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Quando la difesa del datore di lavoro si incentra sui doveri dell’RSPP
Leggendo le sentenze della Suprema Corte sulle responsabilità dei datori di lavoro per infortuni dovuti a carenze nei documenti di valutazione dei rischi, si constata facilmente che i motivi di ricorso di tali soggetti sono spesso basati su argomentazioni difensive secondo cui l’incarico conferito all’ RSPP - interno o esterno che sia - da un lato avrebbe l’effetto di liberarli da qualunque responsabilità in relazione ai contenuti del DVR e, in molti casi, dall’altro comporterebbe che solo alle omissioni dell’RSPP andrebbe ricondotta la responsabilità penale per l’evento verificatosi.
A fronte di tali argomentazioni dei datori di lavoro ricorrenti in Cassazione, la Suprema Corte ribadisce e applica costantemente i principi giuridici che regolano la materia.
Vediamo dunque qualche significativo esempio giurisprudenziale in tal senso.
Partiamo da Cassazione Penale, Sez.IV, 18 maggio 2023 n.21153, con cui la Corte ha confermato la condanna di A., “nella qualità di amministratore unico della Al. Spa e datore di lavoro, in ordine al reato di cui all’art.590 c.p., in danno del dipendente B.”
In particolare, era accaduto che “B., dipendente Al. Spa, con mansioni di carrellista il … era intento a sistemare una catasta di bancali che non era stata ben impilata, quando tale catasta era rovinata al suolo e lo aveva colpito alla spalla cagionandogli lesioni […] da cui era derivata una malattia della durata superiore a 40 giorni.”
All’imputato è stato contestato il fatto di “non avere valutato il rischio inerente la realizzazione della catasta dei bancali.”
Con un unico motivo di ricorso, A. ha addotto quale argomentazione difensiva il fatto che lui “aveva nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (C.), sicché la responsabilità in ordine all’infortunio avrebbe dovuto essere individuata in capo a quest’ultimo, soggetto che opera per conto del datore di lavoro e lo deve mettere in condizione di adempiere agli obblighi su di lui gravanti.”
Secondo il datore di lavoro ricorrente, “il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione era tenuto ad effettuare la formazione nei confronti dei dipendenti e a valutare i rischi collegati alla specifica attività lavorativa e alla stesura del relativo documento.”
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di A. in quanto manifestamente infondato.
La Corte chiarisce che “la doglianza del ricorrente attiene al tema della responsabilità del datore di lavoro, in relazione ad infortunio collegato ad omessa valutazione del rischio, in rapporto alla attività di collaborazione nella redazione del DVR cui è tenuto, per espressa disposizione normativa, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.”
Sotto tale profilo, la Cassazione precisa che “la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della struttura aziendale, finalizzata alla individuazione degli strumenti cautelari atti a governarli con la correlata redazione di un documento che contenga tali valutazioni e prescrizioni, rientra fra gli obblighi fondamentali che gravano sul datore di lavoro: si tratta di adempimento personalissimo che ai sensi del D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, art.17, comma 2, il datore di lavoro non può delegare.”
La Corte prosegue: “tuttavia lo stesso D.Lgs.n.81 del 2008, all’art.29, prevede che alla redazione del documento di valutazione dei rischi collaborino alcune figure dotate di specifiche competenze tecnico scientifiche, ovvero il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione ed il medico competente che sono tenuti a conferire al datore di lavoro le informazioni e le indicazioni appropriate, quanto all’analisi e alla gestione del rischio.”
Dall’altro lato, “il garante [datore di lavoro, n.d.r.], da parte sua è tenuto a fornire a tali collaboratori informazioni inerenti alla gestione dell’impresa, per ciò che attiene alla natura del rischio, alla organizzazione del lavoro, alle misure di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.18, comma 2.”
Ciò premesso, “a fronte di tale quadro normativo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” (si veda, su questo, il precedente contributo “RSPP e delega di funzioni: evitiamo fraintendimenti”, pubblicato su PuntoSicuro del 9 marzo 2023 n.5346).
