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Quando si imputa al preposto l’infortunio di un altro preposto formato
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 19 gennaio 2026 n.1909, la Corte si è pronunciata sulle responsabilità del preposto A. per il reato di lesioni personali colpose ai danni della lavoratrice B. con mansioni di carrellista.
Il Tribunale in primo grado aveva assolto il preposto A. per tale reato, ma la Procura della Repubblica ha proposto appello avverso tale sentenza assolutoria.
La Corte d’Appello, rilevato che “la sentenza di proscioglimento relativa a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa è inappellabile, ha trasmesso il ricorso alla Corte di Cassazione”, la quale ultima ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la sentenza di assoluzione di A.
L’imputato “era stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto dagli artt.81 e 590, commi 2 e 3 cod. pen. in quanto, quale preposto alla sicurezza e responsabile di produzione del reparto lavorazione fresco, nonché responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Ditta P., Società Cooperativa agricola, aveva cagionato a B., dipendente della ditta assunta con la mansione di carrellista, lesioni personali gravi consistite in trauma da schiacciamento di entrambe le mani con ampia ferita profonda ed esposizione ossea e tendinea del primo raggio della mano destra con prognosi di trenta giorni, successivamente prolungati per un totale di n.70 giorni”.
Ad A. era stato contestato un profilo di “colpa consistita in negligenza, imperizia, imprudenza, nonché specificamente nell’aver omesso di segnalare al datore di lavoro ex art.19, lett.f), D.Lgs.n.81 del 2008 che il carter di protezione dei rulli del nastro trasportatore era smontato e di non aver richiesto la ricollocazione dello stesso prima che fosse messo in funzione il nastro medesimo.”
Nello specifico, si era verificato che “la donna era intervenuta con un legnetto sul nastro trasportatore del bunker n.9 della linea di asciugatura delle cipolle, che si era fermato per accumulo di foglie e sul quale non vi era il carter di protezione dei rulli, e, una volta che il nastro era ripartito, aveva trascinato le mani della lavoratrice nella zona di contatto tra il nastro ed il rullo, così provocandone le lesioni dianzi descritte.”
A questo punto, “le colleghe presenti, sentendo le urla della stessa, azionavano il pulsante di emergenza bloccando l’impianto.”
Dopo poco più di un mese dall’evento, “l’Asl di I. effettuava un sopralluogo presso lo stabilimento e dall’esame delle fotografie scattate sul posto si accertava che l’area del rullo era accessibile solo abbassandosi ed infilandosi al di sotto, passando per un pertugio tra il macchinario ed il muro di altezza inferiore ad un metro.”
L’organo di vigilanza, in tale occasione, “accertava altresì che l’assenza del carter era temporanea e legata ad interventi di manutenzione programmata avviata proprio nei giorni del sinistro ed infatti, su segnalazione dell’odierno imputato, si era rilevata l’inefficienza del nastro trasportatore con avviso al manutentore e ne era già stato ordinato uno nuovo, circostanza nota a tutti.”
Da un’analisi condotta sull’“organizzazione del lavoro nello stabilimento, emergeva che le mansioni erano definite con precisione, distinguendosi quindi i compiti specifici dei carrellisti, come la B., da quelli delle operatrici addette alla cernita da quelli dei manutentori, i quali avevano la responsabilità di intervenire in caso di guasti o blocchi dei macchinari, mentre la supervisione generale spettava ai preposti, ovvero l’odierno imputato, non risultando invece lo stesso, come originariamente contestato, responsabile della produzione e della sicurezza del reparto.”
La Cassazione chiarisce, poi, che “parimenti dall’organigramma aziendale emergeva che la B. non era solo carrellista ma anche lei preposta per la sicurezza nell’area della movimentazione, cosicché la stessa era stata formata non solo come mera lavoratrice ma anche quale soggetto responsabile rispetto agli altri lavoratori, come confermato dalla documentazione prodotta in giudizio attestante la formazione ricevuta che comprendeva anche l’uso dei macchinari.”
