Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Le responsabilità legate alla scelta degli idonei DPI: sentenze

Le responsabilità legate alla scelta degli idonei DPI: sentenze
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: Sentenze commentate

10/11/2022

I criteri applicati dalla Cassazione per l’accertamento delle responsabilità del datore di lavoro nella scelta dei DPI e nel loro adeguamento a seguito di rischi nuovi, anche in caso di incarico conferito ad una società di consulenza.

Come noto, il datore di lavoro e i dirigenti devono “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente” (art.18 c.1 lett.d) D.Lgs.81/08).

 

E, a monte, il documento di valutazione dei rischi deve contenere (anche) “l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a)” (art.28 c.2 lett.b) D.Lgs.81/08).

 

Il tema della scelta dei DPI (che potrebbe essere ulteriormente approfondito, sul piano normativo, attraverso l’analisi dei titoli specifici del D.Lgs.81/08, cui qui si rinvia) ha rilevanti implicazioni sul piano dell’effettività della tutela dei lavoratori.

 

La consistenza e la rilevanza di tale tematica in relazione alla causazione di infortuni sul lavoro - tematica che in questo contributo verrà trattata con specifico riferimento alla figura del datore di lavoro e senza riferimenti alle figure dell’RSPP e del Medico Competente, avendo dovuto operare una selezione per esigenze di brevità - è purtroppo confermata dall’analisi della giurisprudenza, nella quale questa problematica ricorre diffusamente.

 

Analizziamo qui due interessanti pronunce della Cassazione Penale, la cui sintesi viene proposta in ordine cronologico (dalla più recente alla più risalente).


Pubblicità
ASPP - Aggiornamento 20 ore - Tutti i settori
Corso online di aggiornamento per ASPP di attività appartenenti a tutti i settori di attività ATECO 2007. Il corso costituisce credito formativo per ASPP, Docenti-formatori e Coordinatori per la sicurezza sul lavoro.

 

L’accertamento delle responsabilità del datore di lavoro che si avvale di un consulente esterno: è necessaria la verifica dell’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei DPI per poter dedurre la conoscenza o conoscibilità di questi da parte del datore di lavoro

Pochi mesi fa, con Cassazione Penale, Sez.IV, 10 giugno 2022 n.22628, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna (per il reato di lesioni personali colpose) pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino nei confronti di R.N.B., nella sua qualità di datore di lavoro della M. & L. soc. coop.

 

In particolare, R.N.B. è stato condannato per aver cagionato al dipendente L.M. lesioni personali alle dita con prognosi di 181 giorni, “con colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia per non aver messo a disposizione idonei dispositivi di protezione dai rischi di taglio (guanti) in violazione dell’art.18, comma 1, lett.d), d.lgs. n.81 del 2008.”

 

Nel suo motivo di ricorso l’imputato ha fatto presente, tra le varie argomentazioni, il fatto che non sarebbe stato valutato adeguatamente dalla Corte d’Appello il “contratto (scritto) d’appalto, con espressa delega alla sicurezza e formazione dei lavoratori, stipulato tra la società cooperativa datrice di lavoro della persona offesa e la società C.-M., soggetto qualificato per professionalità e esperienza nel settore. Dal contratto, per converso, emergerebbero il conferimento di effettivi poteri nel settore della sicurezza oltre che l’ampia facoltà di organizzazione, gestione, controllo e spesa, con conseguente insussistenza della responsabilità del datore di lavoro in forza di idonea delega.”

 

E ancora, secondo il ricorrente, “non sarebbe stata nella specie compiuta l’ulteriore valutazione in ordine alla possibilità di rimproverare all’agente di non aver scelto DPI (guanti) inidonei nonostante l’attività di consulenza resa sul punto da una società specializzata in materia, C.-M., e il vaglio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in forza della quale erano stati adottati specifici guanti in circa quaranta punti vendita.”

 

Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto “insussistente una delega di funzioni”, dal momento che “ha ritenuto che l’affidamento alla «consulenza» di una ditta esterna non esoneri da responsabilità il datore di lavoro […] alla luce del pacifico approdo di legittimità in materia di infortuni sul lavoro in ragione del quale, effettivamente, a nulla rileva l’esistenza di una mera attività di consulenza ai fini di una efficace delega di funzioni.”

 

La Corte ha infatti ricordato che “gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro […] possono essere trasferiti, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, non in forza di una mera attività di consulenza bensì a condizione che il relativo atto di delega, ex art.16 d.lgs. n.81 del 2008, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso e effettivo, non equivoco e investa un soggetto qualificato per professionalità e esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa”.

 

La Cassazione ha accolto invece il motivo di ricorso dell’imputato “laddove con esso si deduce l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ravvisare in capo all’imputato una sorta di responsabilità oggettiva.”

 

Infatti “il conferimento di una specifica attività di consulenza nel settore della sicurezza, pur non operando in termini di delega di funzioni, implica l’accertamento della sussistenza della concreta possibilità dell’agente di uniformarsi alla regola violata, valutando la situazione di fatto in cui ha operato.”

 

E “tale valutazione deve considerare tanto la professionalità del consulente e, quindi, la sua effettiva esperienza e specializzazione nel settore, quanto l’ampiezza e la specificità dell’oggetto della consulenza e, quindi, l’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei dispositivi di protezione, onde poter dedurre la conoscenza o la conoscibilità di questi ultimi da parte del datore di lavoro, eventualmente anche a seguito di specifica interlocuzione con il consulente (in ipotesi, per il tramite del RSPP).”

