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L’obbligo da parte del DdL di tenere sgombre le vie di circolazione

L’obbligo da parte del DdL di tenere sgombre le vie di circolazione
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

08/02/2016

Lo scopo di tenere sgombre da materiali le vie di circolazione è quello di assicurare una normalità di circolazione e una sicura via di fuga in una situazione di eccezionalità o di pericolo. Di G.Porreca.

 
Viene data dalla Corte di Cassazione in questa sentenza una interpretazione sull’obbligo imposto dalle disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni di cui all'art. 64, comma primo, lett. b) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 di assicurare che le vie di circolazione che conducono ad uscite o ad uscite di sicurezza siano sgombre da materiali. Lo scopo della norma, ha infatti precisato la suprema Corte, non è tanto quello di assicurare una circolazione in una situazione di normalità ma di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza e quindi di assicurare una normalità di circolazione soprattutto in situazioni di eccezionalità o di pericolo, in modo che, in caso di emergenza, siano sempre percorribili agevolmente le eventuali vie di fuga.
 

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Le contravvenzioni e il ricorso in cassazione
Il Tribunale in composizione monocratica ha dichiarato un datore di lavoro, imputato dei reati di cui agli artt. 64 comma 1 lett. a), b) e d) del D. Lgs. 81/2008 nonché del reato di cui agli artt. 29 e 55 dello stesso D. Lgs., colpevole delle contravvenzioni ascrittegli e lo ha condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla complessiva pena di € 3.600,00 di ammenda. Più specificatamente all’imputato, nella sua specifica qualità di componente del consiglio delegato alla sicurezza, erano state contestate le contravvenzioni per avere omesso di provvedere affinché alcuni luoghi di lavoro dello stabilimento fossero sottoposti a regolare pulizia dei pavimenti, esponendo così i lavoratori alle polveri, per non avere provveduto affinché il reparto preparazione pannelli dello stabilimento fosse conforme ai requisiti di cui agli artt. 63, commi 1, 2 e 3 dell'allegato II, punto 1.9.1.1. in quanto risultava privo di aria salubre ottenuta con aperture naturali e per avere altresì omesso di provvedere affinché le vie di circolazione interne dello stabilimento, in prossimità delle linee di levigatura del materiale cotto, fossero sgombre di materiali al fine di consentirne l'utilizzazione in conformità ai requisiti di cui all'allegato II punto 1.4.10.
 
Avverso la sentenza del Tribunale l'imputato ha fatto ricorso in Cassazione deducendo, con un primo motivo, una violazione di legge per inosservanza della disposizioni di cui all’art. 64 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 81/08 in quanto il Tribunale aveva ritenuto integrata la fattispecie di mancata pulizia dei locali di lavoro (in particolare gli accessi ai carrelli elevatori) con conseguente esposizione dei lavoratori alle polveri nonostante il tipo di lavorazione eseguito nello stabilimento industriale fosse intrinsecamente destinato alla produzione di polveri ineliminabili. Con un secondo motivo il ricorrente ha lamentata l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 64 comma 1 lett. a) del medesimo D. Lgs. in quanto il Tribunale aveva ritenuto integrata la contravvenzione in relazione alla mancanza di areazione dei locali destinati alla preparazione dei pannelli, sebbene si trattasse di locali in realtà destinati solo residualmente e saltuariamente all'effettuazione di tali lavori (in realtà svolti in altro stabilimento) e peraltro di ampiezza tale da escludere qualsiasi nocumento per i lavoratori addetti. Con un ultimo motivo il ricorrente ha lamentata una analoga violazione di legge relativamente al disposto di cui all'art. 64 comma 1 lett. b) del citato D. Lgs. in quanto il Tribunale aveva ritenuto integrata la fattispecie nonostante i materiali esistenti nei locali di lavoro lungo le vie di circolazione non la impedissero od ostacolassero.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione sia perché manifestamente infondato sia perché contenente censure in fatto non proponibili in sede di legittimità. La stessa Corte ha sostenuto, in via generale, che la motivazione resa dal Tribunale a giustificazione della sussistenza dei reati contestati all’imputato non solo è stata congrua sotto il profilo logico ma è stata soprattutto corretta e coerente con il dato normativo che è stato esattamente interpretato.
 
Con riferimento in particolare alla contestazione riguardante la presenza di ostacoli lungo le vie di circolazione dei lavoratori all'interno dello stabilimento in prossimità del reparto levigatura, la suprema Corte ha ritenute le censure, oltre che manifestamente infondate, alla luce della diversa valutazione operata dal Tribunale che ha basato il proprio convincimento su documenti fotografici attestanti la presenza di materiali di varia natura disposti a casaccio lungo il percorso, anche errate in diritto. Secondo il ricorrente, ha ricordato la Sez. II, la norma violata (art. 64 lett. b del D. Lgs. 81/2008) che impone che "le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza" e quella di cui al punto 1.4.10 dell'AII. II in base alla quale "i pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione" non vanno intese nel loro significato assoluto (nel senso di una totale assenza di materiali ingombranti lungo le vie di circolazione) ma in senso relativo in modo da garantire una normale circolazione.
 
E’ evidente la capziosità di tale ragionamento da parte del ricorrente, ha così concluso la suprema Corte, “in quanto lo scopo della norma non è tanto quello di assicurare una circolazione in una situazione di normalità, ma una normalità di circolazione in una situazione di eccezionalità o di pericolo, in modo che eventuali vie di fuga in caso di emergenza siano percorribili agevolmente” per cui “ne deriva che la presenza di ostacoli lungo il percorso, anche se collocati in modo tale da consentire passaggi a piedi, laddove posizionati in modo tale da rendere disagevole la circolazione integrano la fattispecie, come esattamente ritenuto dal Tribunale”
 
Alla inammissibilità del ricorso è conseguita quindi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
 
Gerardo Porreca
 
 




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