Fatte tali premesse sotto il profilo della ricostruzione degli eventi, vediamo sulla base di quali valutazioni il Tribunale in primo grado aveva assolto il preposto A. e per quali motivi, successivamente, con la pronuncia in commento la Cassazione ha emanato una sentenza di segno opposto, accogliendo (con rinvio) il ricorso della Procura.
La Corte premette anzitutto che il Tribunale, “ritenuti dati certi che il malfunzionamento del nastro era stato segnalato e che l’area in cui si collocava il rullo era difficilmente accessibile e visibile, circostanza questa che ha impedito all’odierno imputato sia di accorgersi della mancanza del carter sia del fatto che la B. si era portata proprio nell’area del macchinario, ha ritenuto che la condotta della lavoratrice potesse ritenersi del tutto eccentrica, tanto da interrompere il nesso causale tra eventuali omissioni imputabili al A.A. e l’evento lesivo.”
In buona sostanza, il Giudice di primo grado ha ritenuto la condotta della B. abnorme, esorbitante dall’area di rischio che il preposto A. era chiamato a governare in virtù del suo ruolo e dunque tale da escludere la responsabilità di quest’ultimo.
Sempre il Tribunale - precisa la Cassazione - “ha quindi qualificato il comportamento della medesima [la lavoratrice B., n.d.r.], considerato altresì che la stessa non era solo lavoratrice ma anche preposta, come abnorme, collocandosi quindi del tutto al di fuori del ragionevole prevedibile ed interrompendo così il nesso di causalità necessario per l’integrazione della fattispecie di reato contestata.”
Di conseguenza, “sulla scorta di tale ragionamento il Tribunale concludeva, pertanto, con l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste.”
La Suprema Corte, di diverso avviso rispetto al Tribunale, ricorda che “la c.d. abnormità della condotta del lavoratore negli infortuni sul lavoro consiste, secondo l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ed in particolare di questa Sezione, nella esorbitanza della condotta del lavoratore, il quale agisce ponendo in essere comportamenti che fuoriescono dalla sfera di governo del datore di lavoro, innescando un rischio eccentrico.”
Secondo tale orientamento, dunque, il datore di lavoro - e, per estensione, il dirigente e il preposto, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze - “è quindi esonerato da responsabilità quando il comportamento del lavoratore, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro” (su questo punto, rinvio al precedente contributo “ Quando il comportamento del lavoratore è “imprevedibile”?”, pubblicato su PuntoSicuro del 29 giugno 2017 n.4041).
In altri termini - prosegue la Corte - “il confine tra esorbitanza della condotta del lavoratore e sfera di rischio governata dal datore di lavoro è comunque segnato dalla regola per cui il datore di lavoro deve farsi carico di neutralizzare i comportamenti imprudenti e negligenti del lavoratore rientranti in un ambito di ragionevole previsione, adottando tutte le cautele necessarie.”
Ciò sul presupposto che “la normativa antinfortunistica tutela i lavoratori anche contro eventuali loro atti di imprudenza o distrazione.”
In tal senso, “non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente e imprudente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”.
Ne consegue, pertanto, che “una condotta, anche avventata, del lavoratore se realizzata mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocata come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro”.
Nel caso di specie oggetto della sentenza, la Suprema Corte, applicando tali principi, ha ritenuto che il Tribunale abbia erroneamente qualificato “la condotta della B., la quale al fine di ovviare al blocco del nastro trasportatore a causa di un accumulo di foglie di cipolla, aveva usato un legnetto per rimuovere l’ostruzione che in assenza di carter aveva rimesso in moto il nastro così schiacciandole le mani”, come “imprudente e come tale abnorme.”
A parere della Cassazione, infatti, la sentenza di primo grado avrebbe errato nella qualificazione, “non tenendo in alcun conto che detta condotta, posta in essere dalla B., nell’adempiere alle sue mansioni di carrellista, si collocava nell’alveo della sfera di rischio governata dal datore di lavoro e non si riferiva ad un rischio eccentrico ed estraneo alle mansioni svolte, così in sostanza equiparando una condotta imprudente ad una condotta abnorme.”
