L’inquadramento contrattuale dell’RSPP
In una sentenza di questo mese (Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 marzo 2019, n.7172) la Suprema Corte si è occupata del tema dell’inquadramento contrattuale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Ovviamente lo ha fatto con riferimento ad un caso specifico: caso al quale vanno rapportate le parole della Corte.
Ma, fatta questa avvertenza in ordine alla non generalizzazione della qualificazione specifica qui operata dalla Cassazione, si ritiene che sia di notevole interesse la valutazione complessiva dell’attività svolta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che la Corte offre alla nostra attenzione, vista in questo caso in relazione al profilo della qualifica professionale del medesimo soggetto.
La Cassazione esprime infatti diversi interessanti principi in questa sentenza sulla natura, la rilevanza e la finalità delle funzioni svolte dall’RSPP, tra cui quello - fondamentale e ancor più rilevante se si pensa che viene espresso nell’ambito di una valutazione sulla qualifica professionale dell’RSPP - secondo cui “il complesso di tali funzioni, seppure di ordine consultivo e non operativo, con assoggettamento […] anche a responsabilità penale di ordine omissivo per violazioni correlate alla posizione di garanzia, concorre anch’esso al perseguimento degli “obiettivi aziendali”, non potendo tale locuzione essere astretta ad un significato di ordine solo economico-produttivo, atteso che la sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce uno degli obblighi primari dell’imprenditore alla luce dell’art.41 Cost.”
Sul tema delle competenze, la Corte sottolinea poi che “i soggetti cui è affidato il compito di valutare i rischi connessi all’attività lavorativa devono necessariamente possedere capacità, esperienze e conoscenze che esulano dalle ordinarie competenze affidate ad un lavoratore che espleta attività tecniche, ancorché connesse ad un elevato livello di esperienza e professionalità.”
Principi fondamentali, questi su richiamati, sui quali si tornerà più avanti in dettaglio.
Ma vediamo anzitutto il caso specifico e, a seguire, i vari principi sanciti dalla Cassazione.
La Corte di appello, accogliendo parzialmente l’appello proposto da B.G. nei confronti di T. s.p.a., ha dichiarato il diritto dell’appellante alla qualifica di Professional livello B dal 1° ottobre 2008.
E’ interessante notare, sin da subito, che la Corte d’Appello ha ritenuto infondata l’argomentazione sollevata da T. s.p.a. secondo la quale l’impugnazione di B.G. sarebbe stata incentrata su una violazione di ordine solo formale, ritenendo invece - la Corte - che “la censura, prospettata come formalistica, costituiva piuttosto la premessa di un’approfondita confutazione del merito.”
La sentenza precisa poi che “T. s.p.a. non aveva mai contestato l’altissima professionalità dell’appellante, dotato di titoli ragguardevoli, attestati da ampia documentazione, incentrando piuttosto le censure sulla sussunzione delle mansioni svolte in concreto nella declaratoria contrattuale rivendicata.”
La rivendicazione contrattuale
Analisi della natura e della finalità dell’attività svolta dall’RSPP
Il livello di competenza che deve avere l’RSPP
La rivendicazione contrattuale
Entrando nello specifico della rivendicazione contrattuale, la pronuncia chiarisce che “dopo avere esaminato la declaratoria dell’ex ottava qualifica professionale (ora livello B), la declaratoria rivendicata dal ricorrente (livello A) e quella propria della categoria di inquadramento (livello D), e rilevato che la pretesa verteva sulla riconducibilità alla qualifica superiore delle funzioni di garanzia previste dalla legge 81 del 2008, avendo il ricorrente ricoperto la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’unità organizzativa IMC carrozze di Reggio Calabria a decorrere dal 1° luglio 2008 (funzione per la quale aveva rivendicato la promozione alla qualifica superiore ex art.2103 cod. civ.), la Corte di appello ha ritenuto la riconducibilità delle anzidette funzioni in quelle classificate contrattualmente come attività di studio, progettazione, pianificazione e attuazione operativa finalizzate al conseguimento degli “obiettivi aziendali”.”
