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Le responsabilità del committente privato e committente datore di lavoro

Le responsabilità del committente privato e committente datore di lavoro
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

27/06/2022

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro la responsabilità del committente deve essere esclusa se l'evento dannoso non sia causalmente collegato ad un'omissione colposa che possa ritenersi direttamente imputabile alla sua sfera di controllo.

Si fa ancora confusione, viene da penare dopo la lettura di questa sentenza della IV Sezione penale della Corte di Cassazione, fra il “committente di opere edili” di cui all’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, indicato in questa sentenza come “committente privato”, e il “ committente datore di lavoro” di cui all’art. 26 dello stesso D. Lgs., confusione che più volte ha indotto lo scrivente a fornire dei chiarimenti in merito nella risposta ai quesiti allo stesso pervenuti, in alcuni suoi articoli e nei suoi approfondimenti, chiarimenti illustrati anche nelle aule di Tribunali nel corso delle proprie deposizioni in processi relativi a infortuni sul lavoro.

 

Il committente di un’opera edile, come è noto, è stato definito dal legislatore nel comma 1 lettera b) dell’art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008 come “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione” e i suoi obblighi, nella fase di progettazione delle opere e al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative sono stati essenzialmente elencati nell’art. 90 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Il committente datore di lavoro, invece, più comunemente indicato come committente degli appalti interni, è stato individuato nell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, riguardante la sicurezza negli appalti e subappalti, nella figura del datore di lavoro che affida a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi lavori, servizi e forniture da svolgere all’interno della propria azienda, o di una sua singola unità produttiva o nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si deve svolgere l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. I suoi obblighi, consistenti nella verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, servizi o forniture da affidare, e nello scambio delle informazioni, nella cooperazione, nel coordinamento, nella individuazione dei rischi interferenziali e nell’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri), sono stati indicati nei vari commi dello stesso articolo 26.

 

Nel caso di cui alla sentenza in commento il committente era il proprietario di un appartamento che aveva incaricato dell’esecuzione, in una zona retrostante all’appartamento stesso, di uno scavo finalizzato alla posa in opera di condutture per lo scarico delle acque, un lavoratore autonomo che, nel corso di tale operazione, aveva subito un infortunio mortale per essere stato investito dal crollo di una delle pareti dello scavo stesso risultato privo delle necessarie protezioni di sicurezza. Processato e condannato dal Tribunale che lo aveva ritenuto committente datore di lavoro, lo stesso è stato poi assolto dalla Corte di Appello in quanto la sua figura doveva essere meglio inquadrata come “committente di opera edile” e non come “committente datore di lavoro” così come sostenuto dalle parti civili ricorrenti.

 

A seguito del successivo ricorso alla Corte di Cassazione avanzato dalle parti civili e finalizzato all’annullamento della sentenza, la stessa lo ha rigettato per avere ritenute infondate le motivazioni. La stessa comunque ha colto l’occasione per ribadire la differenza degli obblighi e delle responsabilità fra le due figure di committente e ha precisato, altresì, quando e in quali circostanze il committente di un’opera edile può essere chiamato a rispondere dell’infortunio di un lavoratore accaduto nel cantiere installato per la realizzazione per suo conto di un’opera edile.


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Il fatto, le condanne, il ricorso per cassazione e la motivazione.

La Corte di Appello, in riforma della sentenza del Tribunale, ha assolto un imputato dal reato di cui all'art. 589 del codice penale che gli era ascritto per avere cagionata, in qualità di committente avendo assunto in tale veste la qualifica di datore di lavoro, la morte di un lavoratore per colpa consistita nell'inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro. In particolare, mentre lo stesso stava effettuando dei lavori di scavo, finalizzati alla posa di condutture per lo scarico delle acque nella zona retrostante l'abitazione del committente, si era verificata, a causa del terreno non sufficientemente stabile e della mancanza di un muro di sostegno, la caduta di una parete che lo aveva seppellito provocandone il decesso.

 

La Corte territoriale ha successivamente assolto l'imputato assumendo che questi doveva essere qualificato come "committente di opera edile" e non come "committente datore di lavoro" e che lo stesso, in quella veste, aveva rispettato gli obblighi stabiliti dall'art. 90, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

 

Avverso tale sentenza ha ricorso alla Corte di Cassazione il difensore delle costituite parti civili il quale ha articolato un unico motivo con cui ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 89, 90 e 100 del D. Lgs. n. 81/2008 i quali disciplinano i precisi compiti e obblighi e le conseguenti responsabilità del committente dei lavori. La sentenza impugnata sarebbe stata fondata, ha sostenuto il ricorrente, su una errata e fuorviante distinzione tra "committente di un'opera edile", di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, e "committente datore di lavoro" di cui all'art. 26 dello stesso D. Lgs..

