Sui diritti del lavoratore anche in caso di imprudenza
Con Sentenza n. 7649 del 19.03.2019, la Cassazione ha ribadito che, in materia di infortuni sul lavoro, il comportamento colposo del dipendente può ridurre o eliminare, se esclusiva, la responsabilità dell'imprenditore, facendo venir meno il diritto dell'infortunato a richiedere il risarcimento del danno differenziale nei confronti del datore, ma non esclude l'operatività dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione INAIL.
Il fatto
Il lavoratore - infortunatosi durante un'ispezione, per effettuare la quale non aveva seguito il percorso abituale ma si era introdotto all'interno di un cantiere terzo rispetto alla struttura organizzativa aziendale - ricorre in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'infortunio da parte della società datrice.
In particolare, per recarsi presso alcune vasche di decantaggio al fine di ispezionare le valvole ed i rubinetti di chiusura, anzichè seguire il percorso usuale, si era introdotto all’interno del cantiere allestito dall’impresa XXX che stava procedendo ad opere di manutenzione straordinaria (sabbiatura) delle cisterne di raccolta rifiuti, delimitato da bancali e da un nastro bianco e rosso, da cui le valvole potevano comunque essere viste e, mentre le stava esaminando, era caduto nella cisterna a causa di un taglio presente nel vascone.
Successivamente la Corte d’Appello accoglie la domanda del lavoratore sostenendo che la condotta tenuta dal dipendente non poteva configurarsi come rischio elettivo, tale da interrompere il nesso di causalità tra l'infortunio e lo svolgimento dell'attività lavorativa e da escludere, quindi, l'indennizzabilità.
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La sentenza
La Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello, sottolinea che il dipendente ha diritto a vedersi risarcito il danno conseguente all’infortunio, ogniqualvolta lo stesso è avvenuto in occasione di lavoro.
Nella predetta nozione rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, ivi compresi gli spostamenti spaziali, con l'unico limite del rischio elettivo.
Secondo l'ordinanza il rischio elettivo delimita l'ambito della tutela assicurativa, viene integrato in presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive, posto in essere dal prestatore al fine di soddisfare impulsi meramente personali, con conseguente elisione del nesso di derivazione dell’infortunio con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Secondo la Suprema Corte tale comportamento colposo del lavoratore può ridurre oppure esimere, se esclusivo, la responsabilità dell'imprenditore, escludendo il diritto dell'infortunato al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro e, di conseguenza, il diritto dell'INAIL di esercitare l'azione di regresso nei confronti del datore.
Tuttavia, esso non comporta, di per sé, l'esclusione dell'operatività dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione gestita dall'INAIL, ai sensi del Testo Unico D.P.R. n. 1124/1065, posto che la stessa ha la finalità, in armonia con gli artt. 32 e 38 della Cost., di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (anche da quelli derivanti da colpa) e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono derivate.
Su tali fondamenti i giudici di legittimità hanno ritenuto insussistente nel caso di specie l’ipotesi del rischio elettivo, confermando così il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuto dalla società datrice il risarcimento del danno derivantegli dall’infortunio subito sul lavoro.
Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista
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