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La responsabilità del medico competente e la sorveglianza sanitaria

La responsabilità del medico competente e la sorveglianza sanitaria
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

03/10/2016

Il medico competente deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria in caso di rischi individuati sia pur in termini incerti o comunque bassi: non prevederla comporta la violazione ex art. 25 del D.Lgs n. 81/08. Di G. Porreca.


Si è espressa la Corte di Cassazione in questa sentenza sull’obbligo posto a carico del medico competente della sorveglianza  sanitaria dei lavoratori per un rischio specifico che ha comunque considerato sussistente e lo ha fatto richiamando puntualmente le specifiche disposizioni di legge impartite dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenute nell’articolo 25, sugli obblighi appunto del medico competente, e nell’articolo 41 dello stesso decreto sull’obbligo della sorveglianza sanitaria che esso è tenuto a programmare. L’aver individuato, ha infatti sostenuto la suprema Corte nella sentenza, sia pur in termini incerti o comunque bassi, un rischio specifico per la salute del lavoratore e il non aver previsto la sorveglianza sanitaria per lo stesso comporta per il medico competente una violazione alle disposizioni di legge per non averla programmata, in ragione del complesso degli obblighi di collaborazione con il datore di lavoro in materia di prevenzione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore.

 

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La condanna del Tribunale e il ricorso in Cassazione

Il Tribunale, a seguito di opposizione a decreto penale, ha condannato un medico competente  in ordine al reato di cui all'art. 25 lett. b) del D. Lgs 9/4/2008 n. 81, per non avere provveduto a programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti a un rischio per l'apparato muscolo-scheletrico ed in particolare per quelli esposti a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da movimenti e sforzi ripetuti, alla pena di euro 200 di ammenda mentre lo ha assolto dal reato di cui all'articolo 25 lett. a) dello stesso D. Lgs..

 

Avverso la sentenza il medico competente ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché la contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione sull'affermazione della responsabilità. Il Giudice, secondo il ricorrente sarebbe pervenuto ad affermare la responsabilità penale, in ordine al reato ipotizzato, sulla pretesa omessa programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori da movimenti e sforzi ripetuti, in assenza di un obbligo specifico per tali livelli di rischio. Sebbene dai dati raccolti e dalla loro analisi si era pervenuti nel caso particolare all'individuazione di un rischio in relazione alle condizioni di lavoro degli addetti alla cassa di un supermercato, indicato quale rischio "incerto", occorreva tenere conto, secondo il ricorrente, che il D. Lgs. n. 81/2008, nella parte in cui descrive i vari rischi per le quali è necessaria la sorveglianza sanitaria, di cui Titolo VI, nulla prevede in ordine al rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per sforzi movimenti ripetuti. Il Giudice pertanto avrebbe erroneamente ritenuto a suo carico un obbligo di programmazione e di effettuazione della sorveglianza sanitaria e sarebbe giunto, conseguentemente, all’errata decisione di condannarlo  per aver omesso una programmazione della sorveglianza sanitaria in assenza di rischi specifici. Il ricorrente ha censurata, altresì, la contraddittorietà della motivazione laddove il Giudice, dopo aver definito "incerto" e comunque di basso livello, il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori per movimenti ripetuti, aveva fatto discendere l'obbligo a suo carico della programmazione e della sorveglianza sanitaria.

 

Le decisioni della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. La stessa ha ritenuto di esporre in primo luogo il quadro normativo di riferimento richiamando l’art. 25 del D. Lgs n. 81/2008 che stabilisce gli obblighi in capo al medico competente, delegato dal datore di lavoro, e che prevede alla lett. b) l’obbligo di programmazione e di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati e ha richiamato, altresì, l’art. 41 del medesimo T.U. che prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 81 e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

 