Come già anticipato, la Corte ha annullato la pronuncia assolutoria con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio, dal momento che, “una volta esclusa la ritenuta abnormità della condotta del lavoratore che varrebbe ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta medesima e la responsabilità del datore di lavoro, dovrebbe, pertanto, ritenersi tout court la responsabilità dell’odierno imputato, tenuto in qualità di preposto a promuovere e controllare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative in rapporto all’organizzazione dei dispositivi e delle misure di sicurezza.”
Secondo le indicazioni della Cassazione, il Tribunale (in diversa composizione fisica) nel suo nuovo giudizio sul caso di specie dovrà garantire che vengano “accertatati non solo i profili oggettivi della responsabilità colposa (“competenza” per il rischio specifico concretizzatosi nell’evento; causalità della condotta; nesso di rischio ed evitabilità dell’evento), ma anche i profili di valutazione dell’autoresponsabilità del lavoratore e dell’affidamento del datore, con un ridimensionamento, sempre declinato con riguardo alla fattispecie concreta, dei caratteri di attribuzione di una responsabilità che altrimenti finisce per essere di tipo eminentemente oggettivo.”
Non si dimentichi, infatti, che la responsabilità penale del datore di lavoro per infortuni sul lavoro, così come quella del dirigente e - come in questo caso - del preposto, non può mai assumere i tratti di una responsabilità “oggettiva”, ovvero di mera posizione, bensì deve essere una responsabilità per colpa.
Di conseguenza - precisa la Cassazione - “con riguardo alla vicenda per cui è processo, pertanto, una volta esclusa la qualificazione della condotta della B. come abnorme, il giudice del rinvio dovrà rivalutare la complessiva fattispecie concreta alla luce dei principi evidenziati, tenendo conto del ruolo ricoperto dall’odierno imputato e di quello equiordinato svolto dalla B., delle modalità della condotta della medesima (segnatamente del modo in cui si è portata vicino al nastro trasportatore), dei motivi per cui il carter era stato rimosso nonché del contesto aziendale, onde valutare sia il nesso di causalità che l’elemento soggettivo della colpa contestata all’odierno imputato.”
E’ utile a questo punto richiamare un precedente giurisprudenziale ( Cassazione Penale, Sez.IV, 17 novembre 2016 n.48831) con cui la Suprema Corte, analogamente alla sentenza appena esaminata, si è pronunciata sulle responsabilità (in questo caso però del datore di lavoro) legate all’infortunio occorso ad un preposto, ritenendo - anche in questa situazione - che la condotta tenuta da quest’ultimo non fosse abnorme o imprevedibile.
In questo caso la Cassazione ha confermato la condanna di F.M. per il reato di lesioni personali colpose, “nella sua posizione datoriale, a carico del dipendente F.DP., capocantiere della società Edilizia F.M. e c. s.n.c.”.
L’infortunio si era verificato “in occasione di lavori di coibentazione di un solaio: per quanto emerso in dibattimento, la persona offesa, nel partecipare a detti lavori assieme a due operai, cadeva da un foro presente sul detto solaio, della larghezza di circa un metro, precipitando da un’altezza di mt.6,70 e producendosi le gravi lesioni di cui all’imputazione.”
La sentenza specifica che, “sulla base delle deposizioni testimoniali è emerso che, sul solaio ove si stavano eseguendo i lavori, erano presenti delle aperture, che venivano coperte in modo del tutto provvisorio e instabile con dei pannelli metallici appoggiati su di esse, anziché con pannelli fissi; né vi erano, a protezione di dette aperture, opere di protezione o parapetti che potessero dirsi idonei a prevenire le cadute dall’alto.”
A fronte di tale quadro, “il F.DP., mentre stava spostando una tavola raccolta da terra e che dava intralcio ai lavori di impermeabilizzazione, cadde da una di queste aperture, dalla quale la copertura metallica era stata rimossa senza che di ciò, a suo dire, egli fosse stato avvisato; perciò al F.M., nella sua qualità, è contestato di non avere ottemperato a quanto disposto dagli artt.122 e 146 del D.Lgs.81/2008, e di avere così posto in essere una condotta omissiva determinante dell’incidente.”
