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I rischi legati all’uso del carroponte: sentenze di Cassazione Penale
La casistica giurisprudenziale relativa agli infortuni generati dall’utilizzo del carroponte in ambito industriale evidenzia con particolare chiarezza le lacune organizzative, tecniche, procedurali e formative che più frequentemente rappresentano la causa primaria di tali eventi.
Analizziamo dunque una selezione di recenti pronunce della Suprema Corte atte a porre in rilievo tali criticità.
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 7 agosto 2023 n.34535, la Corte si è pronunciata sulle responsabilità di B., quale datore di lavoro della S. S.p.a., per aver cagionato al dipendente A. lesioni personali gravissime.
Nello specifico, a B. era stato contestato di “avere omesso di fornire ai lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza in riferimento ad un apparecchio di sollevamento, per via dell’inadeguatezza degli accessori di sollevamento a garantire che i carichi sollevati non precipitassero in caduta libera e per via del mancato collaudo del carro ponte, messo in servizio senza la dovuta dichiarazione di corretta installazione.”
L’operaio A. si occupava, in azienda, di “svolgere lavori con taglio macchina e tagli laser delle lamiere”.
La lavorazione avveniva in questo modo: “un primo operaio portava i fogli davanti alla macchina, mentre poi subentrava il A., per la lavorazione vera e propria; lo spostamento del foglio avveniva tramite il carro-ponte che trasportava le lastre di metallo.”
In particolare, “il carro ponte da lui utilizzato aveva due carrelli, di cui uno non funzionante, ed il foglio di lamiera veniva legato al carro ponte con delle catene.”
Ciò premesso, “secondo le dichiarazioni del A., durante le lavorazioni l’operaio si trovava spesso in mezzo a tre elementi: materiale di lavorazione, scarto dei materiali e macchina con cui lavorava, e ciò rendeva difficoltosa l’operazione da eseguire.”
La sentenza precisa poi che “la macchina veniva inoltre azionata con pulsantiera a filo che imponeva la presenza e lo spostamento dell’operaio all’interno della zona di lavorazione.”
Dunque, il giorno dell’incidente, A. “si trovava sul macchinario e stava lavorando con un carro ponte della S. chiamato Valicelì” quando, “a un tratto, un cavo si era impigliato nella lastra, che aveva subito una leggera rotazione, che sua volta aveva determinato il rilascio dei ganci che tenevano il foglio di lamiera.”
Così, “vista la situazione di forte criticità il A. aveva cercato di azionare il telecomando a pulsantiera per allontanare la lastra ma i pulsanti del telecomando erano invertiti e la manovra di emergenza non era riuscita, comportando una caduta della lastra sui suoi arti inferiori.”
A questo punto, “l’infortunato veniva subito soccorso e portato in ospedale e sottoposto ad intervento ai piedi”; in seguito “subiva ben tre amputazioni progressive dell’arto, fino ad essergli riconosciuta un’invalidità dell’80%.”
Il Tribunale aveva condannato il datore di lavoro B., in quanto “il macchinario non aveva ancora ricevuto l’ultima certificazione e non poteva essere immesso nel ciclo di produzione” e, dall’altra parte, il lavoratore infortunatosi “non aveva svolto alcun tipo di corso di formazione sulla sicurezza, né in relazione all’utilizzo del macchinario in esame”.
A ciò si aggiunga anche che “l’utilizzo della pulsantiera a filo non risultava essere stato preceduto da adeguata valutazione di impatto con la lavorazione della lastra”, che “i comandi della pulsantiera erano invertiti”, che “non vi erano camminamenti lungo le zone di lavorazione e vi era invece presenza di scarti di lavorazione durante le fasi di svolgimento delle manovre”, che “non era previsto e disciplinato il numero degli operatori che dovevano utilizzare il macchinario” e, infine, che “era in uso uno solo dei due motori che sollevavano la trave.”
