art. 26, così come aveva già avuto modo di esprimersi in una precedente sentenza, la n. 44792 del 9/11/2015 della IV Sezione penale commentata dallo scrivente (L’interferenza fra imprese che operano nello stesso luogo di lavoro) e pubblicata sul quotidiano del 07/03/2016, occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro (contratto di appalto, d'opera o di somministrazione), ma all'effetto che da tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza e coesistenza di più organizzazioni, che genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni.

  

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Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale. ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del gestore di un teatro, del datore di lavoro di una ditta appaltatrice incaricata della messa in scena di uno spettacolo e del datore di lavoro di un’impresa subappaltatrice, incaricata dei lavori di facchinaggio necessari per l'allestimento del teatro, in ordine ai reati contravvenzionali ascritti perché estinti per prescrizione e ha sostituito nei confronti del gestore la pena detentiva comminata dal Tribunale con quella pecuniaria per l'ammontare complessivo di euro 45.000. Ha confermata invece la condanna comminata nei confronti degli altri due imputati alla pena di sei mesi di reclusione nonché a risarcire in solido i danni patrimoniali alla parte civile costituita, danni da liquidarsi in separata sede.

 

Gli imputati erano stati condannati per avere cagionato al lavoratore infortunato. in cooperazione colposa tra loro, per colpa generica e in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, lesioni gravi, giudicate guaribili oltre i 40 giorni, a seguito di una caduta nell'apertura della buca d'orchestra, profonda 2,5 metri e larga quanto il palcoscenico e che era priva di adeguata protezione, mentre, nell'ambito delle sue mansioni, stava trasportando un pesante baule. In particolare, agli imputati si contestava la violazione dell'art. 26 comma 2 lett. a e b) e dell'art. 55 comma 5 lett. d) del D. Lgs n. 81/2008 in quanto ciascuno, nella propria qualità aveva omesso di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, di provvedere ad un'opportuna e necessaria dettagliata informazione reciproca riguardante gli specifici rischi dell'ambiente di lavoro, con particolare riferimento al pericolo di caduta dall'alto dei lavoratori operanti sul palcoscenico del teatro a ridosso della buca di orchestra e a porre in essere un sistema coordinato di misure di protezione contro tale rischio, per rendere sicuro il movimento ed il transito dei lavoratori che vi operavano, omettendo di realizzare una dovuta azione di coordinamento e di vigilanza tra le imprese al fine di eliminare i rischi interferenziali e di adottare le misure tecniche organizzative volte a evitare che i lavoratori potessero infortunarsi.

 

L'infortunio secondo la ricostruzione concorde dei Giudici di merito, peraltro non contestata dalle parti, era avvenuto nel mentre il lavoratore stava trasportando impegnando una passerella che collegava la platea con il palcoscenico, risultata priva di un’idonea protezione, un pesante baule allorquando perso l’equilibrio era caduto nella buca procurandosi delle lesioni gravi.

 

I Giudici del merito avevano dato rilievo, nella individuazione delle posizioni di garanzia, a un contratto, denominato accordo di rappresentanza teatrale, concluso tra il gestore e la ditta appaltatrice finalizzato alla concessione del teatro per la realizzazione di tredici repliche di uno spettacolo. Gli stessi Giudici avevano ritenuto che i due contraenti avevano realizzato una vera e propria cogestione della complessa attività di rappresentazione dello spettacolo, il gestore quale quale committente, mettendo a disposizione il teatro e garantendone l'agibilità e la sicurezza e l'appaltatore che si era obbligato a porre in essere le necessarie misure di sicurezza per l'allestimento dello spettacolo, comprensivo delle operazioni di smontaggio e montaggio, volte a garantire l'incolumità del pubblico, di terzi, del personale proprio che di quello appositamente contrattualizzato, anche in appalto, impegnandosi ad assumere e adottare le procedure di cui all'art. 26 e quelle contemplate dal titolo IV del D. Lgs n. 81/2008, con oneri di informazione nei confronti dell'organizzatore.

 

Il ricorso per cassazione e le motivazioni

Avverso la sentenza della Corte di Appello l’appaltatore hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei propri difensori, sia l’appaltatore che il subappaltatore. L’appaltatore ha chiesto l'annullamento della sentenza e ha articolato il ricorso con alcune motivazioni. Lo stesso ha sostenuto che il documento di valutazione dei rischi scaturenti dalla interferenza delle lavorazioni lascia immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione della prevenzione dei propri rischi specifici: nel caso in esame si era trattato della scelta operativa posta in essere da una delle aziende coinvolte nell'utilizzo della passarella per spostare la cassa non connessa ai rischi interferenziali e alla mancata ottemperanza di un obbligo di collaborazione e coordinamento. Ha sostenuto, altresì, il ricorrente che la responsabilità dell'infortunio secondo la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata era da attribuire in via prioritaria all’impresa subappaltatrice di facchinaggio che doveva assicurare un'altra via d'accesso al proscenio e comunque una diversa protezione alla passarella di passaggio sopra la buca e al gestore del teatro che doveva informare sulla presenza della buca d'orchestra e sui rischi connessi e comunque approntare una rete di protezione efficace.

