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La responsabilità del committente per mancato controllo del coordinatore
Commento a cura di G. Porreca.
Questa sentenza della Corte di Cassazione conferma, se pure ce ne fosse stato bisogno, il ruolo importante e fondamentale che ricopre il committente nella organizzazione della sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. Già definito in precedenti altre sentenze della suprema Corte come il “deus ex machina” del cantiere installato per la realizzazione per suo conto di un’opera edile o come il “perno” della sicurezza dei lavoratori in esso impegnati, questa volta un committente è stato sottoposto alle misure cautelari degli arresti domiciliari contro le quali lo stesso ha ritenuto di fare ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte suprema ha però confermate le decisioni del GIP del Tribunale ribadendo la responsabilità del committente per non avere verificato l’adempimento degli obblighi gravanti sul coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione con l’aggravante altresì di essersi ingerito pesantemente nelle opere di demolizione di un fabbricato alle quali è stato ricollegato il crollo di un edificio contiguo con il conseguente decesso di diverse persone che si trovavano al suo interno.
Il caso e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame avanzata da un committente avverso l'ordinanza con la quale il Gip dello stesso Tribunale ha applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di omicidio colposo aggravato ai sensi dell'articolo 589 cod. pen., comma 2. Al committente era stato mosso in particolare l'addebito di aver omesso di verificare l'adempimento degli obblighi gravanti sul coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi degli articoli 93 comma 2 e 90 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008. L’imputato ha fatto ricorso in cassazione lamentando che l'evento non era connesso ad alcuna violazione della disciplina antinfortunistica, bensì a macroscopici errori nell'esecuzione delle demolizioni, ben evidenziati nella consulenza tecnica disposta dal Tribunale per cui di conseguenza, secondo lo stesso, la violazione della normativa evocata nell'ordinanza impugnata non aveva avuto alcun ruolo nella produzione dell'evento.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla suprema Corte che lo ha pertanto rigettato. La stessa ha evidenziato, così come indicato nell'ordinanza impugnata, che il crollo del fabbricato che aveva cagionata la morte di diverse persone che si trovavano nel suo interno era stato determinato da una erronea demolizione di un altro edificio contiguo e che, benché i lavori erano stati effettuati da un’impresa, il ricorrente si ingeriva continuamente nella loro esecuzione e li monitorava. “D'altra parte”, ha proseguito la suprema Corte, “è emerso che la demolizione è stata assolutamente incongrua e senza alcuna attenzione alla sicurezza dei luoghi di lavoro. È mancata, secondo quanto ritenuto dai consulenti, la valutazione progettuale della demolizione e della condizione statica durante le varie fasi della demolizione stessa” ed ha ancora sostenuto la Sez. IV che “in particolare, tra l'altro, l'indagato ha posto in essere la demolizione ridetta utilizzando un escavatore, ben consapevole dei gravi danni già arrecati agli immobili confinanti con le illegittime operazioni di demolizione, in contrasto con il piano redatto dal tecnico e soprattutto in spregio delle più elementari regole di buon senso, al solo scopo di conseguire un risparmio di tempo rispetto all'attività manuale che è l'unica idonea in casi del genere”.
La Sez. IV quindi, ribadendo l’importanza del ruolo e le responsabilità che il committente assume nell'ambito della disciplina della sicurezza del lavoro in edilizia e che inoltre “non vi è dubbio che la disciplina della sicurezza del lavoro, come correttamente ritenuto dal Tribunale, sia volta a cautelare chiunque si trovi a contatto con le lavorazioni” e “possa essere evocata anche a tutela di persone diverse dai lavoratori che si trovino nella zona afferente alle lavorazioni”, ha concluso mettendo in evidenza che nella circostanza in esame lo stesso committente “si ingeriva pesantemente nell'esecuzione delle opere di demolizione assumendo su di sé, conseguentemente, le responsabilità istituzionalmente proprie del datore di lavoro” per cui le riscontrate macroscopiche violazioni della disciplina della sicurezza sul lavoro hanno dato luogo all'aggravante contestata.