Ciò sul presupposto che “quest’ultima locuzione non può essere intesa in una prospettiva strettamente economicistica, in quanto la sicurezza sul lavoro, preordinata alla realizzazione di esigenze di rango costituzionale ineliminabili, costituisce un obiettivo non meramente strumentale, ma essenziale per l’azienda.”
La Corte d’Appello ha poi rilevato “che tale elemento della qualificazione accomuna la declaratoria del livello B e quella del livello A, differenziandosi quest’ultima per la professionalità di grado “altissimo” e per i contributi di “particolare rilevanza per la realizzazione degli obiettivi aziendali”.”
A questo punto dunque, “esclusa quindi la riconducibilità della posizione del RSPP nell’alveo della declaratoria del livello D, la Corte di appello ha ritenuto che la posizione ricoperta dal B.G. in concreto fosse deducibile nel livello B, rispetto al quale il livello A è connotato da una differenza sostanzialmente quantitativa, risiedente essenzialmente nel maggior grado di specializzazione richiesto e nella particolare rilevanza dei contributi per la realizzazione degli obiettivi aziendali, circostanza che non può che riverberarsi sulla complessità o meno della struttura sulla quale il RSPP esercita i propri compiti.”
Tale qualificazione - sottolinea la Corte - ha dunque trovato la sua ragion d’essere in un motivo di natura essenzialmente probatoria, dal momento che “in tale contesto sarebbe stato onere del ricorrente provare che l’unità organizzativa IMC carrozze di Reggio Calabria, per quantità di personale, macchinari, attività svolte e quant’altro, costituisce un’articolazione di “particolare importanza”, prova che non era stata offerta.”
Conclusivamente la Corte d’Appello, “tenuto conto che il giudice ben può attribuire una qualifica intermedia tra quella posseduta e quella rivendicata, ove ne sussistano i presupposti, […] ha riconosciuto il diritto del B.G. all’inquadramento nel livello B dal 1° ottobre 2008”.
Analisi della natura e della finalità dell’attività svolta dall’RSPP
Nell’ambito di tali valutazioni inerenti la qualifica professionale del B.G. e nel rigettare il ricorso della società T. avverso la decisione su richiamata della Corte d’Appello, la Cassazione - come già ricordato - ha espresso importanti principi in merito all’attività svolta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Anzitutto la Corte premette che “il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) assume una responsabilità personale diretta anche di rango penale e, seppure svolga un ruolo non operativo ma di consulenza, a lui compete l’obbligo giuridico di collaborare con datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione di tali doveri di supporto informativo, valutativo e programmatico.”
Quanto alla finalizzazione dell’attività dell’RSPP in relazione alla valutazione dei rischi, la sentenza precisa che “dal punto di vista contenutistico, inoltre, il documento di valutazione dei rischi (DVR) costituisce un esempio scolastico di “studio di ricerca, di progettazione e pianificazione”, dovendo contenere tutte le indicazioni necessarie all’adozione delle misure di sicurezza in un ambito di prescrizioni di massima; l’esistenza di una fitta rete di normative, spesso di difficile comprensione, comporta un’attività ampiamente discrezionale di studio e di adattamento della previsione astratta alla realtà concreta dell’unità operativa cui il RSPP è addetto.”
Dunque è chiaro alla Cassazione che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro” e che, nel caso di specie sottoposto all’attenzione della Corte, “l’attività di consulenza non è contemplata nella declaratoria del livello D (tecnici specializzati), che riguarda i lavoratori che espletano, “con margini di autonomia discrezionalità nell’ambito di procedure ed istruzioni ricevute”, attività richiedenti un “elevato livello di conoscenza nonché professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e o gestionali o che hanno un contenuto professionale di maggior rilievo, finalizzate alla realizzazione di processi produttivi...”.
Lo svolgimento di attività di consulenza è invece, con riferimento alla fattispecie concreta esaminata dalla Cassazione, “agevolmente riconducibile nell’alveo della declaratoria livello B - Quadri, figura “professional”, corrispondente al lavoratore che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei settori in cui si articola l’attività produttiva dell’azienda, realizza “studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e metodologie innovative...”.”
