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Chi ordina di fare un lavoro deve controllare che venga fatto in sicurezza

Chi ordina di fare un lavoro deve controllare che venga fatto in sicurezza
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

24/02/2020

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro chi in concreto ordina di effettuare un lavoro senza impartire direttive su come eseguirlo ha il dovere di accertarsi che le attività siano svolte nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

La sentenza in commento fa riferimento all’infortunio mortale di un lavoratore dipendente di un’impresa edile che si era infortunato in un cantiere mentre alla guida di un’autogrù stava provvedendo al sollevamento di unfrantoio allorquando per la rottura di uno stelo della macchina è caduto il carico sulla cabina di guida provocando una notevole deformazione al telaio e la rottura dei vetri i cui frammenti hanno investito il lavoratore. Questi aveva riportato profonde lesioni ai vasi del collo e subito una emorragia massiva che lo aveva portato rapidamente al decesso.

 

Per l’accaduto erano stati condannati il datore di lavoro e il capocantiere in relazione al fatto che la vittima, assunto con la qualifica di manutentore meccanico, era priva della necessaria abilitazione e della specifica formazione finalizzata alla prevenzione dei rischi. La rottura dello stelo era stata considerata la conseguenza di un errore commesso dal lavoratore durante la manovra del mezzo avendo lo stesso esteso quasi completamente il braccio della gru riducendo così la portata del macchinario e provocando una forte instabilità del carico.

 

Entrambi gli imputati hanno ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. Il datore di lavoro ha lamentato che la Corte di Appello non aveva tenuto conto che il lavoratore aveva eseguito una manovra errata e decisiva per il collasso del mezzo d'opera e che così facendo aveva tenuto un comportamento abnorme nell’esecuzione delle mansioni affidategli. Il capocantiere si è lamentato del fatto che, chiamato a giudizio per aver commesso il fatto qualepreposto, si è visto attribuire dall'accusa in sede di discussione di primo grado la qualifica di dirigente sostenendo che ciò sia dipeso da una errata applicazione degli artt. 2 e 299 del D. Lgs. n. 81/2008 e dal travisamento della prova dichiarativa e documentale dalla quale era emerso che aveva avuto compiti di natura meramente esecutiva e che era privo di poteri decisionali.

 

Secondo la Corte di Appello l’imputato capocantiere aveva omesso di verificare la corrispondenza tra il suo operato e i poteri giuridici connessi alla qualifica di dirigente essendo emerso dalla documentazione in atti che egli era stato assunto per svolgere le mansioni di assistente tecnico e non di dirigente. Non era emerso, altresì, alcun suo coinvolgimento nell'organizzazione dei lavori all'interno del cantiere né uno svolgimento di compiti direttivi o di vigilanza o connotati da autonomia e discrezionalità. Secondo il ricorrente, altresì, il lavoratore infortunato si era posto arbitrariamente alla guida dell'autogrù in presenza delpreposto che avrebbe dovuto impedirglielo.

 

 

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Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Con riferimento alla contestazione fatta dal capocantiere in merito al fatto che allo stesso era stata attribuita la qualifica di preposto e che solo nel corso del giudizio gli era stata attribuita la qualifica di dirigente, la suprema Corte ha evidenziato che nell'imputazione recata dal decreto di citazione a giudizio lo stesso era stato indicato come 'capo cantiere' e che nel corso del giudizio era stato indicato anche come 'assistente di cantiere'; allo stesso era stato inoltre rimproverato di avere di fatto affidato al lavoratore infortunato  la conduzione del mezzo d'opera e di avergli consentito di prestare tale attività pur non avendo ricevuto alcuna formazione e informazione al riguardo, condotte che possono essere tenute solo dal datore di lavoro e dal dirigente.

 

I giudici di merito quindi hanno giustamente ritenuto, secondo la Sez. IV, che l’imputato fosse un dirigente e non un mero esecutore degli ordini impartiti dal datore di lavoro. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha precisato infatti la Sez. IV, insegna, “con riferimento a colui che dà in concreto l’ordine di effettuare un lavoro, ma che non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo, che si tratta di soggetto che con quell'ordine si inserisce ed assume di fatto la mansione di dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare agli operai, non soliti ad eseguirlo, la scelta dello strumento da utilizzare”. 

 

La Corte di Appello, ha precisato altresì la Sez. IV, aveva attribuito alcapocantiere la qualifica di dirigente perché organizzava la composizione delle squadre e determinava la distribuzione dei compiti tra i lavoratori conformandosi in tal modo ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sia quanto ai poteri che connotano il dirigente sia in merito al rilievo che assume l'esercizio di fatto di quei poteri da parte di chi non è provvisto della qualifica. La Corte di Appello aveva giustificato inoltre il proprio giudizio dell'esercizio di fatto da parte del capocantiere dei poteri dirigenziali sottolineando che lo stesso si poneva come intermediario tra il datore di lavoro e i lavoratori del cantiere svolgendo funzioni di 'raccordo operativo'. Lo stesso impartiva le direttive concernenti l’adibizione dei lavoratori ai lavori da compiersi nella giornata lavorativa e, oltre ad informare a fine giornata i dipendenti a riguardo dei lavori da compiere nella giornata successiva, organizzava, anche telefonicamente, la composizione delle squadre incaricate della loro esecuzione. Pertanto non manifestamente illogica, secondo la Sez. IV, era stata la conclusione alla quale era pervenuta la Corte di Appello essendo l’imputato consapevole che il lavoratore infortunato movimentasse con l’autogru il frantoio per averlo disposto.

 

Infondato è stato ritenuto anche dalla Corte di Cassazione il ricorso presentato dal datore di lavoro. In merito alla lamentela sul comportamento abnorme del lavoratore infortunato la Sez. IV ha ritenuta corretta la decisione assunta dalla Corte di Appello essendosi la stessa conformata ai principi costantemente ribaditi a riguardo dal giudice di legittimità. I più recenti indirizzi forniti dalla Corte di Cassazione infatti indicano che, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, per cui, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. Nel caso in esame, in particolare, era risultato pacifico che non era stata adottata alcuna misura per fronteggiare l'eventuale imprudenza del lavoratore infortunato.

 

In conclusione entrambi i ricorsi sono stati rigettati dalla Corte i Cassazione che ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

 

Gerardo Porreca

 

 

Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 43193 del 22 ottobre 2019 (u.p. 11 luglio 2019) - Pres. Piccialli - Est. Dovere - P.M.  Tampieri - Ric. P.G.A. e B.M.. - In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro chi in concreto ordina di effettuare un lavoro senza impartire direttive su come eseguirlo ha il dovere di accertarsi che le attività siano svolte nel rispetto delle norme antinfortunistiche.




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Rispondi Autore: SNGBHM00A04Z354X2 - likes: 0
24/02/2020 (18:53:08)
secondo me la decisione della cassazione è giusta

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