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Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0 | 03/04/2013 (11:01:25) |
Deux ex machina!? Perno!? ma non era il coordinatore ad essere visto così? Buon segno nella direzione della direttiva 92/57/CE. Nulla da dire sulla sentenza che qui trovo riassunta. Certo che se anche nel nostro paese si imparasse ad incaricare un Resonsabile dei Lavori forse se ne uscirebbe meglio. La definizione di RdL del nostro dettato legislativo non corrisponde per nulla a quella della direttiva...poi ci sarebbe da disquisire se debba essere sempre necessaria o meno la nomina (visto che da noi è facoltativa, mentre per la direttiva c'è un automatismo, d'accordo che debba essere formalizzato perchè le posizioni di garanzia non piovono dal cielo)...la questione si fa spessa come si dice dalle mie parti... Cosa mi dice il Dottor Porreca sulla identita tra RdL (project supervisor) e progettista e DL? Grazie |
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0 | 03/04/2013 (11:39:41) |
...e ci mancava pure la cassazione; dal sublime al ridicolo il passo è breve... |
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0 | 03/04/2013 (16:35:37) |
Sarà che le ultime nevicate mi hanno raffreddato il cervello ma la lettura della sentenza non mi chiarisce la dinamica degli eventi. C'è un misto fra l'omessa verifica degli obblighi in capo al CSP e al CSE (senza disamina di particolari) e una "pesante" ingerenza nell'esecuzione delle opere di demolizione (facendo assumere, di fatto, al committente responsabilità istituzionalmente proprie del Datore di Lavoro) che avrebbero portato alla morte di diverse persone. |
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0 | 03/04/2013 (21:52:11) |
Anche se riduttivo il commento (non si capisce per esempio come sono stati considerati i coordinati e l'impresa va letta la sentenza per intero) penso che sia ragionevole cominciare a prendere in considerazione anche il committente "Dominus" e figura centrale di tutto il processo costruttivo . Troppo spesso ormai i professionisti in particolar modo i coordinati sono schiacciati tra committente dotato di comando (io pago e si fa come decido io) e le imprese molte volte svogliate nell applicazione puntuale di norme che dovrebbero essere ormai sistematizzate nel processo (norme in vigore da 50 anni) e svuotati del potere necessario per gestire correttamente un cantiere in costruzione. La convinzione da parte di molti committenti che l'edilizia sia un settore accessibile a tutti ha spesso permesso a chiunque intendesse fare lavori edili di ingerire in competenze altrui assumendo ruoli di comando nei confronti di professionisti e imprese non tenendo conto invece delle complessità e delle competenze necessarie per questo settore. Difficilmente una cosa del genere capita a nord delle Alpi il Committente si vede in fase di progetto e alla consegna delle chiavi di casa! |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 03/04/2013 (22:00:41) |
Crollo di Barletta, ai domiciliari in quattro“Comportamenti di estrema spregiudicatezza” Disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni. Queste le accuse per le quattro persone poste agli arresti domiciliari. "Vista la gravità di quanto accaduto e il modo in cui hanno operato potrebbero compiere ancora azioni simili", ha detto il pm di Redazione Il Fatto Quotidiano | 3 dicembre 2011Commenti Il presidente della Repubblica Napolitano visita Barletta. Striscione in Via Roma Disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni. Queste le accuse per le quattro persone poste questa mattina agli arresti domiciliari su disposizione del gip del tribunale di Trani Angela Schiralli. Un’altra persona è stata interdetta dall’attività professionale nell’ambito delle indagini sul crollo di una palazzina che a Barletta il 3 ottobre scorso provocò la morte di quattro operaie che lavoravano a nero in un laboratorio di confezioni e la figlia 14enne dei titolari del laboratorio stesso (leggi). Si tratta dei titolari della ditta esecutrice dei lavori, i fratelli Salvatore e Giovanni Chiarulli, materialmente a bordo dell’escavatore, dell’altro fratello Andrea, di 44, che li assisteva da terra, e di Cosimo Giannini, 58 anni, committente dei lavori e proprietario del cantiere edile, il quale non fece nulla per impedire quelle operazioni. Il provvedimento di interdizione alla professione, in via cautelare, riguarda l’architetto Francesco Gianferrini che progettò i lavori che dirigeva. Le esigenze cautelari a carico delle quattro persone ai domiciliari si basano sulla probabilità che possano “vista