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I criteri di accertamento della posizione di datore di lavoro di fatto

I criteri di accertamento della posizione di datore di lavoro di fatto
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

30/01/2023

La posizione di garanzia, generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante, deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo.

L’infortunio di cui alla sentenza in commento è avvenuto durante una cena degli ospiti di una struttura ricettizia a un lavoratore dipendente della stessa che era stato incaricato dell’accensione del fuoco per realizzare una grigliata all’aperto presso un terreno ubicato nelle vicinanze e che era rimasto ustionato perché investito da una fiammata mentre stava utilizzando una bottiglia di alcool per alimentare le fiamme e velocizzare i tempi di preparazione.

 

All’organizzatore della cena, marito della titolare della struttura ricettizia, era stato contestato,  nella sua qualità di datore di lavoro di fatto dell’infortunato (ex art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008) di avere, in assenza della moglie, adibito il lavoratore, avente la qualifica di guardiano notturno, anche ad altri compiti, tra i quali il disbrigo delle incombenze relative agli eventi che venivano organizzati a fruizione degli ospiti soggiornanti presso la struttura, senza considerarne l'esposizione ai relativi rischi e senza averlo prima formato.

 

Condannato nei due primi gradi di giudizio lo stesso ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione sulla base della osservazione di non avere rivestiva nella organizzazione dell’azienda la figura di datore di lavoro, essendo la moglie titolare della stessa, e che l’incidente era avvenuto durante una grigliata fra amici. La suprema Corte ha però rigettato il ricorso stesso, ritenendolo inammissibile, e ha precisato in merito che la posizione di garanzia, che può essere generata da una investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro.


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Il fatto, l’iter giudiziario, il ricorso per cassazione e le motivazioni.

La Corte di Appello ha confermata la sentenza del Tribunale con la quale il marito della titolare di un residence era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di lesioni personali colpose e gravissime ai danni di un lavoratore infortunatosi presso la stessa struttura, reato aggravato dalle violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’infortunio era avvenuto nel corso di una cena all'aperto organizzata dall’imputato presso un terreno di proprietà della moglie ubicato nelle vicinanze della struttura ricettiva stessa.

 

Il lavoratore, dipendente con la qualifica di guardiano notturno, era stato assegnato, secondo la formulazione d'accusa recepita dai giudici del doppio grado di merito, anche ad altri compiti, tra i quali il disbrigo delle incombenze relative agli eventi (cene) che venivano organizzati, anche a fruizione degli ospiti soggiornanti presso la struttura. L'evento specifico era stato la conseguenza dell'accensione del fuoco per la grigliata che avrebbe dovuto avere luogo la sera dell'infortunio, mentre il lavoratore stava utilizzando una bottiglia di alcool per alimentare le fiamme e velocizzare i tempi di preparazione. I giudici del doppio grado avevano ritenuto che tale mansione facesse parte dei compiti affidati al lavoratore e che, quindi, l' infortunio fosse avvenuto nello svolgimento di attività lavorativa. All'imputato era stato contestato di avere adibito lo stesso a quella attività lavorativa, in assenza della moglie e nello svolgimento di mansioni datoriali di fatto, senza considerarne l'esposizione ai relativi rischi e senza averlo formato.

 

La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando alcuni motivi. Con il primo, ha dedotto una erronea applicazione della legge penale quanto alla posizione datoriale ritenuta in capo ad esso in quanto era titolare solo dell'attività di diving e non anche della struttura residenziale, intestata alla moglie. Il deducente ha ritenuti inidonei gli elementi valorizzati dai giudici del merito, tra i quali le dichiarazioni generiche dello stesso imputato, essendo state di contro ignorate prove orali ritenute decisive e riportate per stralcio nel ricorso, a sostegno della tesi della estraneità alla gestione del residence. Altre motivazioni della difesa hanno fatto riferimento alla quantificazione della pena inflitta all’imputato, al riconoscimento delle attenuanti generiche, al mancato riconoscimento dei benefici della non menzione e della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nonché alla mancata esclusione dell’Inail quale parte civile.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dalla Corte di Cassazione. La Corte territoriale, ha osservato la Sezione IV, ha esaminato le doglianze difensive veicolate con l'atto di appello, muovendo dalla questione inerente alla posizione di garanzia ricoperta dall'imputato. Il giudice, richiamate le prove, soprattutto orali, acquisite in dibattimento, ha ritenuto pienamente dimostrato che l’imputato fosse il gestore effettivo della struttura formalmente riconducibile alla moglie, la quale risiedeva per la maggior parte dell'anno altrove con i figli, per esigenze scolastiche degli stessi.