 

In conclusione, secondo la Cassazione, “ne consegue quindi il principio di diritto per cui: «In tema di infortuni sul lavoro, il conferimento da parte del datore di lavoro di una effettiva e specifica attività di consulenza nel settore della sicurezza, a soggetto con esperienza e specializzazione in esso, volta a integrare il bagaglio di conoscenze al fine precipuo di raggiungerne il livello adeguato alla gestione dello specifico rischio, implica la verifica dell’ampiezza e della specificità dell’oggetto della consulenza e, quindi, dell’eventuale particolare complessità della scelta degli specifici idonei dispositivi di protezione onde poter dedurre la conoscenza o la conoscibilità di questi ultimi da parte del datore di lavoro».”

 

Nel caso di specie, dunque, la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

 

L’adeguamento dei DPI (guanti) a seguito dell’emergere di un rischio nuovo

Con Cassazione Penale, Sez.IV, 31 gennaio 2017 n.4706, la Corte ha confermato la sentenza che “aveva assolto I.G. [quale direttore di stabilimento, n.d.r.] dal reato di lesioni colpose ai danni del lavoratore RA.A.” (essendo “estinto il reato per intervenuta prescrizione”) e che lo aveva condannato “al risarcimento dei danni in favore della parte civile ed alla rifusione delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio.”

 

In particolare, era accaduto che “a causa del cattivo funzionamento del macchinario per il taglio dei tessuti, il RA.A., insieme ad altri operai, si era dovuto occupare anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina: aveva allora fatto uso di un taglierino che gli era scivolato e gli aveva procurato una lesione al tendine del dito indice”.

 

Dunque, il direttore di stabilimento, “dato l’aumento del rischio connesso alle mutate condizioni di lavoro, avrebbe dovuto istruire l’operaio circa la modalità di lavorazione connessa alle maggiori difficoltà determinate dal guasto della macchina ed integrare i mezzi a disposizione del RA.A. con misure adeguate allo scopo, anche perché si erano in precedenza verificati altri simili incidenti che rendevano l’evento prevedibile.”

 

Era stato infatti accertato che “era mutato il livello di pericolosità del lavoro da questi svolto”.

 

Sul piano della causalità, “le lesioni furono cagionate dal cattivo funzionamento del macchinario, che aveva indotto gli operai ad un lavoro più impegnativo e difficile di quello consueto: essi si dovevano occupare, infatti, anche del taglio di quelle parti di tessuto che dovevano essere tagliate dalla macchina.”

 

Da qui “la considerazione, svolta dai giudici di appello, che tale lavoro fosse oggettivamente più pericoloso del precedente, ed imponesse, come tale, una specifica preparazione sui maggiori rischi connessi al guasto del macchinario e l’adozione di misure di sicurezza adeguate allo scopo”.

 

Infatti “il lavoratore era stato all’epoca del suo ingresso in azienda formato sui rischi inerenti la rifilatura manuale di pannelli già sagomati da una macchina tagliatrice: per fare ciò era stato dotato di un guanto di protezione e di un taglierino di piccole dimensioni.”

 

Tuttavia, in seguito, “il cattivo funzionamento della macchina aveva reso necessaria un’attività manuale più incisiva ed intensa, in quanto doveva essere impressa nel taglio del pannello una forza maggiore da parte del lavoratore addetto, tanto che il guanto antitaglio era risultato uno strumento di protezione insufficiente, circostanza dimostrata da pregressi simili infortuni verificatisi nonostante l’uso del guanto.”

 

Pertanto, “la formazione svolta in passato e la scelta dello strumento individuale di protezione era risultata perciò insufficiente, mentre sarebbe stato necessario - come ben evidenziato dalla Corte di merito - valutare il nuovo e maggiore rischio e considerare l’utilizzo di dispositivi di protezione con caratteristiche diverse, idonee a fronteggiare il mutamento e l’aumento di difficoltà del lavoro connessi al guasto del macchinario.”

 

In tal senso, “la valutazione del rischio effettuata nel 1998 non era più attuale alle contingenze del momento e doveva essere adeguata al mutamento delle condizioni di lavoro.”

 

Ciò perché “le misure atte a prevenire il rischio di infortuni vanno infatti individuate in ragione delle peculiarità della sede di lavoro e progressivamente adattate in ragione del mutamento delle complessive condizioni di svolgimento delle singole mansioni, secondo un concetto “dinamico” del rischio, che impone l’adeguamento degli strumenti di protezione e l’aggiornamento della formazione ed informazione del lavoratore, ogni qual volta intervenga un rischio nuovo rispetto a quello originariamente previsto.”

 

E “nel caso in esame il rischio nuovo era dovuto al guasto della macchina tagliatrice.”

 

Anna Guardavilla

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

 

 

Corte di Cassazione Penale, Sez.IV – Sentenza n.22628 del 10 giugno 2022 - Affidamento della scelta dei DPI ad un consulente specializzato: necessario verificare l'ampiezza e specificità dell’oggetto della consulenza ai fini del giudizio di rimproverabilità soggettiva del DL

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 4706 del 31 gennaio 2017 (u. p. 30 novembre 2016) -  Pres. Blaiotta – Est. Menichetti – Ric. I.G. - Le misure di prevenzione infortuni vanno progressivamente adattate a seconda del mutamento dello svolgimento delle mansioni secondo un concetto “dinamico” del rischio che impone l’adeguamento della formazione dei lavoratori e dei dpi utilizzati.




Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!