la gravità di quanto accaduto e la spregiudicatezza del modo in cui hanno operato, compiere ancora azioni simili”, ha detto il magistrato titolare dell’inchiesta, Giuseppe Maralfa, motivandone l’arresto. Ai tecnici comunali indagati per il crollo della palazzina i militari di Barletta della Guardia di finanza hanno notificato un invito a rendere interrogatorio davanti al Gip per l’eventuale applicazione di provvedimenti interdittivi: sono accusati a vario titolo di condotte omissive quando erano state segnalate avvisaglie di cedimento. “Quel crollo poteva essere evitato – ha detto il procuratore della Repubblica di Trani, Carlo Maria Capristo – esso non è stato solo frutto di imperizia e imprudenza, siamo entrati nel terreno della colpa cosciente con comportamenti di estrema spregiudicatezza dei responsabili e nel disinteresse di chi doveva controllare”. A prova di ciò gli investigatori sono venuti in possesso di un video, realizzato il 28 settembre scorso, cioè cinque giorni prima del crollo, che definiscono “raccapricciante” in quanto evidenzia la spregiudicatezza con cui le pareti sono demolite, anche quelle adiacenti al laboratorio dove le si trovavano le quattro operaie e la ragazzina di 14 anni morte. L’inchiesta della procura di Trani sul crollo della palazzina di via Roma ha accertato l’illegittimità delle opere demolitorie di quanto rimasto del preesistente stabile adiacente a quello crollato. Infatti, non solo vennero eseguiti lavori in difformità rispetto al piano di demolizione elaborato dall’Ufficio tecnico comunale (che prevedeva l’utilizzo di mezzi manuali e di piccole dimensioni e i puntellamenti atti ad impedire cedimenti o collassi del confinante edificio) ma furono fatti lavori di demolizione in assenza della ‘dia’ che originariamente esisteva ma era diventata inefficace dal primo febbraio 2011. Tale condotta “imprudente ed imperita – sottolineano gli investigatori in una nota – veniva posta in essere dal titolare e dai dipendenti della ditta appaltatrice senza che venisse impedita dall’imprenditore proprietario del cantiere e dal direttore dei lavori, nonostante la comparsa nel confinante edificio, poi crollato, di gravi lesioni murarie”. L’attività illegittima di demolizione viene anche sottolineata dal particolare che sino a poco prima della sciagura nell’area era stata utilizzata una ruspa con benna. Con il mezzo erano state demolite le facciate a piano terra che “reggevano, sia in via Roma sia in via Mura Spirito Santo, l’edificio crollato e quello puntellato, dalla parte dei via De Leon ancora in piedi”. Venerdì prossimo intanto, 9 dicembre, innanzi al gip del Tribunale di Trani, si terranno gli interrogatori dei quattro mentre il giorno successivo il gip sentirà i tecnici, dirigenti e funzionari comunali coinvolti nella vicenda per le loro presunte condotte omissive. ”La risposta della ‘squadra Stato’ a quanto accaduto a Barletta il 3 ottobre scorso è stata forte e repentina e quegli striscioni subito dopo i funerali, che chiedevano giustizia e verità, le stesse richieste avanzate dal capo dello Stato, Napolitano, sono stati importanti”, ha commentato il prefetto di Barletta, Carlo Sessa, nel corso della conferenza stampa nella Procura di Trani. Sessa ha poi anche ricordato la “macchina di vigilanza che si è messa in moto all’indomani del crollo per rinvigorire i controlli sulla regolarità nei rapporti di lavoro e dei requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro”. “Mai come in questo caso giustizia è sinonimo anche di celerità”, ha concluso. Il Corriere della Sera così riportava: GLI ARRESTATI - Gli arrestati sono tre fratelli, Salvatore, 35 anni, Andrea, 44, e Giovanni Chiarulli, 38, il primo responsabile della ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori di demolizione, e gli altri due dipendenti della stessa azienda, e Cosimo Giannini, 53 anni, titolare della impresa di costruzioni proprietaria del cantiere edile dell'immobile demolito confinante. Invece, Giovanni Paparella, 49 anni, progettista e direttore dei lavori è stato destinatario della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di architetto. Sono tutti di Barletta.Nel crollo della palazzina morirono quattro donne che lavoravano in nero in un laboratorio di confezioni e la figlia quattordicenne dei titolari del laboratorio stesso. OPERE DEMOLITORIE ILLEGITTIME - L'inchiesta della procura ha accertato l'illegittimità delle opere demolitorie di quanto rimasto del preesistente stabile adiacente a quello crollato. Infatti, non solo vennero eseguiti lavori in difformità rispetto al piano di demolizione elaborato dall'Ufficio tecnico comunale (che prevedeva l'utilizzo di mezzi manuali e di piccole dimensioni e i puntellamenti atti ad impedire cedimenti o collassi del confinante edificio) ma furono fatti lavori di demolizione in assenza della dia che originariamente esisteva ma era diventata inefficace dal primo febbraio 2011. Tale condotta «imprudente ed imperita - sottolineano gli investigatori in una nota - veniva posta in essere dal titolare e dai dipendenti della ditta appaltatrice senza che venisse impedita dall'imprenditore proprietario del cantiere e dal direttore dei lavori, nonostante la comparsa nel confinante edificio, poi crollato, di gravi lesioni murarie». |
