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Sui criteri di individuazione dei rischi interferenziali

Sui criteri di individuazione dei rischi interferenziali
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

02/07/2018

Il rischio interferenziale si deve ricondurre non solo al contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro ma anche alla mera coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni di lavoro.

Torna a fornire la Corte di Cassazione in questa recente sentenza chiare indicazioni sui criteri in base ai quali individuare il rischio di interferenza fra le varie imprese o lavoratori autonomi che si trovano ad operare nello stesso luogo di lavoro, individuazione che, come è noto, è fondamentale per le azioni di prevenzione da realizzare nell’ambito degli appalti interni di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. allorquando tali imprese appaltatrici o lavoratori autonomi si trovano a svolgere la loro attività nell’azienda del committente datore di lavoro o in una sua singola unità produttiva nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima. Lo aveva già fatto più volte precedentemente (si cita una per tutte la sentenza n. 44792 del 9 novembre 2015 Sez. IV penale commentata dallo scrivente sul quotidiano del 7/3/2016).

 

Il rischio interferenziale, ha sostenuto la suprema Corte nella sentenza che ora si commenta, si deve ricondurre non solo al contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche alla mera coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni di lavoro apparendo elemento rilevante in tal caso il potere di interferenza dell’appaltatore.

 

 

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Il fatto e l’iter giudiziario

La Corte di Appello ha confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti del comandante di un’imbarcazione e del coordinatore dei lavori di allestimento per conto della ditta appaltatrice oltre che nei confronti del responsabile civile (non ricorrente) in relazione al reato previsto dagli artt. 589, commi 1 e 2, cod. pen. per avere cagionato per colpa il decesso di un marinaio dell’imbarcazione. Al comandante era contestato di avere cagionato la morte del membro dell'equipaggio che, mentre eseguiva dei lavori di manutenzione dell'imbarcazione, che si trovava a secco, era precipitato a terra dalla prua della nave e, più in particolare, di aver dato disposizioni ai membri dell'equipaggio circa le opere di manutenzione da svolgere sull'imbarcazione stessa senza adottare alcuna precauzione, in violazione dell'art. 16 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e degli artt. 8 e 27 del D.P.R. 27 aprile 1955, n.547, atta ad impedire la caduta dall'alto dell'equipaggio, che si trovava a prua della nave a sette metri da terra, trascurando che il ponteggio fosse stato montato a cm 60 dal bordo destro del ponte di prua della nave, che nessuna protezione laterale fosse presente sul bordo destro del ponte di prua, che la situazione di pericolo non era segnalata e che la presenza di teli di nylon, apposti per evitare la dispersione di gas e vapori durante le operazioni di verniciatura, occultasse la situazione di pericolo conseguente alla distanza del ponteggio ed all'assenza di protezione laterale.

 

Al coordinatore dei lavori era stato contestato di avere cagionata la morte del marinaio per non aver promosso, in violazione degli artt.7, comma 3, e 89, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, pur in presenza di lavoratori di diverse imprese che contemporaneamente prestavano attività lavorativa ed in particolare, in violazione degli artt.16 e 23 del D.P.R. n. 164/1956 e dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n.626/1994, per aver consentito il montaggio del ponteggio in mancanza di un progetto, per non essersi avveduto della situazione di rischio determinata dall'errato montaggio del ponteggio, dall'assenza di protezioni lungo il bordo destro del ponte di prua della nave tali da impedire la caduta dall'alto dei lavoratori e dalla presenza di teli di nylon che rendevano non percepibile la situazione di pericolo di caduta dall'alto.

 

Secondo quanto ricostruito dai giudici la ditta appaltatrice dell'armatore stava eseguendo, al momento dell’infortunio, dei lavori di allestimento unitamente a varie imprese subappaltatrici e più precisamente erano in corso lavori di verniciatura, affidati a una ditta subappaltatrice, e lavori di carpenteria meccanica, affidati ad altra ditta subappaltatrice. Durante i lavori, parte dell'equipaggio era rimasto a bordo e si occupava di attività di ordinaria manutenzione dell’imbarcazione e il marinaio infortunato stava apponendo, per ordine dell’ufficiale superiore del nastro biadesivo per sistemare i teli di cellophane, in precedenza applicati a protezione dell'imbarcazione, in quanto in quel momento due operai della ditta appaltatrice stavano eseguendo lavori di molatura della vetroresina producendo polvere che entrava copiosamente nelle cabine. Il marinaio era caduto nello spazio lasciato libero dal ponteggio, realizzato in quel punto ad una certa distanza dallo scafo, in un varco non facilmente percepibile anche per la presenza di teli antistatici completamente bianchi che avvolgevano l'imbarcazione impedendo una corretta percezione degli spazi.

