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La Cassazione sulla movimentazione manuale dei carichi

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sentenze commentate

02/07/2012

Il datore di lavoro, qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, deve adottare misure organizzative necessarie o utilizzare mezzi appropriati allo scopo di ridurre al minimo il rischio che tale movimentazione comporti.

 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
E’ la sicurezza dei lavoratori nella movimentazione manuale dei carichi il tema che viene preso in esame dalla Corte di Cassazione in questa sentenza nella quale la stessa ribadisce e sottolinea quanto già sull’argomento è stato indicato dalle disposizioni di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (art. 167 e seguenti del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81). Il datore di lavoro, sostiene la suprema Corte, se proprio non può evitare la movimentazione manuale dei carichi deve adottare misure organizzative necessarie o ricorrere a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, allo scopo di ridurre al minimo il rischio che tale movimentazione manuale possa comportare.  


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L’evento infortunistico e l’iter giudiziario
Il Tribunale ha assolto il legale rappresentante di una Cooperativa per il delitto di cui all'articolo 590 c.p. per lesioni aggravate in danno di un operaio dipendente della Cooperativa stessa. Al legale rappresentate era stato addebitato di avere fatto lavorare l'operaio senza ridurre il rischio connesso alla movimentazione di arredi ed in particolare senza fornire mezzi meccanici per il trasporto oltre che guanti di sicurezza e scarpe antiscivolo per cui, mentre lo stesso stava provvedendo al trasporto di una cassettiera metallica da un ufficio ad un altro, sito in una diversa scala del palazzo, all'atto di scendere alcuni scalini, è scivolato e si è procurata una grave lesione al polso destro (sezione dei tendini flessori del radiale del carpo, con un'inabilità di circa un anno), in quanto il braccio infilato all'interno del vano di un cassetto era rimasto intrappolato e lacerato durante la caduta.
 
Il Tribunale nella sentenza ha fatto presente che:
- la Cooperativa aveva fornito all'operaio guanti di plastica e stoffa e non vi era alcuna prova che fossero inidonei a garantire la sicurezza, salvo che per un evento del tutto imprevedibile quale il peso del mobile metallico in caduta;
- aveva fornito anche scarpe antinfortunistiche, sebbene in quanto strette, l’operaio non le utilizzasse al momento del fatto;
- l'istruttoria dibattimentale in ogni caso non aveva consentito di acclarare le reali cause della caduta e, pertanto, non era certo che essa fosse riconducibile alla mancanza di scarpe antiscivolo;
- la Cooperativa, con riferimento all'addebito della movimentazione manuale del carico, era dotata di carrelli e cinghie e, per casi particolari, era solita noleggiare macchinari ed inoltre nel caso di specie il trasporto a mano di una cassettiera era da considerare una modalità adeguata, per cui, in assenza di prove di condotte negligenti del datore di lavoro, il Tribunale stesso ha disposta l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato.
La Corte di Appello, a seguito della impugnazione del P.M. e della parte civile, ha successivamente riformata la pronuncia di primo grado condannando l'imputato alla pena di euro 300 di multa (pena condonata) ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. La Corte di Appello stessa era pervenuta a tale conclusione sulla base delle seguenti valutazioni:
- per quanto attiene alla contestazione della mancata fornitura di guanti non adeguati alle finalità di prevenzione, andava evidenziato che essi in realtà erano stati forniti sebbene poi in fatto si fossero dimostrati inadeguati e, in ogni caso, tale circostanza aveva inciso come concausa sulla entità del danno patito;
- con riferimento alla omessa fornitura di adeguate scarpe antiscivolo (della misura idonea all'utilizzo da parte dell’operaio infortunato), tale omissione aveva determinato la caduta e la circostanza che le scarpe fossero state fornite all'operaio, ma fossero troppo strette, equivaleva ad omessa fornitura;
- le modalità di trasporto erano risultate inadeguate, in quanto sarebbe stato possibile utilizzare dei "carrellini", limitando il rischio di cadute.
 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando fra l’altro che l'istruttoria dibattimentale non era riuscita a determinare le cause della caduta dell’operaio e pertanto non poteva farsi risalire l'evento alla responsabilità dell’imputato stesso. Peraltro nessuna delle condotte a questi contestate era sussistente in quanto i guanti erano stati forniti ed erano adeguati all'uso e marcati CE ed erano state fornite anche le scarpe adeguate sebbene il giorno del fatto la persona offesa indossasse scarpe da ginnastica: In ogni caso, ha sostenuto il difensore dell’imputato, mancava la prova che la caduta fosse stata determinata dalla inadeguatezza dei calzari ed inoltre la vittima faceva parte di una squadra sotto la direzione di un preposto che avrebbe dovuto pertanto controllare la corrette modalità del trasloco e l'utilizzo di strumenti a disposizione dell'azienda.
 