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0 | 03/04/2013 (22:01:01) |
Scusate ma per ben due volte ho scritto male coordinatori (faticossixssimo scrivere con il tablet) lo considero comunque un lapsus froidiano infatti più che coordinatori siamo "coordinati" da chi comanda veramente in cantiere! |
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0 | 03/04/2013 (23:30:06) |
Effettivamente, l'intervento di Dubini mi ha riportato alla memoria quel drammatico caso ampiamente diffuso dai media nazionali in quella circostanza. Quello che colpisce maggiormente è, fra le altre cose, l'argomentazione della Suprema Corte in merito a: "...in spregio delle più elementari regole di buon senso ..." Non ha detto "le più elementari regole previste dalle Leggi" ... ma "del buon senso" Questo, almeno da un lato, mi gratifica perchè, nei cantieri, quasi tutti i giorni mi trovo a dover "inventare la sicurezza" con procedure che, in alcuni casi, vanno "oltre la legge" mentre in altri casi... Entrambe le circostanze sono scientemente e doverosamente sostenute dal risultato di: "incontro-dialogo-confronto-BUON SENSO" Senza, ovviamente, utilizzare il solo buon senso come alternativa all'applicazione della legge. Quello che Porreca, giustamente, ha puntualizzato è stata l'inosservanza all'obbligo che il committente deve agli artt. 91 c.1 e 93 c.2 relativi alle attività del CSP e del CSE. ...che io non riesco a contestualizzare negli accadimenti e che la sentenza (in base alla lettura di quanto riportato) mi sembra non riesca ad offrirmi elementi di comprensione. "Al committente" dice la Suprema Corte, "era stato mosso in particolare l'addebito di aver omesso di verificare l'adempimento degli obblighi gravanti sul coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi degli articoli 93 comma 2 e 90 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008" Ovviamente la lettura dell'intera sentenza e la conoscenza dei fatti risulta indispensabile per capire la fine che hanno fatto il CSP e il CSE in questa vicenda. 1) non sono stati rinviati a giudizio ? 2) sono stati rinviati a giudizio e assolti in primo grado o in appello ? 3) sono stati rinviati a giudizio e condannati in primo grado o in appello o in Cassazione con procedimenti indipendenti dagli attori citati in questa sentenza ? Le figure del CSP-CSE risultano presenti nella vicenda visto che, fra le altre cose, il committente è stato condannato anche per non aver rispettato gli artt. sopra citati ma... a quale risultato sarebbero approdati i coordinatori ? Nella puntualizzazione di Porreca, comunque, parrebbe che anche la Suprema Corte cominci a mettere i tasselli negli spazi pertinenti. |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 04/04/2013 (10:15:07) |
La questione della posizione processuale del coordinatore è irrilevante, per chi conosce come funziona il processo penale, sa benissimo che molto spesso si ricorre al patteggiamento, si esce dal processo, e finisce lì, mentre magari gli altri coimputati vanno fino alla Cassazione. Ovviamente la sentenza non viene scritta per i curiosi e i lettori, ma per le parti in causa, la pubblica accusa, i ricorrenti, e perciò si occupa solo delle posizioni delle parti presenti, non di quelle assenti perchè uscite da tempo dal processo. Quel che conta qui, e che va messo in testa ai committenti, è che il committente è il fulcro, il perno, il deus ex machina della sicurezza in cantiere, e se qualcosa va storto lui finisce immediatamente sotto i riflettori della polizia giudiziaria. |
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0 | 04/04/2013 (10:48:55) |
...secondo me il committente può non avere le competenze tecniche ed è per questo che si affida ad un coordinatore il quale, si spera, sia almeno lui competente... |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 04/04/2013 (11:28:38) |