Quanto al motivo di ricorso sollevato dalla Società T. con riferimento al fatto che l’attività dell’RSPP non sarebbe stata finalizzata al conseguimento degli “obiettivi aziendali”, è molto importante il passaggio della sentenza in cui la Suprema Corte, nel rigettare (anche) tale motivo di ricorso, precisa che trattasi invece di “adempimento coessenziale allo svolgimento di qualunque attività economica di impresa”.
Citando le parole della sentenza di Cassazione sul caso Thyssenkrupp, la sentenza in commento ricorda che “il ruolo svolto dal RSPP è stato chiarito dalle Sezioni Unite penali di questa Corte, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs. n.81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.”
E pertanto “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Cass., Sezioni Unite penali, sent. n. 38343 del 2014).”
Il livello di competenza che deve avere l’RSPP
In conclusione, secondo la Cassazione “le competenze richieste al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione ( RSPP) implicano lo studio dei rischi correlati a un determinato ambiente o a una determinata tipologia di lavoro e la ricerca volta alla indicazione delle soluzioni tecniche, realizzazione progetti e soluzioni per assicurare la sicurezza dei luoghi e delle prestazioni lavorative”, per cui “i soggetti cui è affidato il compito di valutare i rischi connessi all’attività lavorativa devono necessariamente possedere capacità, esperienze e conoscenze che esulano dalle ordinarie competenze affidate ad un lavoratore che espleta attività tecniche, ancorché connesse ad un elevato livello di esperienza e professionalità.”
Pertanto, “il complesso di tali funzioni, seppure di ordine consultivo e non operativo, con assoggettamento […] anche a responsabilità penale di ordine omissivo per violazioni correlate alla posizione di garanzia, concorre anch’esso al perseguimento degli “obiettivi aziendali”, non potendo tale locuzione essere astretta ad un significato di ordine solo economico-produttivo, atteso che la sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce uno degli obblighi primari dell’imprenditore alla luce dell’art. 41 Cost.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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Rispondi Autore: Carlo Concini - likes: 1 | 25/03/2019 (07:29:24) |
Speriamo che questa Sentenza contribuisca a “valorizzare” sempre più la figura ed il ruolo del RSPP nelle Aziende ! |
Rispondi Autore: Raffaele Giovanni - Ispettore tecnico del lavoro - likes: 0 | 25/03/2019 (11:26:04) |
Specie negli uffici della PA , dove sembra che tutto debba essere fatto obbligatoriamente e per forza, a costo ZERO , pur svolgendo lo stesso soggetto anche altri compiti impegnativi istituzionali gravosi . Vedremo …… sono curioso …. |
Rispondi Autore: Avv. Rolando Dubini - likes: 0 | 25/03/2019 (13:11:40) |
Sentenza di diritto del lavoro interessante e molto utile per chi difende i rapporti che chiedono il riconoscimento di un più elevato livello contrattuale. Ovviamente tutto si gioca sulle attività effettivamente svolte, perché un rspp affiancato da un superconsulente ha un impegno inferiore rispetto ad un Rspp a tutto tondo. |
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0 | 25/03/2019 (13:13:00) |
Utile a chi difende in un processo di lavoro gli Rspp che chiedono il riconoscimento di un livello contrattuale più alto |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 1 | 25/03/2019 (21:45:47) |
Argomento trattato in un mio libro pubblicato nel novembre del 1995 (Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - par. 5.3 pag. 151-153) quando ancora il 626 non era entrato in vigore. La Cassazione Civile c'ha messo quasi 25 anni a capire quale fosse il ruolo e la corretta posizione in una struttura aziendale complessa. |
Rispondi Autore: Massimo Tedone - likes: 1 | 25/03/2019 (23:29:29) |
