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La responsabilità del committente di fatto nei cantieri

La responsabilità del committente di fatto nei cantieri
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

31/05/2021

Il committente è titolare di una posizione di garanzia che può renderlo responsabile per un infortunio in caso di un omesso controllo dell'adozione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza specie se le carenze siano immediatamente percepibili.

Il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. E’ questa la conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione in questa recentissima sentenza della Sezione IV penale che si è occupata dell’infortunio accaduto a un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice caduto da un balcone del secondo piano di una palazzina sul quale stava facendo dei lavori di pavimentazione, privo di qualsiasi protezione contro il rischio di caduta dall’alto in una situazione quindi giudicata dalla suprema Corte immediatamente percepibile.

 

Quest’ultima ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal marito della titolare della appaltatrice, il quale era stato condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile dell’infortunio accaduto in cantiere nella sua qualità di “committente di fatto” La posizione di garanzia delle diverse figure di garante, ha infatti precisato la suprema Corte, va individuata  non solo in seguito alla investitura formale ma anche in seguito all'esercizio di fatto delle loro funzioni tipiche accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato un evento infortunistico. Nel caso in esame la posizione del ricorrente era stata tratteggiata, nella sentenza impugnata, sulla base di un coacervo di elementi di fonte testimoniale, deponenti per l'effettività, in capo al ricorrente, della posizione sostanziale di titolare dell'impresa che aveva commissionato i lavori, il quale era quasi sempre presente in cantiere e verificava l'andamento dei lavori e quindi come tale doveva ritenersi per ciò stesso, alla luce della giurisprudenza  di merito, garante dei rischi generali connessi alle attività lavorative all'interno del cantiere.

 

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Il fatto, le condanne nei primi gradi di giudizio e il ricorso per cassazione

La Corte di Appello ha confermata la sentenza con la quale il Tribunale aveva condannato il marito della responsabile legale di una società, che aveva commesso a una ditta appaltatrice dei lavori di pavimentazione di una unità abitativa, alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili per il delitto di omicidio colposo in danno di un lavoratore della ditta affidataria con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

 

L'addebito era stato mosso all’imputato nella sua ritenuta qualità di committente di fatto dei lavori di pavimentazione. Secondo l'imputazione, il lavoratore che stava eseguendo i lavori in orario serale su un balcone posto a una altezza di sette metri dal suolo e privo di parapetti era privo di cinture di sicurezza o altro sistema di trattenuta né erano state predisposte misure idonee a prevenire la caduta dall'alto.

 

La Corte di merito, nel confermare la condanna emessa in primo grado, ha disatteso le lamentele dell'imputato riferite, in particolare, alla sua qualità di committente di fatto, e tanto sulla base delle risultanze emerse, in particolare, dalle deposizioni testimoniali che secondo la Corte di merito avrebbero indicato il ricorrente quale soggetto di riferimento presente in cantiere con il quale le ditte appaltatrici si rapportavano. In particolare, la Corte territoriale aveva escluso che la posizione dei singoli dichiaranti, che l'appellante aveva giudicato "non disinteressati" e perciò inattendibili, riverberasse effetti sulla fondatezza della ricostruzione operata dal giudice di primo grado in ordine alla sostanziale qualità di committente rivestita dallo stesso.

 

Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione corredandolo con alcune motivazioni di doglianza. Con un primo motivo il ricorrente si è lamentato per il fatto che la Corte di merito aveva trascurato il ruolo della titolare dell'impresa committente, unica ad avere poteri decisionali nella società, e che aveva definito la sua posizione con sentenza di patteggiamento irrevocabile. Il ricorrente ha sostenuto ancora di avere ricoperto solo la qualifica di direttore tecnico nella ditta appaltatrice incaricata dei lavori di pavimentazione esterna. Secondo lo stesso la Corte di merito inoltre non aveva valutata la inaffidabilità di alcuni testi e non aveva tenuto conto altresì delle dichiarazioni di un teste il quale era intervenuto proprio in seguito all'incidente rinvenendo il corpo della vittima e che aveva escluso che lui si fosse comportato come un committente di fatto. Il ricorrente con un altro motivo si era lamentato per il fatto che non erano state prese in considerazione alcune contraddizioni emerse nelle dichiarazioni di altri testi.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione perché in larga parte articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità e, per il resto, manifestamente infondato. La stessa ha premesso che, per quanto concerne la posizione di garanzia attribuita al ricorrente è necessario muovere dal principio, pacificamente affermato in giurisprudenza, secondo cui il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Per quanto riguarda l'attribuibilità della posizione di garanzia non solo in seguito a investitura formale, ma anche in seguito all'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, ha inoltre ricordato la Corte suprema, la stessa deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro.

 

La posizione di committente, ha così aggiunto la Sez. IV, ancorché "di fatto", come quella attribuita al ricorrente, costituisce, sul piano astratto, posizione di garanzia con riferimento ai luoghi di lavoro ove si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, specie laddove, come chiarito dalla giurisprudenza, la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. E' certamente tale il caso in cui lavori in quota vengano eseguiti da lavoratori delle imprese appaltatrici senza i necessari strumenti e dispositivi di protezione; ed è esattamente quanto avvenuto nel caso in esame, trattandosi pacificamente della caduta dall'alto di un lavoratore sprovvisto di tali strumenti e dispositivi (cinture di sicurezza o altri aventi analoga funzione) sebbene fosse impegnato su un balcone privo di parapetto, oltretutto in orario serale e senza luce naturale.

 

In merito alla contestazione avanzata dal ricorrente circa la sua posizione di committente di fatto, la suprema Corte ha evidenziato che ciò era emerso sulla base di diverse deposizioni testimoniali, secondo le quali, anche se l'amministratrice della società appaltante era formalmente la moglie, nella sostanza lo stesso si poneva nei rapporti con gli altri soggetti interessati (ditte appaltatrici, acquirenti degli immobili ecc.) come se fosse il “dominus” della committenza. La sua posizione infatti era stata tratteggiata, nella sentenza impugnata, sulla base di un coacervo di elementi di fonte testimoniale, deponenti per l'effettività della posizione sostanziale di titolare dell'impresa che aveva commissionato i lavori, che era quasi sempre presente in cantiere, che aveva affidato gli incarichi alle ditte appaltatrici con i cui rappresentanti discuteva di prezzi e pagamenti, che verificava l'andamento dei lavori e che, come tale, doveva ritenersi per ciò stesso garante dei rischi generali connessi alle attività lavorative all'interno del cantiere.

 

Con riferimento, infine, alla richiesta avanzata dal ricorrente di reinterpretare delle acquisizioni probatorie da parte dei giudici di merito e di rivalutare il peso, la contradditorietà e l'attendibilità di alcune delle testimonianze raccolte, la Sez. IV ha ritenuto che il percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata è apparso esaustivo ed esente da vizi logici, da contraddizioni o da manchevolezze censurabili nella sede di legittimità.

 

Alla declaratoria d'inammissibilità, in conclusione, è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma di € 2.000 in favore della Cassa delle ammende.

 

 

 

Gerardo Porreca

 

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 18074 del 10 maggio 2021 (u.p. 28 aprile 2021) - Pres. Fumu – Est. Pavich - P.M. Fodaroni  - Ric. R.M.. - Il committente è titolare di una posizione di garanzia che può renderlo responsabile per un infortunio in caso di un omesso controllo dell'adozione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza specie se le carenze siano immediatamente percepibili.

  





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