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L’applicazione delle sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. 231/2001

L’applicazione delle sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. 231/2001
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

03/02/2014

In caso di lesioni aggravate da violazioni di norme sulla sicurezza le sanzioni interdittive devono essere adottate obbligatoriamente. Non possono essere applicati gli istituti giuridici previsti per sanzioni di natura penale. A cura di G. Porreca.

 
 
Il commento
 
Una sentenza questa della Corte di Cassazione penale che riguarda l’applicazione del  D. Lgs. 8/6/2001 n. 231 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Secondo quanto emerge dalla stessa nel caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro le sanzioni dettate dall’art. 9 comma 2 dello stesso D. Lgs., che prevedono l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, devono essere obbligatoriamente applicate né è possibile sospendere la pena. Il beneficio della sospensione, infatti, non può trovare applicazione nel  sistema sanzionatorio delineato dal D. Lgs. n. 231/2001 in quanto, in virtù della sua natura amministrativa,  non possono essere applicati gli istituti giuridici previsti per le sanzioni di natura penale

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Il fatto ed il ricorso in Cassazione
 
Il Tribunale ha applicata nei confronti del responsabile legale di una società la pena di € 600 di multa per il delitto di lesioni colpose in danno di un operaio che lavorava alle sue dipendenze. Allo stesso era stato addebitato di aver consentito che il lavoratore operasse presso un trapano privo di dispositivo automatico di blocco, in caso di apertura del coperchio per lavori di regolazione, per cui il lavoratore, nello svolgere tale operazione, riportava l'amputazione di una falange. Con la sentenza il Tribunale, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità degli Enti, ai sensi dell'art. 63 del D Lgs. 231 del 2001, ha applicata alla società la sanzione pecuniaria di € 10.000, nonché le misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del citato D. Lgs per la durata di mesi due.
 
Avverso la sentenza del Tribunale il legale rappresentante della società ha proposto ricorso per cassazione lamentando una erronea applicazione della legge per avere il giudice disposto le sanzioni interdittive alla società, ai sensi dell'art. 9 comma 2 benché ricorressero le circostanze di esclusione di cui all'art. 17, lett. a, b e c dell'art. 17 per avere riparato le conseguenze del reato e lamentando altresì la eccessività della sanzione irrogata, per il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 12 comma 2 lett. a) ed il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell'ente.
 
Le decisioni della suprema Corte
 
Il ricorso, ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato, è stato pertanto dalla stessa rigettato. La suprema Corte ha fatto presente in merito che in sede di udienza il difensore della società, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 231 del 2001, aveva chiesta l'applicazione alla società stessa della sanzione di € 10.000 e l'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001 ed ha ricordato, altresì, che il terzo comma dell'art. 25 septies stabilisce che "In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".
 
Da tale disposizione, ha quindi proseguito la Sez. IV, “si evince che in caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente” per cui correttamente di conseguenza nella sua proposta il difensore-procuratore speciale ne aveva fatto menzione e legittimamente il giudice le aveva applicate.
 
Quanto alla lamentela relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria la suprema Corte ha rilevato che essa è stata applicata in conformità alla richiesta difensiva senza che fosse invocata alcuna ulteriore diminuente della sanzione e quanto, infine, alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della sospensione della pena (alla quale non era condizionata la richiesta di patteggiamento), la suprema Corte ha fatto presente che la stessa era infondata. “Invero il beneficio richiesto”, ha così concluso la Sez. IV, “non può trovare applicazione nel sistema sanzionatorio delineato dalla L. n. 231 del 2001, relativa alla responsabilità degli enti, la quale ha natura amministrativa ed ove, pertanto, non possono trovare applicazione istituti giuridici specificamente previsti per le sanzioni di natura penale”.
 
 
 
 


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