Era stata accertata la presenza “in situ” di “una pluralità di pannelli di metallo appoggiati e non fissati (in modo del tutto simile a quello rimosso dal varco da cui cadde il F.DP.)”.
E tale circostanza, secondo la Corte, “descrive quella che si appalesa come una prassi notoria, e comunque conosciuta o conoscibile da parte del datore di lavoro, così come a lui noto era sicuramente lo svolgimento di lavori di impermeabilizzazione sul solaio; con la conseguenza che il rischio di cadute nel caso di rimozione o spostamento del pannello (prevedibile e anzi previsto dalla stessa normativa, che richiede una copertura solidamente fissata) rientrava nella sfera di gestione del datore di lavoro, quale garante generale della sicurezza del luogo di lavoro.”
Tutto ciò, secondo la Cassazione, “ha diverse conseguenze”, riferibili “sia alla violazione di regole cautelari da parte del datore di lavoro, sia all’esclusione di profili di abnormità nella condotta del dipendente”.
La Corte considera infondato il motivo di ricorso del datore di lavoro relativo alla “imprudente decisione che il F.DP. avrebbe adottato nel far rimuovere i pannelli, secondo quanto sostenuto dal ricorrente)”, dal momento che “l’immanenza del rischio concretizzatosi con la caduta della persona offesa da un’altezza di mt.6,70, dovuta all’omissione di cautele doverose in relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro e delle lavorazioni in corso, rende a ben vedere ultroneo ogni accertamento in ordine al fatto che la decisione di spostare il pannello dall’apertura ove cadde il F.DP. fosse stata assunta o concordata da quest’ultimo.”
Allo stesso modo, a parere della Cassazione, “non potrebbe comunque definirsi abnorme […] la condotta del F.DP. nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non è caratterizzato da abnormità, e non interrompe il nesso causale tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo a carico del lavoratore, il compimento da parte di quest’ultimo di un’operazione che, ancorché inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo”.
Ma il passaggio che maggiormente qui ci interessa è il seguente: per la Suprema Corte, “neppure è fondata la doglianza di cui al quarto motivo di ricorso, relativa alla qualifica di preposto, assunta dal F.DP.”.
La Cassazione chiarisce, infatti, che, ferma restando la posizione di garanzia del preposto, che deriva “dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche della detta figura di garante”, tutto “ciò non toglie che a fini prevenzionistici, rispetto alla condotta del preposto, rimane responsabile il datore di lavoro in relazione ai rischi per la sicurezza dei lavoratori aventi portata generale e connessi all’attività lavorativa; e ciò in base al potere-dovere generale di vigilanza su di lui gravante, in tutte le ipotesi in cui l’organizzazione aziendale non presenta complessità tali da sollevare del tutto l’organo apicale dalle responsabilità connesse gestione del rischio”.
Di conseguenza e conclusivamente, “non può limitarsi la responsabilità dell’accaduto alla condotta del F.DP., nella sua qualità di preposto, atteso che l’infortunio occorsogli non si era verificato nell’ambito di un singolo e occasionale episodio di inosservanza della regola cautelare da parte del preposto medesimo, tale da rendere inesigibile il dovere datoriale di vigilanza a fini prevenzionistici, ma al contrario si inseriva in una prassi (ossia quella, già vista, della copertura dei diversi varchi presenti sul solaio con pannelli metallici non fissati) sicuramente ben nota o comunque conoscibile al datore di lavoro, e altrettanto sicuramente tale da violare le norme cautelari richiamate”.
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: Stefano B | 29/01/2026 (08:36:22) |
| Ma quindi alla tizia, preposto formato e con esperienza, che ha strusciato lungo un muro, ha fatto il passo del giaguaro per passare sotto un nastro, si è poi procurata un "legnetto" che ha usato per disincagliare un nastro in tensione, bada bene, senza pensare minimamente di fermare prima la linea con quei bei tasti rossi che la legge obbliga a mettere in abbondanza... nemmeno un buffetto? Ed alle colleghe che hanno assistito? Grazie Cassazione che ogni giorno mi regali perle di inadeguatezza! | |
