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La responsabilità per il mancato controllo di un macchinario
Si è espressa la Corte di Cassazione in questa sentenza sull’obbligo da parte del datore di lavoro di assicurarsi della regolarità di un macchina messa a disposizione dei propri lavoratori dipendenti anche se la stessa è in possesso della documentazione attestante la sua conformità alle direttive europee e della marcatura di conformità CE con le quali il costruttore ha assicurato la sua rispondenza ai RES e cioè ai requisiti essenziali di sicurezza previsti sia dalle normative tecniche che dalle disposizioni di legge antinfortunistiche.
Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha parzialmente riformata la sentenza emessa dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale rideterminando la pena inflitta al rappresentante legale di un’impresa in mesi cinque e giorni dieci di reclusione a seguito della rilevata prescrizione dei reati ascritti ai due capi di imputazione, confermando invece nel resto la sentenza di primo grado. Il GUP, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il rappresentante legale, quale datore di lavoro, colpevole del reato di cui all'art. 589 cod. pen. per avere cagionato la morte di un lavoratore per negligenza, imprudenza ed inosservanza di legge perché aveva impiegato il predetto lavoratore, operaio agricolo qualificato super, ad operazioni che hanno comportato l'utilizzo di una macchina “pellettizzatrice” adibita all'accatastamento su bancali di legno di sacchi di pellets per riscaldamento.
La macchina era stata modificata con l'apertura di una via d'accesso agli organi in movimento, in origine protetti da una barriera, e tale apertura non era stata munita di un dispositivo che impedisse l'avvio della macchina in caso di accesso del lavoratore, il quale era stato così schiacciato dalla parte mobile superiore di una pressa mentre stava riposizionando un bancale mal collocato dal dispositivo automatico della macchina bloccatasi per tale evento e rimessasi in movimento a seguito dell'operazione effettuata dal lavoratore. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l'imputata colpevole, altresì, della contravvenzione di cui agli artt. 72 e 389 lett. c) del D.P.R. 27/4/1955 n. 547 per avere omesso di dotare la portiera che consentiva di superare la schermatura di protezione degli organi in movimento della macchina di un dispositivo che all'apertura ne bloccasse il movimento e della contravvenzione di cui agli artt.35, comma 1, e 89 lett. a) del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 per avere messo a disposizione dei lavoratori dipendenti un impianto costituito dalla “linea di produzione dei bancali di pellets” non idoneo ai fini della sicurezza, ed ha assolta invece l'imputata dalla contravvenzione di cui agli artt. 41 e 389 lett. c) del D.P.R. n.547/1955 per avere omesso di munire la macchina di idonea protezione degli organi pericolosi.
Il Tribunale, accertato sulla base della consulenza tecnica del pubblico ministero, che l'infortunio si era verificato a causa della vanificazione delle misure di sicurezza delle quali era dotata la macchina, affermava che, ancorché non potesse ritenersi dimostrato che l'imputata ne avesse disposto direttamente la modifica, lo stesso dovesse esserne al corrente e che comunque fosse venuta meno all'obbligo di vigilanza.
La Corte di Appello, su impugnazione dell'imputata, ha confermato in punto di responsabilità la sentenza di primo grado, richiamandone sinteticamente la motivazione. La Corte territoriale ha evidenziato che la condotta della vittima non potesse considerarsi anomala ed imprevedibile, essendo il lavoratore intervenuto per consentire la ripresa del funzionamento della macchina ed avendo utilizzato un accesso realizzato sulla struttura di protezione. Con riguardo all'elemento soggettivo, la Corte di Appello ha considerato che nella grata metallica alta circa due metri che isolava la macchina dal resto del capannone era stata realizzata una porta con due maniglie e profili in acciaio e, ritenendo trattarsi di un lavoro di una certa complessità che ha richiesto, oltre che capacità tecniche, anche qualche ora di lavoro, ha quindi desunto da tale considerazione che l'ignoranza di tale modifica da parte dell'imputata fosse colpevole, essendo tra l’altro la stessa avvenuta con modalità pubbliche ed almeno quarantotto ore prima dell'infortunio così come riferito da un collega del lavoratore deceduto.
Il ricorso in Cassazione, le motivazioni e le decisioni della Corte suprema
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha ricorso in Cassazione censurando la sentenza impugnata e chiedendone l’annullamento. L’imputata ha preliminarmente contestata la individuazione del momento in cui è stata fatta la modifica alla macchina avvenuta, a suo parere, nella mattina stessa dell’infortunio e non 48 ore prima, evidenziando così il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la modifica stessa e l'infortunio, elemento questo rilevante per escludere la sua colpevolezza per esserne all’oscuro a fronte della contestazione di aver messo a disposizione del lavoratore un macchinario inidoneo.