A questo punto la Suprema Corte sottolinea che, “con riferimento agli infortuni che siano da ricollegare alla mancata valutazione del rischio ovvero alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque, essere configurata in capo al datore di lavoro.”
Dal canto suo, “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione. (Sez.4 n.24822 del 10/03/2021, Solari, Rv.281433)”.
Inoltre, la Cassazione chiarisce che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate (Sez.4, n.49761 del 17/10/2019, Moi, Rv.277877).”
La Suprema Corte ha confermato così la responsabilità del datore di lavoro A., in quanto soggetto che, pur “tenuto in ragione di tale qualità alla redazione del DVR, non aveva preso in considerazione il rischio in ordine al pericolo di caduta di materiali dall’alto e in ordine alle modalità di realizzazione delle cataste di bancali, che, come riferito dal teste dello E., venivano abitualmente impilati, senza nessun tipo di regola, in locali ove transitavano carrelli elevatori.”
In conclusione, “nel caso di specie l’infortunio è stato ricondotto causalmente ad una carente valutazione del rischio collegato alle mansioni svolte dal lavoratore dipendente: la valutazione del rischio è, come visto, funzione tipica del datore di lavoro, non delegabile neppure attraverso il conferimento di una delega di funzioni ad altro soggetto e le eventuali carenze nell’attività di collaborazione alla redazione del DVR da parte del RSPP possono, al più, comportare una responsabilità concorrente, ma non esclusiva, di quest’ultimo.”
Passiamo ora ad esaminare Cassazione Penale, Sez.IV, 15 aprile 2024 n.15406 (in materia di individuazione dei dispositivi di protezione individuale), con cui la Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro A. per un infortunio “all’interno di uno stabilimento produttivo di manufatti in alluminio della Srl T.P.”
In particolare era accaduto che, “mentre l’operaio B. era intento a raccogliere le impurità dell’alluminio in fusione (c.d. “scorificazione”) all’interno di un forno che era aperto adoperando un mestolo metallico, la immersione del mestolo nell’alluminio fuso a 700 gradi ha prodotto una violenta reazione chimica con conseguente proiezione di schizzi di metallo fuso sul viso e sul corpo dell’uomo e causazione di ustioni di secondo grado alle mani e di ustioni di primo grado al volto, all’addome ed agli arti inferiori”.
Nello specifico, “si è ritenuto che le dotazioni lavorative di sicurezza fornite non fossero adeguate, indossando guanti in pelle con resistenza meccanica ma non al calore ed alti soltanto sino al polso, grembiule e pantaloni della tuta in tessuto di cotone, anziché indumenti “alluminizzati”, ed occhiali da lavoro, ma non già protezioni del viso e del capo quale una visiera con calotta”.
Conseguentemente, “si è riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro, cioè dell’odierno imputato in quanto legale rappresentante della Srl “T.P.”, in relazione alla violazione dell’art.77, comma 3, del d.lgs.9 aprile 2008, n.81, secondo cui il datore di lavoro deve fornire al lavoratore i dispositivi di protezione individuale (acronimo: D.P.I.) conformi ai requisiti di cui all’art.76 del d.P.R. n.81 del 2008, ossia, tra l’altro, adeguati ai rischi da prevenire e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, mentre nel caso di specie ciò non è avvenuto, non essendovi al momento dell’infortunio indumenti protettivi adeguati in azienda.”
Ancora, “si è ritenuto non essere interruttiva del nesso causale la non idonea preparazione del mestolo, che non era stato sufficientemente scaldato prima di essere immerso nel metallo fuso, onde eliminare ogni traccia di umidità dallo strumento, da parte del lavoratore infortunato, poiché la eventuale negligenza del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro che non abbia posto in essere tutte le cautele necessarie a “governare” il rischio prodotto da una determinata lavorazione e anche dalla eventuale imprudenza del lavoratore.”
