I quesiti sul decreto 81: gli adempimenti del datore di lavoro committente
Quesito
L’art 26 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 fissa degli obblighi di coordinamento e di cooperazione nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione a carico di quei datori di lavoro che affidano lavori, servizi o forniture da svolgere nell’ambito della propria azienda. I lavoratori autonomi, considerato che non vengono esplicitamente citati in tale comma, rientrano nell’applicazione dello stesso comma?
Risposta
A una domanda del genere lo scrivente ha già avuto modo di dare riscontro fin dal 2010 in risposta al quesito “ I quesiti sul decreto 81: lavoratori autonomi e appalti” formulato da un operatore di un organo di vigilanza che evidentemente non aveva trovato nel testo del D. Lgs. n. 81/2008 un riferimento per potere adottare un provvedimento contravvenzionale. In quella circostanza lo scrivente ebbe modo di formulare alcune considerazioni sul fatto che erano state osservate nel decreto legislativo sopraindicato, con riferimento agli obblighi posti a carico dei lavoratori autonomi, delle incoerenze e finanche delle omissioni da parte del legislatore degne certamente di ulteriori chiarimenti e di ulteriori interventi correttivi ed integrativi che, per quanto si è potuto constatare oggi, non sono state mai fatte. Per rispondere al quesito che è stato formulato ora quindi è sufficiente richiamare le stesse considerazioni che furono fatte allora, più di dieci anni fa. Comunque repetita iuvant.
Partiamo dalla lettura del primo comma dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale:
“1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a)verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionaledelle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomiin relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
(…)
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