Il ricorso è stato ritenuto infondato e pertanto rigettato. “Il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 48”, ha sostenuto la suprema Corte, “disciplina gli obblighi del datore di lavoro nella movimentazione manuale dei carichi, prevedendo in via generale che egli deve disporre misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, è necessario che egli adotti "misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti cariche. Infine, secondo il disposto del comma 4, il datore deve valutare le condizioni di sicurezza del lavoro e adottare di conseguenza misure idonee a ridurre i rischi”.
 
Ciò premesso, ha sostenuto la Sez. IV, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che le regole cautelari indicate nell’articolo 48 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e quella prevista dall’articolo 43 del medesimo Decreto Legislativo (in relazione al dovere del datore di lavoro di fornire ai lavoratori i D.P.I. idonei alla sicurezza, nel caso di specie guanti e scarpe), sono state violate, in quanto nell'esecuzione del lavoro non sono stati utilizzati dispositivi meccanici di trasporto in relazione al mobile metallico da trasportare. Inoltre, a fronte del fatto che il trasloco esponeva i lavoratori a rischi, è risultato che l’infortunato non fosse munito di adeguate scarpe antiscivolo e di guanti antitaglio.
 
L'imputato si è difeso evidenziando che la Cooperativa aveva fornito sia scarpe antiscivolo che guanti rinforzati e che aveva inoltre la disponibilità di mezzi meccanici, sebbene quel giorno non fossero utilizzati in ragione della semplicità del lavoro da svolgere, e sostenendo altresì che al controllo della correttezza delle operazioni di lavoro era stato delegato il capo cantiere. A fronte di tale linea difensiva però la Sezione IV ha precisato che la Corte di merito aveva osservato, con puntuale e coerente motivazione, come agli atti non fosse stata prodotta alcuna delega scritta indicante funzioni da svolgere e poteri conferiti. In ogni caso, ha proseguito la suprema Corte, “anche a volere, in via ipotetica, ritenere la presenza di valide deleghe, va ricordato che il datore di lavoro (nel caso di società, il legale rappresentante) in quanto titolare primario della posizione di garanzia in materia di sicurezza, non può dismettere totalmente tale posizione e conserva pur sempre obblighi di vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza”.
 
Orbene, nel caso in esame, ha proseguito la Sez. IV, è stato acclarato che:
- pur essendo la movimentazione di mobili metallici una operazione potenzialmente rischiosa, essa è stata svolta senza l'ausilio di mezzi meccanici e senza la adozione di alcuna cautela sostitutiva;
- i guanti utilizzati non erano antitaglio, sebbene il rischio fosse prevedibile a fronte della movimentazione di oggetti metallici, peraltro con modalità approssimative;
- il lavoratore, al momento del fatto, utilizzava personali scarpe da ginnastica e non quelle aziendali antiscivolo, in quanto quelle fornite erano di un numero a lui non adatto. Per quanto sopra detto, ha sostenuto quindi la suprema Corte, è emersa una chiara disorganizzazione complessiva del lavoro per la quale non poteva non attribuirsi la responsabilità alla scarsa opera di vigilanza del datore di lavoro che quindi, colpevolmente, con le sue omissioni aveva fornito un contributo causale alla verificazione dell'evento dannoso.
 
La circostanza  che il lavoratore infortunato non potesse utilizzare i calzari antiscivolo, in quanto inadatti per numero al suo piede, ha quindi concluso la suprema Corte, testimonia della disorganizzazione delle misure di sicurezza e della programmazione del lavoro di cui deve rispondere l'imputato in quanto è venuto meno ai suoi obblighi di vigilanza.
 
 
 
 
 
 


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Rispondi Autore: Sergio Sergio - likes: 0
22/07/2012 (11:52:10)
Quando si è assunti come autisti..ma in realtà invece si DEVE caricare e scaricare dal pianale del camion diversi quintali di colli la schiena si spezza! Inoltre NON vi sono pedane rialzate a misura pertanto tutti i colli vanno sistemati in altezza creando ancora di più sollecitazioni gravi sull'apparato muscolo scheletrico e "oltre" a caricare e scaricare i colli dal camion l'autista deve posizionare gli stessi colli ad i clienti..mettendo tutto su scaffali delle cantine di bar e ristoranti spesso passando scendendo da scalini pericolosi ecc. facendoci dire..dagli autisti di certa grande cooperativa che mentre da soli si carica e si scaricano i colli di staccare il disco o carta tachigrafica..e d'aggiungere che oltre a caricare..scaricare..c'è da caricare anche se vuoti..il caricare e scaricare insomma da soli "lo spezza schiena" viene ripetuto per cinque volte al mattino e cinque volte al pomeriggio sabato compreso totale 10 volte.. quintali e quintali di colli!!!Senza poi contare le ore di guida fuori anche qui fuori di legge..

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