Con riguardo, in particolare, ai rischi specifici relativi alla movimentazione dei carichi (Titolo VI, capo I), la suprema Corte ha fatto presente che l'art. 167, sul campo di applicazione, prevede che le norme del titolo stesso si applichino alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. Al secondo comma lettera b) lo stesso articolo ha stabilito che per patologie da sovraccarico biomeccanico sono da intendere le patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari per cui, ha affermato la Sez. III, rientrano nel campo di applicazione tutte le azioni che possono comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, quali le patologie alle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari (per esempio, le patologie a carico degli arti superiori). e non solo le patologie dorso-lombari, alle quali faceva riferimento il D. Lgs. n. 626/1994. Questa nuova definizione è in linea con i contenuti dell'Allegato XXXIII al D. Lgs. n. 81/2008 nel quale sono citate, mediante il riferimento alle norme tecniche, anche le operazioni di movimentazione dei carichi leggeri ad alta frequenza, che tipicamente sono la causa di patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. L'art. 168 del citato TU, a sua volta, ha sostenuto ancora la Sez. III, prevede al punto 4) l'obbligo in capo al datore di lavoro di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, sulla base della valutazione del rischio da effettuare in fase di programmazione e dei fattori individuali del rischio di cui all'allegato XXXIII.

 

I compiti del medico competente, ai quali viene fatto riferimento nella definizione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008, ha così proseguito la suprema Corte, sono contenuti nell'art. 25 dello stesso T.U. che individua dapprima un obbligo di collaborazione con il datore di lavoro nella programmazione per la valutazione dei rischi e poi di sorveglianza sanitaria. Più precisamente l'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede un obbligo di collaborazione con il datore di lavoro, ed è indicato nella lettera a) del medesimo articolo in base al quale il medico competente "collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di 'promozione della salute', secondo i principi della responsabilità sociale". Con la lettera b) dello stesso art. 25 vengono poi affidate al medico competente le incombenze relative alla programmazione ed alla effettuazione della sorveglianza sanitaria, se necessaria, e quindi con le lettere dalla c) alla i) tutte le altre incombenze collegate alla stessa sorveglianza sanitaria.

 

A sua volta, l'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008, ha ricordato ancora la Sez. III, stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti devono nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Testo Unico, e alla lettera g) dello stesso comma 1 indica che il datore di lavoro e i dirigenti devono "richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto" e quindi di conseguenza l'osservanza anche di tutti gli obblighi appena indicati e riportati nell'art. 25 compreso quello relativo alla sorveglianza sanitaria. Non v'è dubbio, quindi, che il medico competente, in ragione del complesso di obblighi di collaborazione e di controllo in materia di prevenzione rischi e sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore, sia tenuto, proprio in ragione di ciò, all'osservanza degli obblighi tra cui deve essere individuato quello della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi indicati nell'art. 167, 168 e nell'allegato XXXIII e dunque dei rischi da sovraccarico biomeccanico. Diversamente argomentando si vanificherebbe la ratio di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 

Ciò detto, nel caso in esame, ha così concluso la Corte di Cassazione, è risultato accertato che nel protocollo di sorveglianza sanitaria, allegato al DVR non era stata indicata alcuna misura quanto al fattore rischio come contestato, diversamente da quanto è risultato per gli altri rischi connessi alla movimentazione per i quali erano state previste visite ed è risultato ancora che in una nota del medico competente indirizzata al servizio PSAL dell'ASL lo stesso aveva indicato, pur in termini "incerto" e comunque basso, il rischio da sovraccarico biometrico degli arti superiori per sforzi e movimenti ripetuti, da cui la necessità della programmazione e della sorveglianza sanitaria per tale specifico rischio che non risulta essere stata presa in considerazione. “L'aver individuato, pur in termini incerti o comunque bassi, il rischio specifico e il non aver previsto la sorveglianza sanitaria per lo stesso integra la violazione di legge contestata e per la quale il medico competente non può invocare a sua scusa l'inesistenza di un obbligo di previsione della sorveglianza medesima per lo specifico rischio che egli stesso aveva comunque considerato sussistente”.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione - Sezione III Penale - Sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016 (u. p. 31 maggio 2016) -  Pres. Rosi – Est. Gai - Ric. B. L.. - Il medico competente deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria in caso di rischi individuati sia pur in termini incerti o comunque bassi: non prevederla comporta la violazione ex art. 25 del D.Lgs n. 81/08.




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