Il datore di lavoro A. ha ricorso in Cassazione, affermando che “dalla motivazione della sentenza non si ricava in alcun modo la certezza che l’imputato potesse essere a conoscenza che il tipo di dispositivi individuali di protezione concretamente utilizzati in azienda non fosse adeguato a proteggere il lavoratore per l’evenienza di schizzi di alluminio fuso: infatti - si sottolinea - dall’istruttoria […] è emerso che il datore di lavoro si era avvalso di un professionista tecnico esterno all’azienda, l’ing. C. [che era nominato RSPP, n.d.r.], per elaborare il documento di valutazione del rischio e che la valutazione del rischio era aggiornata a dicembre 2015, cioè a pochi mesi prima dell’infortunio.”
Dunque, “ad avviso del ricorrente, dall’istruttoria sarebbe emerso che i dispositivi forniti sarebbero stati, in realtà, idonei rispetto al rischio presente in azienda, anche rispetto all’eventuale contatto con il metallo fuso, che i guanti del tipo di quelli indossati dalla persona offesa in effetti proteggevano dal calore per un breve lasso di tempo e che da anni in azienda si operava con quel tipo di protezioni senza che fosse mai accaduto alcun infortunio.”
Ed inoltre, sempre secondo l’imputato, “abiti altamente protettivi e il casco avrebbero potuto limitare i movimenti dell’operaio e, non essendo traspiranti, avrebbero provocato la eccessiva sudorazione del lavoratore, già esposto al calore, specialmente d’estate, e persino lo svenimento.”
La Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro A..
La Corte sottolinea che nella “sentenza del Tribunale si legge che proprio l’ing. C., RSPP del servizio di prevenzione e protezione, ha precisato che era necessario che l’operaio indossasse una tuta integrale ed ignifuga che ne proteggesse il corpo dal contatto con il materiale incandescente, oltre ai guanti, esprimendo poi la propria - squisitamente soggettiva - opinione che i guanti in concreto indossati nell’occasione potevano andare bene, se vi fosse stato un contatto con il calore di durata molto [breve] e che d’estate la tuta integrale avrebbe potuto creare problemi di sudorazione, cadute e persino svenimento”.
Secondo la Corte, “il motivo [di ricorso, n.d.r.] sottende l’assunto difensivo che l’obbligo di sicurezza sia delegabile a figura tecnicamente attrezzata, essendo stato nel caso di specie incaricato un ingegnere della elaborazione e redazione del documento di valutazione del rischio (cfr. p.9 del ricorso): l’affermazione impone qualche precisazione, a partire dal richiamo, da parte del Collegio, al principio di diritto già affermato da Sez.4, n.43350 del 05/10/2021, Mara, Rv.282241, secondo cui “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l’adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell’analisi dei rischi o nell’identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione”.
Quest’ultima pronuncia citata dalla Cassazione è una “sentenza resa in una vicenda in cui è stato rigettato il ricorso avverso sentenza di merito che ha condannato un datore di lavoro per l’omicidio colposo di un dipendente a seguito di un tragico infortunio avvenuto all’interno di una fonderia ed in cui era emerso essere stato - sì - correttamente individuato nel D.V.R. (documento di valutazione del rischio) un determinato rischio ma era stata prevista una procedura inadeguata, siccome insicura, per prevenire lo stesso.”
Tornando al caso di specie oggetto della sentenza sui DPI in commento, per quanto riguarda il parere fornito dall’RSPP, per la Corte “affinché possa escludersi la colpa soggettiva del datore di lavoro che si sia avvalso di “saperi esperti” per la individuazione del rischio e delle modalità per prevenirlo, è necessario che l’informazione fornita dal tecnico non sia verificabile dal datore di lavoro tramite le proprie competenze e la ordinaria diligenza.”
Una circostanza, questa, che “nel caso di specie non può ritenersi, in quanto […] guanti in pelle, peraltro alti solo sino al polso, grembiule e pantaloni della tuta in cotone, anziché indumenti “alluminizzati”, e occhiali da lavoro senza calotta che protegga il viso ed il capo non erano, con intuitiva evidenza, idonei a riparare il corpo da pericolosi schizzi di alluminio fuso a 700 gradi.”