 

Il ricorso in Cassazione e le motivazioni

Entrambi gli imputati hanno ricorso in Cassazione. Il comandante dell’imbarcazione ha sostenuto che i pochi marinai rimasti a bordo della stessa stavano effettuando lavori di manutenzione alla stregua delle altre imprese e che era da escludere che lo stesso dovesse garantire la sicurezza e la regolarità del montaggio del ponteggio. Al momento dell'infortunio, infatti, il marinaio infortunato stava svolgendo un compito di pertinenza esclusiva dei verniciatori, del tutto estraneo alle sue incombenze, per cui la conclusione alla quale erano pervenuti i giudici di merito era andata in contrasto con la totale assenza di interferenza dell'equipaggio con l'attività in corso da parte delle varie imprese. Lo stesso ricorrente ha ritenuto che  il contenuto della posizione di garanzia del datore di lavoro sia stato indebitamente ampliato fino a renderlo del tutto astratto e privo di significato, posto che l'obbligo di garanzia del comandante si sarebbe dovuto ritenere esaurito nella scelta delle imprese adatte e preparate e nell'affidamento dell'imbarcazione ad un cantiere specializzato tra i più rinomati del mondo, i cui responsabili avevano controllato il ponteggio senza avvedersi di alcuna irregolarità.

 

Il coordinatore dei lavori per conto della ditta appaltatrice, da parte sua, ha contestato che su di lui incombesse l'obbligo di promuovere il coordinamento, posto che tale compito spettava in base all'art.7, comma 3, del D. Lgs. n. 626/94 al datore di lavoro committente, ossia alla società armatrice ed ha evidenziato altresì che l'infortunio non aveva riguardato un'impresa subappaltatrice ma un lavoratore dell'impresa committente. Ha sostenuto ancora che su di lui non incombeva alcun dovere di coordinamento dei marinai, dipendenti del datore di lavoro committente.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Entrambi i ricorsi sono stati rigettati dalla Corte di Cassazione. La stessa, nel fornire le motivazioni del rigetto ha preso lo spunto per esprimersi sul rischio interferenziale e per fornire una interpretazione del concetto di “interferenza”.

 

L’interpretazione del concetto di «interferenza», ha infatti sostenuto la suprema Corte, da cui sorgono gli obblighi di coordinamento e cooperazione, come ricavabili dall'art.7  del D. Lgs. n. 626/1994 (ora art. 26, commi 1, lett. a) e b) e 3 del D. Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla posizione del committente, e comma 2 lett. a) e b) stesso decreto, con riferimento alla posizione dell'appaltatore e del subappaltatore), non viene definita dal testo normativo, ma una sua definizione normativa la si può rinvenire nella Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che l’ha intesa come «circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti». La ratio della norma di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94, ha quindi proseguito la Sez. IV,  è quella di far sì che il datore di lavoro organizzi la prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione, soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla circostanza dovuta alla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa. Se questa è la ratio, ciò che quindi rileva ai fini della normativa di cui all'art. 7 del citato D. Lgs., ha proseguito la suprema Corte, non è solo la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, ma soprattutto l'effetto che tale rapporto crea, cioè l'interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte e per i terzi estranei ai suddetti rapporti che si trovino ad operare nel cantiere. Quindi, anche se si accetta l'interpretazione del concetto di interferenza offertaci dalla richiamata Determinazione n. 3/2008, al fine di individuare i confini della stessa occorre far riferimento alla suindicata ratio per comprendere quando l'interferenza sia rilevante anche ai fini della qualificazione giuridica del fatto.

 

Non solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro”, ha così concluso la Corte suprema, “ma anche la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni; l'elemento rilevante è, in tal caso, il potere di interferenza dell'appaltatore”. Gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 sui datori di lavoro così individuati rappresentano la cifra della loro posizione di garanzia e sono rilevanti anche per delimitare l'ambito della loro responsabilità. L'assolvimento di tali obblighi risponde, infatti, all'esigenza, avvertita come primaria dal legislatore comunitario, al quale si ispira l'attuale normativa antinfortunistica, di gestire preventivamente tale categoria di rischio.

 

A seguito del rigetto dei ricorsi i ricorrenti sono stati quindi condannati al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite nel giudizio di legittimità che ha liquidate in complessivi euro 7.000,00 oltre accessori come per legge.

 

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 9167 del 28 febbraio 2018 (u.p. 1 febbraio 2018) - Pres. Piccialli - Est. Serrao – Ric. V.J.H., G.B..  - Il rischio interferenziale si deve ricondurre non solo al contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro ma anche alla mera coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni di lavoro.



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