Peraltro, oltre al datore di lavoro, il Tribunale aveva condannato anche la S. S.p.a. - quale persona giuridica - “per l’illecito di cui al D.Lgs.n.231 del 2001, art.25 septies, sussistendone i presupposti.”
La Corte d’Appello ha invece riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato.
La Cassazione ha però ritenuto fondato il ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione, ritenendo che, “alla data dell’infortunio, non solo il carro ponte non avrebbe potuto essere utilizzato perché mancava una certificazione che avrebbe dovuto essere rilasciata dalla ditta a ciò preposta, ma anche che l’esito del controllo sul macchinario era stato di non conformità alla normativa prevenzionistica.”
Si tenga conto che “i tecnici ASL avevano infatti riscontrato anomalie sul carro ponte, redigendo verbale negativo, ed avevano altresì rilevato come i ganci avrebbero dovuto avere e specificare la relativa portata, non garantendo il rischio di sganciamento, evidenziando altresì che macchinari così grandi e complessi necessitano dell’indicazione precisa di percorsi pedonali, poiché è necessario che siano indicate le zone lungo le quali le persone possano transitare a piedi.”
Pertanto, la Cassazione ha annullato la sentenza assolutoria della Corte d’Appello con rinvio per un nuovo giudizio.
Passiamo ad esaminare un’ulteriore sentenza che, in materia di rischi interferenziali, tratta il tema dell’utilizzo del carroponte del committente da parte dei lavoratori delle imprese esterne.
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 15 dicembre 2023 n.50095, la Corte ha confermato la condanna di A., quale datore di lavoro della D. Montaggi S.r.l., per il reato di omicidio colposo in danno di B., “operaio saldatore della M. Srl , società con la quale la E. montaggi aveva stipulato un appalto per l’assemblaggio di carpenteria in ferro, da eseguirsi presso lo stabilimento della D Montaggi Srl.”.
In particolare, era accaduto che “il predetto operaio B., intento a svolgere le operazioni di saldatura a filo di un traliccio in acciaio del peso di 37 quintali, per effettuare le quali era necessaria la movimentazione del traliccio mediante carroponte al fine di ruotarlo su quattro lati, durante la rotazione del traliccio (che, si ripete, veniva movimentato tramite carroponte azionato con pulsantiera a filo) rimaneva schiacciato tra il traliccio sospeso e alcuni cavalletti di ferro posti alle sue spalle; detto schiacciamento aveva cagionato un gravissimo politrauma che aveva determinato la morte del B. pochi giorni dopo.”
All’imputato A. era stata contesta “la violazione del D.Lgs.n.81 del 2008, art.18, comma 3 bis, per non aver vigilato riguardo al corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei lavoratori, posto che il B. utilizzava un carroponte in dotazione alla D. montaggi senza essere stato a ciò autorizzato né formato”.
In sostanza, pur essendo A. il committente e il lavoratore B. un dipendente del subappaltatore, ad A. è stata addebitata la mancata vigilanza sull’uso delle attrezzature da parte di tale soggetto esterno, dal momento che - come vedremo meglio - veniva di fatto consentito ai lavoratori della M. S.r.l. l’utilizzo del carroponte del committente.
Secondo la Corte d’Appello, “a nulla rilevava la corretta redazione del documento di valutazione dei rischi e la previsione dello specifico rischio di evitare che i lavoratori inesperti, estranei alla D. montaggi, utilizzassero il carroponte, poiché il A. era perfettamente a conoscenza di prassi contrarie praticate in azienda”.
A parere della Cassazione, “nel caso in esame ci si trova in una tipica situazione di “rischio interferenziale”, dato dal contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori […] che fa scattare l’operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dal D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, art.26, compendiati nel cd. DUVRI (documento di valutazione del rischio interferenziale).”