Pertanto, “il datore di lavoro ha il dovere di rilevare eventuali rischi non evidenziati dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero l’adeguatezza della modalità di prevenzione dei rischi pur in effetti correttamente individuati, ove ciò emerga con la ordinaria diligenza sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza nel caso di specie: il rischio, correttamente individuato, di ustione da metallo fuso non è contenibile mediante materiali quali pelle o cotone ma tramite indumento alluminizzato”.
Se si ragionasse diversamente, a parere della Corte, “si rischierebbe di giungere ad ammettere una possibilità concreta di traslazione di responsabilità datoriale, che è invece estranea al sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro (art.17 del d.lgs. n.81 del 2008), mentre una saggia e prudente applicazione del discrimine indicato (tramite la valorizzazione di conoscenze, anche tecniche, diffuse, ove eventualmente esistenti, e della ordinaria diligenza) può contribuire al raggiungimento di risultati in cui, esclusi automatismi decisori, l’affermazione del diritto si coniughi con la soluzione secondo giustizia del caso concreto.”
Infine, con Cassazione Penale, Sez.IV, 1° giugno 2017 n.27516, la Corte ha confermato la condanna di T.A.P.L., quale consigliere delegato della F. & R. Metallindustrie s.r.l. per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione antiinfortunistica e con colpa aggravata dalla previsione dell’evento, “per avere provocato a RA.M. una lesione personale consistente nella subamputazione del dito 2 mano sinistra”.
In primo grado era stato condannato - oltre al datore di lavoro - anche l’ RSPP F.G. della medesima società, per “avere omesso di individuare i rischi connessi alla predetta macchina pressa piegatrice e di elaborare le misure preventive e protettive relative al macchinario e le relative procedure di sicurezza.”
Al consigliere delegato T.A.P.L. era stato invece contestato di avere “omesso di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni e quindi idonee ai fini della salute e della sicurezza in quanto la macchina piegatrice orizzontale idraulica di marca Eurornac mod. PB350S - sulla quale è incorso l’incidente al lavoratore RA.M. - era priva di dispositivi che impedissero alle mani dei lavoratori di venire a contatto con i movimenti del punzone”.
La Corte d’Appello ha assolto l’RSPP F.G. perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la condanna di T.A.P.L.
Quest’ultimo ha ricorso in Cassazione, lamentando che “l’individuazione dell’imputato T.A.P.L. quale titolare di una posizione di garanzia in materia antinfortunistica e di responsabile per l’infortunio occorso è frutto di una erronea interpretazione della legge penale e delle altre norme giuridiche previste dal TU 81/08, con ulteriore travisamento del fatto che l’imputato fosse, appunto, il vertice del sistema di sicurezza sul lavoro della società F. & R. Srl, posto che nel DVR aziendale la figura dell’AD o CEO, non è nemmeno presa in considerazione ed anzi il documento manchi dell’individuazione dei ruoli dell’organizzazione aziendale che debbono provvedere all’adozione delle misure di sicurezza”.
L’imputato ha fatto presente che “nel DVR a pagina 2 si elencano tutti i soggetti coinvolti nel “sistema sicurezza” tra i quali figurano il datore di lavoro, il RSPP, il rappresentante delegato dal datore di lavoro, il referente interno per la sicurezza, ma non figura affatto l’AD.”
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di T.A.P.L. e, inoltre, ha respinto il ricorso del P.M. avverso l’assoluzione dell’RSPP F.G., dal momento che “il DVR predisposto dall’imputato conteneva sufficiente indicazione ed individuazione del rischio presente nel reparto laddove veniva indicato un rischio per la pericolosità intrinseca delle presse aggravato dalla inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge, valorizzando in tal senso le testimonianze rese da Z.M. e Z.C.”
Inoltre, “la Corte territoriale ha incensurabilmente ritenuto che «può affermarsi che attraverso il DVR vi è stata segnalazione al datore di lavoro idonea a sollecitarne i poteri di intervento per eliminare la situazione di rischio, sollecitazione alla quale il datore di lavoro non ha evidentemente reagito».”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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