 

Il datore di lavoro della ditta subappaltatrice invece nel proprio ricorso si è lamentato che l'evento era stato causato esclusivamente dalla circostanza che la rete posta a protezione della buca d'orchestra era mal collocata nonostante durante il sopralluogo sembrasse salda, ancorata ai muri mediante fermi avvitati. Ha sostenuto, altresì, che la struttura metallica faceva parte del teatro, che era presente già prima dell'allestimento dello spettacolo e che è stato erroneamente ritenuto sussistente il rischio interferenziale che non è rilevante nella fattispecie stante l'assenza di un nesso di causalità.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

I ricorsi sono stati ritenuti inammissibili dalla Corte di Cassazione in quanto manifestamente infondati essendo state reiterate nello stesso delle lamentele già prospettate in appello. La suprema Corte ha evidenziato in premessa che il sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica riguarda anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a singole imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda medesima. Grava quindi sul datore di lavoro committente l'obbligo di valutare i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all'interno di un'area avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

 

La suprema Corte a tal proposito ha ricordato che, se sono più i titolari della posizione di garanzia come nel caso in esame, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia e ancora che “quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 comma primo cod. pen.”.

 

Ha precisato ancora la Sez. IV che, ai fini della attività di valutazione di coordinamento e cooperazione connessa al rischio interferenziale di cui all’art. 26 del D. Lgs n- 81/2008, occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro (contratto di appalto, d'opera o di somministrazione) ma all'effetto che da tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza e coesistenza, come nel caso in esame, di più organizzazioni, che genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni. La Corte territoriale quindi, secondo la Cassazione, ha correttamente e coerentemente applicato i principi giuridici sopra esposti, avendo considerato nella individuazione del determinismo causale le condotte omissive delle doverose misure di prevenzione facenti capo ai titolari delle posizioni di garanzia.

 

Con riferimento al ricorso presentato dall’appaltatore la suprema Corte ha evidenziato che secondo l’accordo raggiunto con il gestore del teatro era stato convenuto che lo stesso avrebbe assunto l'impegno relativo alle misure di sicurezza in materia edilizia antincendio e pubblica sicurezza; l’impresa appaltatrice si obbligava ad adottare le misure di sicurezza necessarie a garantire l'incolumità del pubblico, del personale dell'organizzazione e del proprio, di terzi in genere contro ogni eventuale danno diretto e/o indiretto che potesse verificarsi in occasione o durante l'allestimento, lo svolgimento dello spettacolo, il disallestimento o lo smontaggio, la riconsegna, per effetto di personale proprio o contrattualizzato anche in appalto. La stessa impresa appaltatrice era tenuta ad adottare le idonee procedure di sicurezza in attuazione dell'art. 26 e quelle contemplate nel titolo IV del D. Lgs n. 81/2008 informando sempre l'organizzatore.

 

Era stato accertato e sostanzialmente non contestato, ha osservato la suprema Corte, il difetto da parte dei titolari delle posizioni di garanzia, e in specie dell'appaltatore delle misure organizzative, dì coordinamento e di un'adeguata informazione e formazione reciproca sui rischi e le criticità sicuramente prevedibili che si potevano verificare nelle operazioni attinenti all'allestimento del teatro, connesse con la presenza della buca d'orchestra e con i pericoli di caduta dall'alto durante le attività di trasporto di materiali pesanti che transitavano su una passarella priva di parapetti. Erano state accertate in definitiva omissioni di cooperazione, coordinamento informazione che hanno dato luogo alla contestazione dei reati contravvenzionali di cui ai capi di imputazione.

 

In merito infine al ricorso del datore di lavoro dell’infortunato i Giudici di merito, ha osservato la suprema Corte, hanno evidenziato le omissioni nell'adozione delle doverose cautele, imposte dagli artt. 64 e 68 del D. Lgs n. 81 del 2008, cui lo stesso era tenuto, volte a garantire e prevenire infortuni e danni alla integrità fisica dei lavoratori. Nel caso particolare il ricorrente avrebbe dovuto impedire al proprio dipendente di transitare con un carico pesante sulla passarella priva di parapetto e con pericolo di caduta dall'alto e pretendere, una volta verificato il rischio, che fosse garantita una idonea rete protezione o comunque individuata un'altra via di accesso, così come previsto dal DVR in cui espressamente si affermava che tutte le zone di intervento da parte degli operatori di altezza pari o superiori a m 1,50 da terra dovevano essere protette con parapetti anticaduta di altezza non inferiore a un metro e con luce libera tra i traversi non superiore a 50 cm.

 

La Corte di Cassazione. in definitiva, ha dichiarati inammissibili i ricorsi e di conseguenza ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 2000 euro ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile costituita.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 29442 del 23 ottobre 2020 (u. p. 06 ottobre 2020) -  Pres. - Ciampi - Est. Ferranti – P.M. Pinelli - Ric. A.L.A. e F.M.. - Quando l’obbligo di impedire un evento ricade su più persone il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per il mancato intervento di un altro soggetto ugualmente obbligato.




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