Sotto tale profilo, “pur essendo emerso che, in base al Documento unico di valutazione del rischio interferenze, regolarmente redatto dalla impresa D., i lavoratori di ditte appaltatrici non potevano utilizzare i macchinari D., i giudici di merito hanno rilevato che: 1) il direttore tecnico della D., F., aveva dichiarato che gli era già stato segnalato che il B. aveva utilizzato attrezzature della D. per eseguire i lavori di cui era incaricato; 2) stesse dichiarazioni erano state rese dal capo officina, C., che ha riferito di aver constatato che il B. utilizzasse, in maniera impacciata, il carroponte senza saperlo fare, e che spesso era dovuto intervenire per far completare la manovra di rotazione del pezzo; 3) ancora, le medesime dichiarazioni erano state rese da un altro operaio, E.; lo stesso imputato aveva riferito che una volta gli era stato segnalato l’uso del carroponte da parte del B.”.
In aggiunta a ciò, era stato accertato che “all’interno dell’officina in cui era avvenuto l’infortunio non erano presenti specifici cartelli di sicurezza, salvo un cartello posto all’ingresso del capannone nord, ben lontano dal luogo in cui il B. operava.”
In sostanza, “era emersa l’esistenza di una prassi irregolare all’interno della D., in cui, a parte saltuari richiami verbali, era di fatto consentito al personale esterno l’utilizzo delle attrezzature pericolose della D. (elemento desunto, tra l’altro, dalla chiara deposizione del F., che ha pure riferito come egli intervenisse per permettere al … di completare la rotazione del manufatto con il carroponte).”
In conclusione, “l’imputato era stato informato di detta irregolarità” e, secondo la Cassazione, “a tal fine non era certo rilevante se l’informazione concernesse uno o più episodi; così come era del tutto insufficiente, ai fini dell’effettivo controllo del rispetto dell’obbligo di osservare le prescrizioni del DUVRI, l’affidarsi a meri richiami verbali effettuati di volta in volta.”
Di grande interesse - sempre sul tema dei rischi legati all’utilizzo del carroponte e con particolare riferimento al funzionamento delle funi - è anche Cassazione Penale, Sez.IV, 29 marzo 2023 n.13041, con cui la Corte ha confermato la condanna di A., quale datore di lavoro della C. S.p.a., nonché del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della medesima azienda, per il reato di omicidio colposo ai danni del lavoratore B.
Era accaduto che “B., mentre stava prestando la sua opera nel reparto di confezionamento legno lamellare della ditta C., quale addetto alla conduzione di un carroponte per il prelevamento e lo spostamento di semilavorati in legno, dopo aver azionato detto macchinario con il telecomando, a causa della rottura delle funi di tenuta, era stato investito e schiacciato dalla caduta dell’apparecchio di sollevamento ed era così deceduto sul colpo.”
L’istruttoria aveva consentito di accertare “carenze progettuali della macchina, riconducibili a progettazione e funzionamento della fune, del limitatore di carico e dell’argano non corretti”.
Più nello specifico, “a fronte di una fune con determinate caratteristiche, non era risultato corretto, nella modifica apportata dal costruttore 3T. all’argano, il dimensionamento del diametro della puleggia e l’analisi dei carichi di lavoro risultava essere sottostimata”.
Era inoltre emersa “l’inadeguatezza delle verifiche di controllo effettuate trimestralmente dalla ditta T. a partire dal … con riferimento alla fune il cui diametro era inadeguato per l’apparato di sollevamento come modificato dalla ditta 3T.”.
A ciò si aggiunga “la predisposizione da parte del datore di lavoro di un documento di valutazione dei rischi del tutto carente” e il riscontro di “criticità del layout aziendale alla data dell’incidente quanto alla movimentazione in sicurezza dei materiali e dei dipendenti, tale per cui era necessaria una redistribuzione delle linee produttive o l’ampliamento dello stabilimento.”
Al datore di lavoro A. era stato contestato di “aver commissionato e messo a disposizione dei lavoratori una attrezzatura di lavoro modificata e non conforme ai requisiti di sicurezza corredata da un manuale d’uso e di manutenzione non rispondente alla esatta configurazione dell’apparecchio, e nell’aver omesso, nella scelta delle attrezzature, di valutare adeguatamente i rischi derivanti dall’impiego delle stesse anche in relazione alle condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere”.