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha sostenuto la Corte di Cassazione, “la responsabilità del committente deve essere esclusa laddove l'evento dannoso non sia causalmente collegato ad un'omissione colposa, specificamente determinata, che possa ritenersi direttamente imputabile alla sua sfera di controllo”, nonché nel caso in cui non disponga di una specifica competenza tecnica sulle procedure precauzionali da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine.

 

Nel caso in esame, ha sostenuto ancora la suprema Corte, l'imputato non era titolare di alcuna posizione di garanzia nei confronti del lavoratore autonomo il quale aveva assunto il rischio rispetto alle attività svolte in autonomia e con attrezzatura propria, trattandosi, come aveva correttamente evidenziato la Corte di Appello, di un privato, mero committente di opera edile, sprovvisto delle specifiche competenze tecniche relative alla realizzazione di un'armatura a consolidamento del terreno, mediante l'apposizione di pannelli con dei murali (c.d. puntellatura).

 

L’imputato inoltre, di professione insegnante non aveva attuato nelle attività proprie dell'impresa appaltatrice, così come evidenziato dalla Corte territoriale, quella "ingerenza" espressiva di una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, tale da renderlo, per questa ragione, destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore e tra questi quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere. L’ingerenza quale fattore idoneo a coinvolgere il committente nella responsabilità per eventi lesivi occorsi agli addetti, ha così proseguito la Sezione IV, deve avere concorso nella causa dell’evento dannoso e deve essere stata tale da modificare le modalità di svolgimento dei lavori e da influire sull'esecuzione degli stessi. La mancanza di ingerenza da parte del committente era stata del resto confermata dalle dichiarazioni rese da un teste, operaio alle dipendenze dell’infortunato, che aveva dichiarato di essere a conoscenza delle peculiari tecniche da utilizzare per l’esecuzione in sicurezza dei lavori di scavo e che queste tuttavia nel caso in esame non erano state attuate. Né si poteva ravvisare in tale circostanza una culpa in vigilando, attesa altresì l'assenza di rischi interferenziali non essendovi convergenza di più imprese.

 

La Corte di Cassazione, infine, ha parimenti ritenuto congrua e corretta in diritto la motivazione della sentenza impugnata laddove ha affermato che il privato, che ha affidato l'esecuzione di alcune opere ad un lavoratore, non può essere ritenuto datore di lavoro così come definito dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto mancano i presupposti dell'attività e della sua organizzazione e dei connessi poteri decisionali per cui, di conseguenza, con riguardo a detta figura, non trova applicazione l'invocato art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008. Né all'imputato era stata contestata alcuna culpa in eligendo, profilo di colpa che, peraltro, non era stato prospettato nei motivi di impugnazione e che non era risultato aver formato oggetto dell'istruttoria dibattimentale.

 

Al rigetto dei ricorsi è seguita da parte della Corte di Cassazione la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

Gerardo Porreca

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 23109 del 14 giugno 2022 (u.p. 4 novembre 2021) - Pres. Di Salvo – Est. Dawan – P.M. Perelli - Ric. P.L., G.L., G.R..  - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro la responsabilità del committente deve essere esclusa se l'evento dannoso non sia causalmente collegato ad un'omissione colposa che possa ritenersi direttamente imputabile alla sua sfera di controllo.




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Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
27/06/2022 (06:59:56)
La Cassazione ha correttamente inquadrato la vicenda respingendo il ricorso delle Parti Civili con le più che chiare motivazioni indicate nell'articolo.

A questo punto ci si deve domandare perché si debba arrivare fino in Cassazione in un caso come questo.
Ciò sottende ad un'altra domanda e cioè:
- quale era il livello di competenze specifiche di chi ha indagato e cioè PM, funzionari dell'ente di vigilanza ed eventuale CT del PM?

Qualcuno dirà che queste situazioni non si ripeteranno più grazie all'istituzione della Procura del Lavoro dove opereranno soggetti specializzati.

Va bene.
Però si continuerà ad intervenire sempre a valle degli eventi mentre il vero obiettivo dovrebbe essere quello di evitare gli infortuni sul lavoro.

Poi se si è convinti, come alcuni politici firmatari della proposta di legge, che l'istituzione della Procura del Lavoro eserciti anche un effetto deterrente.....

Senza, infine, dimenticare che c'è stato anche un giudice monocratico che ha avallato, in primo grado, le tesi accusatorie della Procura.
Con questi soggetti qui, cosa si dovrà fare?
Specializziamo le Procure ma non i Giudici?

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