Più che affidarsi, è obbligato ad avere un coordinatore quando incarica due o più imprese: comunque non avere competenze tecniche non autorizza ad affidare incarichi ad incompetenti che poi determinano il crollo di edifici, e la morte di tante persone come nel caso di Barletta di cui ci occupiamo.. Se non si è in grado di affidare i giusti incarichi, valutando adeguatamente l'idoneità tecnico-professionale degli incaricati, si faccia a meno di intraprendere iniziative edilizie disastrose. |
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0 | 04/04/2013 (13:45:03) |
"...Quel che conta qui, e che va messo in testa ai committenti, è che il committente è il fulcro, il perno, il deus ex machina della sicurezza in cantiere..." E' dall'entrata in vigore della direttiva cantieri che questa porta nella mia testa risulta aperta a differenza del comportamento, ancor'oggi molto diffuso, di chi non applica la normativa in vigore (sia nel pubblico che nel privato) che la Cassazione ha sottolineato nella sentenza di cui stiamo parlando Le più grottesche giustificazioni: "poverino, cosa ne può sapere di Leggi sulla sicurezza"... "come si fa a sanzionare la novantenne zia Rosina"... Caro Dubini non lo dico per delusione o rassegnazione ma con cognizione di causa stante l'esperienza (anche in ambito penale) delle mie scarpe infangate: Per ogni infortunio grave o mortale che avviene nel mondo del lavoro, a parere, non c'è un Figura (dico UNA) che partecipante alla realizzazione di un'opera, a vario titolo prima-durante-dopo si possa chiamar fuori o autoassolversi per tacitare la propria coscienza. Anche se il risultato potrebbe finire con un'assoluzione per "non aver commesso il fatto" o perchè "il fatto non sussiste o non costituisce reato" Dopo ogni infortunio grave o mortale rimangono solo vedove, figli, genitori... a cui la vita farà pagare costi altissimi in termini economici, sociali ed esistenziali. Per evitare questo, pare che la soluzione "migliore" (quì da noi) sia quella di consegnare il tutto (dopo che i buoi sono usciti dalla stalla) in mano a chi le scarpe le porta lucide... che fanno il loro mestiere ma che non possono intervenire "SULLE CAUSE"... solo "SUGLI EFFETTI" e dopo che sono Accaduti. Che soddisfazione per le vedove, i figli, i genitori... !!! E, se ancora qualcuno ritiene che questo sia il sistema migliore per eliminare o ridurre i rischi lavorativi, credo di essere legittimato a pensare che questo "qualcuno" di sicurezza sul lavoro non abbia capito una cippa. In merito al committente pugliese, al di là della spiegazione tecnica, a me piacerebbe sapere (sì, mi piacerebbe sapere perchè sono curioso di apprendere, capire, imparare... al fine di evitare, nel limite del possibile, di sbagliare nella professione che mi son scelto... PREVENZIONE prima della PUNIZIONE) la motivazione per cui tale Figura è stata condannata, fra le altre cose, "anche" perchè non ha osservato l'obbligo degli art. 90 c.1 e 93 c.2 |
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0 | 04/04/2013 (16:34:07) |
"...secondo me il committente può non avere le competenze tecniche ed è per questo che si affida ad un coordinatore il quale, si spera, sia almeno lui competente..." Sbagliato il committemte si affida ad un Responsabile dei Lavori con requisiti ahimè non definiti dalla norma, in opposizione alla 92/57/CE...è una facoltà. Se incarica a un pinco-palla si trova addosso la responsabilità in eligendo, se nomina un tecnico gli resta "in vigilando" ed un buon RdL il vigilando lo risolve con una programazione dei report al suo committente...Il coordinatore fa altro |
Rispondi Autore: cippa lippa - likes: 0 | 05/04/2013 (12:04:33) |
...gentile avvocato, a prescindere dagli obblighi di legge sulla nomina del coordinatore, lei cosa conosce del professionista che incarica? lasciamo stare barletta che se manco i professionisti hanno saputo progettare o verificare la corretta costruzione dell'immobile, figuriamoci il committente. pare che, dall'avvento della 626, lavorare sia come andare in guerra e penso che tutta la burocrazia successiva, abbia contribuito ad aggravare la situazione per gli operai ed arricchire i professionisti, taluni improvvisati coordinatori... |
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0 | 06/04/2013 (12:04:12) |
... e si sono talmente arricchiti che si possono permettere (in particolare nei LL.PP.) di offrire sconti variabili dal 70 all' 85 per cento !!! Certo che se fossi il committente non mi fiderei molto delle offerte di questi "personaggi"... gira e rigira, alla fin fine non potranno che ripagarmi con la stessa moneta mettendo a repentaglio la mia coscienza e il mio portafoglio. Ma... non sono committente. Faccio il CSP-CSE |