 

La tesi difensiva inoltre secondo la quale l'evento occasione dell'infortunio sarebbe stato null'altro che una grigliata tra amici, era stata ampiamente smentita dalle testimonianze degli ospiti e di altri soggetti presenti presso la struttura ricettizia o, comunque, a conoscenza dei fatti e la spiegazione sulla infondatezza della prospettata tesi difensiva è stata saldamente ancorata a tali risultanze, valutate secondo parametri conformi dai giudici dei due gradi di merito. I giudici hanno ritenuto inoltre che l'infortunio era avvenuto nel corso dell'espletamento di mansioni lavorative della vittima alla quale spettava, in occasione di questi eventi allestiti anche a beneficio degli ospiti della struttura, di predisporre il necessario per cucinare all'aperto. Le violazioni contestate quindi si erano poste in diretto collegamento rispetto all'evento, atteso che le regole violate erano intese a prevenire incidenti del tipo di quello nel quale il lavoratore aveva riportato le gravissime ustioni, dovute alle fiamme libere sprigionatesi a causa dell'impiego di una bottiglia di alcool per velocizzare le operazioni di accensione della griglia.

 

La difesa, ha sottolineato inoltre la suprema Corte, ha continuato a contestare la qualifica datoriale in capo all'imputato, facendosi scudo con la formale intestazione della struttura residenziale alla moglie, così dimostrando di non essersi effettivamente misurata con i motivi della decisione censurata, da leggersi peraltro in uno con quelli che sorreggono la sentenza appellata, stante la conformità delle due decisioni in punto responsabilità dell'imputato. Dall’istruttoria era emerso che la gestione del residence faceva capo di fatto per la gran parte dell'anno e in via esclusiva proprio all’imputato, circostanza che aveva trovato conferma anche dalle dichiarazioni della clientela.

 

I giudici territoriali quindi, secondo la Sez. IV, prima di valutare gli obblighi incombenti sull'imputato e la situazione di rischio che egli era tenuto a gestire, hanno correttamente valutato la natura del rapporto esistente tra lo stesso e la vittima e la situazione fattuale sottostante, posto che “la posizione di garanzia, che può essere generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro”,  ciò che, nel caso in esame, è emerso senza margini di dubbio dalla complessa istruttoria svoltasi in primo grado.

 

Quanto, poi, alla posizione dell’Inail la suprema Corte ha osservato che quella territoriale aveva ritenuta superata la doglianza dall'intervenuto accordo transattivo tra persona offesa e ente assicurativo, con rinuncia di tale istituto alla costituzione di parte civile. L'entità del danno cagionato inoltre (ustioni al volto che avevano richiesto il trapianto della pelle) in uno con l'elevato grado di colpa ascrivibile all'imputato, hanno giustificato lo scostamento della pena di mesi sei rispetto al minimo edittale (da uno a tre anni in caso di lesioni gravissime, art. 590, comma 3, cod. pen.) e il diniego delle generiche.

 

Avendo ritenuti infondati quindi tutti i motivi la suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e a seguito della inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 100 del 5 gennaio 2023 (u.p. 13 dicembre 2022) - Pres. Ciampi - Est. Cappello - P.M. Casella - Ric. R.I.. - La posizione di garanzia, generata da investitura formale o dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche del garante, deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo.






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