Ad A. era stato inoltre addebitato di “aver omesso di vigilare sulla sicurezza del layout aziendale e sulle condizioni operative interne e comunque sull’operato del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione D.”, oltre che di “aver omesso di redigere in maniera idonea il documento di valutazione dei rischi.”
Con la medesima sentenza d’appello, “è stata confermata anche la condanna di D., nella qualità di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e delegato da parte del datore di lavoro allo svolgimento di funzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”, oltre che di “G., dipendente della T. Srl, società incaricata dalla C. della effettuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di sollevamento, mentre è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti E., quale amministratore unico della ditta 3T. Srl […] per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.”
Il datore di lavoro A. ha presentato ricorso in Cassazione ma la Suprema Corte lo ha rigettato.
Ciò in quanto i periti avevano evidenziato che “la macchina utilizzata dal B., al momento dell’infortunio presentava carenze riconducibili a una non corretta progettazione della fune, del limitatore di carico e dell’argano” e, “a fronte delle caratteristiche della fune, il costruttore 3T. aveva apportato modifiche all’argano a seguito delle quali il dimensionamento del diametro delle puleggia non era idoneo per la fune utilizzata”.
Inoltre, “l’analisi dei carichi di lavoro era stata sottostimata con conseguente pericolosità del dispositivo di sollevamento utilizzato da B., in ragione della conseguente eccessiva usura della fune; il limitatore di carico entrava in funzione per un valore pari a 5000 kg rispetto al limite corretto di intervento di 2500 kg.”
Infine, “il manuale del carroponte faceva riferimento ad un paranco diverso a quello installato: la documentazione tecnica, vuoi con riferimento al manuale d’uso e manutenzione, vuoi con riferimento alla verifica conformità CE, vuoi con riferimento alla parte del DVR relativa alla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina risultava inadeguata”.
Concludiamo questa breve rassegna, che come sempre non pretende di essere esaustiva sull’argomento, richiamando Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2017 n.6379, con cui la Corte si è pronunciata sulle responsabilità del lavoratore G.D. (con mansioni di gruista) per il reato di lesioni colpose in danno del “lavoratore F.V., a sua volta dipendente della medesima società con le medesime mansioni”.
A G.D. era stata addebitata dai Giudici di merito la “violazione, tra l’altro, delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all’art.20 d.lgs.81/08, come modificato dal d.lgs.106/09, in quanto, alla guida del carroponte “Badoni”, compiendo una manovra che comprometteva la sicurezza del collega F.V., andava a cozzare, provocando una violenta collisione, contro il carroponte 231, in quel momento fermo, condotto dal F.V., il quale sbatteva contro la struttura della cabina e contro le manopole dei comandi”.
In particolare, “a seguito dell’indagine S.PRE.S.A.L., eseguita alcuni mesi dopo l’accaduto, veniva contestato all’imputato, lavoratore addetto al carroponte 235, di non avere adottato le dovute cautele prima di iniziare la movimentazione della sua gru e, in particolare, di avere omesso di comunicare via interfono le proprie intenzioni e di verificare visivamente la presenza o meno dell’altro carroponte fermo nella sua zona di operazione, considerato che era stato preannunciato, anche attraverso l’uso del clacson (come prescritto), lo spostamento della gru 231 su richiesta del lavoratore addetto.”
La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna del lavoratore con rinvio alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe valutato adeguatamente il “malfunzionamento del sistema anticollisione installato pochi giorni prima del fatto, presumibilmente addebitabile alla polvere depositatasi sul pannello e non all’operatore che, anzi, ben poteva aver fatto affidamento su tale dispositivo di sicurezza che, ove correttamente funzionante, avrebbe impedito l’avvicinamento delle due gru e la loro collisione.”
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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