Con riferimento a quest’ultima motivazione del ricorso la Corte di Cassazione ha posto in rilievo che i giudici di merito hanno ritenuto accertato, anche sulla base della prova logica, che la modifica della macchina alla quale era adibito il lavoratore infortunato fosse conosciuta o conoscibile dall'imputata e che, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, le sentenze di merito sono risultate conformi nel ritenere che la modifica apportata al macchinario abbisognasse di “una certa lavorazione” e che richiedesse “oltre che capacità tecniche, anche qualche ora di lavoro” per cui è risultato che correttamente gli stessi avessero ritenuto, così come descritto nel capo d'imputazione, che il datore di lavoro avesse messo a disposizione dei lavoratori una macchina che, sebbene inizialmente munita di idonea protezione, era stata modificata con l'apertura di una via d'accesso agli organi in movimento, omettendo tuttavia di dotarla di un dispositivo che all'apertura ne bloccasse il funzionamento e che quindi avesse messo a disposizione dei lavoratori un impianto non idoneo ai fini della sicurezza.
Per un corretto inquadramento del caso concreto esaminato dai giudici di merito, la Sez. IV ha evidenziato che occorre prendere le mosse dalla normativa introdotta con D.P.R. 24/7/1996 n. 459, la cosiddetta “ Direttiva macchine”, la quale ha disciplinato i presidi antinfortunistici concernenti le macchine e i componenti di sicurezza immessi sul mercato ed ha recepito la Direttiva macchine europea 89/392 nata con l'obiettivo di armonizzare le disposizioni normative degli Stati membri. La Direttiva macchine europea nella originaria versione è stata, successivamente, modificata ed integrata con altre direttive che sono state recepite nell'ordinamento italiano mediante il D. Lgs. 27/1/2010 n. 17.
Dal raccordo delle direttive europee con il sistema prevenzionistico già in vigore in Italia, ha sottolineato la suprema Corte, si è desunta un'anticipazione della tutela antinfortunistica al momento della costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso delle macchine coinvolgendo nella responsabilità per la mancata rispondenza delle stesse alle normative di sicurezza tutti gli operatori ai quali siano imputabili dette attività. “Si è, in sostanza, introdotto”, ha proseguito la Sez. IV, “un ‘minimum tecnologico obbligato comune’ che da un lato, ha esteso ad altri operatori l'obbligo di controllo della regolarità della macchina o del pezzo prima che gli stessi vengano messi a disposizione del lavoratore; d'altro canto, si è attribuito tale obbligo a soggetti individuati come ‘costruttori in senso giuridico’ del macchinario quando, ad esempio, pur risultando il macchinario composto di pezzi prodotti da altre ditte, l'obbligo di controllare la regolarità del macchinario nel suo complesso al fine di ottenere la certificazione necessaria per immetterlo sul mercato spettasse ad una impresa in particolare, in ipotesi incaricata di assemblare tutte le componenti".
La Corte suprema ha avuto quindi modo di precisare che “le disposizioni che hanno dato attuazione alle ‘Direttive macchine’ dell'Unione Europea, pur indicando le prescrizioni di sicurezza necessarie per ottenere il certificato di conformità e il marchio CE richiesti per immettere il prodotto nel mercato, non escludono ulteriori profili in cui si possa sostanziare il complessivo dovere di garanzia di coloro che pongono in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori, che sono i diretti utilizzatori delle macchine stesse, non potendo costituire motivo di esonero della responsabilità del costruttore quello di aver ottenuto la certificazione e di aver rispettato le prescrizioni a tal fine necessarie”. La suprema Corte ha tenuto, infatti, a ricordare che, a norma dell'art.3 comma 1 del D. Lgs. n.626/94, le misure generali che il datore di lavoro deve adottare per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono, tra le altre, la valutazione dei rischi, l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, la riduzione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso, l'uso di segnali di avvertimento o di sicurezza, la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
Nel caso in esame, ha quindi proseguito la Sez. IV, era stata apportata alla macchina, in epoca antecedente l'infortunio, una modifica che aveva vanificato le misure di sicurezza delle quali la macchina stessa era inizialmente dotata per cui correttamente i giudici di merito hanno ritenuto esigibile dal datore di lavoro il rispetto dell'obbligo di controllare che la macchina messa a disposizione dei lavoratori fosse sicura. Il datore di lavoro, che aveva demandato al padre il potere di fatto di impartire direttive ai lavoratori, è stato ritenuto essere in grado di conoscere la non conformità della macchina alla regola dettata dall'art.72 del D.P.R. n. 547/1955 a motivo delle circostanze riscontrate nel caso concreto (complessità della modifica, previo accordo circa la modifica tra il lavoratore ed il padre dell'imputata, posizione in luogo ben visibile della nuova porta di accesso alla macchina e tempo trascorso tra la modifica e l'infortunio).
La Corte di Cassazione ha quindi in conclusione rigettato il ricorso avendo ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano fatto rientrare il caso in esame nella norma incriminatrice per non avere il datore di lavoro proceduto all'eliminazione di un rischio, prevedibile ed evitabile in quanto connesso ad una modifica eseguita sul macchinario.
Gerardo Porreca
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