Senza nulla togliere agli RSPP e ritenendo più che utile e doveroso difendere una figura centrale nel processo verso la "vera e piena" sicurezza, nonchè roiconoscere loro un giusto ed equo livello contrattuale. Credo però sia importante a chi ricopre questo ruolo, che non devono ritenersi al di sopra delle parti, cioè che loro e solo loro hanno la verità in tasca su qualunque argomento. Ricordo che ai tempi del 626, per le piccole imprese chi ricopriva il ruolo di RSPP era il Commercialista che poi si rivolgeva a un più o meno professionista per la redazione del DVR e quant'altro necessario: oggi il problema è superato, ma solo sulla carta, perchè purtroppo e questo nelle PMI e Grandi imprese, l'RSPP è interno e pare conosca perfettamente tutta l'attività produttiva ...... ne dubito proprio anche perchè ripetono fedelmente quanto libri e scritti di varia natura riportano. L'argomento è molto complesso e ben vengano professionisti più che qualificati (non il sottoscritto, semplice appassionato) che si esprimono e riescono a spiegare in modo molto comprensibile certe problematiche. Complimenti vivissimi a tutti |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 1 | 26/03/2019 (12:14:13) |
Inquadramento contrattuale del Rapporto dopo la sentenza Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 marzo 2019, n.7172 Ovviamente la sentenza riguarda solo un preciso ambito contrattuale ben delimitato, però per il futuro pone un problema di corretta gestione manageriale del contratto dell'Rspp dipendente, per evitare proprio controversie quale quella analizzata ottimamente dalla collega giurista Guardavilla. La Cassazione in questa sentenza ha applicato consolidati principi di diritto del lavoro del codice civile del 1942 ad una figura di più recente introduzione come l'Rspp (1994). Ma dal punto di vista civilistico nulla di nuovo sotto il sole, .entrerai per i dipendenti Rspp è un riferimento d'oro per ottenere un corretto inquadramento contrattuale. Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 marzo 2019, n.7172 Il corretto inquadramento contrattuale dell'Rspp nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro (ex plurimis, Cass. pen. 24958 del 2017). L'attività di consulenza non è contemplata nella declaratoria del livello D (tecnici specializzati) [ C.C.N.L. delle attività ferroviarie 16 aprile 2003], che riguarda i lavoratori che espletano, "con margini di autonomia discrezionalità nell'ambito di procedure ed istruzioni ricevute", attività richiedenti un "elevato livello di conoscenza nonché professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e o gestionali o che hanno un contenuto professionale di maggior rilievo, finalizzate alla realizzazione di processi produttivi... Non compare nella declaratoria professionale lo svolgimento di attività di consulenza, che invece è agevolmente riconducibile nell'alveo della declaratoria livello B - Quadri, figura "professional", corrispondente al lavoratore che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei settori in cui si articola l'attività produttiva dell'azienda, realizza "studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovative...". |
Rispondi Autore: Giuseppe - likes: 4 | 26/03/2019 (23:16:03) |
Articolo molto interessante ma alla fine dei conti contrattualmente un rspp che è un secondo livello e cHe aspira a diventare un primo livello e poi quadro come può perseguire i propri obiettivi in ambito privato? Esistono figure che supportano l'rspp in questo? |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 2 | 27/03/2019 (16:27:42) |
Signora. Giuseppe l'Rspp può essere supportato dall'ufficio vertenze di un Sindacato di sua scelta o da un avvocato giuslavorista |
Rispondi Autore: Paolo Giuntini - likes: 1 | 27/03/2019 (23:35:36) |
Nelle organizzazioni che ho conosciuto oltre alla mia, in funzione di auditor di SGS, ho riscontrato pochi casi di eccellenza e molti di livello decisamente insufficiente, dove l'RSPP svolge funzioni subordinate o addirittura di parafulmine. Il conflitto nato fra funzioni essenziali per la vita aziendale, quali la direzione e l'RSPP e portato all'estremo limite della Cassazione, al di là del caso singolo, la dice lunga sulla diffusa e inefficace applicazione del D.Lgs. 81. Il cammino è ancora lungo e accidentato ... |
Rispondi Autore: Lucio - likes: 0 | 01/06/2023 (11:46:18) |
E per ASPP qual'è il corretto livello di inquadramento ? Grazie |
Rispondi Autore: luca Gentilucci ? - likes: 0 | 16/11/2024 (09:21:47) |
al fine in una azienda sanitaria l'rspp deve essere del comparto o può farlo anche un dirigente sempre della stessa azienda .Un dirigente sarebbe imparziale ? |