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Vigilanza privata: la produzione normativa del CEN TC 439

Vigilanza privata: la produzione normativa del CEN TC 439
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Security

20/03/2017

Le tre principali norme sino ad oggi prodotte, per avere un quadro meno nazionalistico e più europeo di questo critico settore della sicurezza. Di Adalberto Biasiotti.


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Il comitato tecnico menzionato nel titolo ha cominciato a lavorare nei primi anni del nuovo millennio.

Ad esso danno un contributo determinante i rappresentanti degli istituti di vigilanza privata di tutta Europa, raccolti da una associazione europea, CoESS, che ha prodotto numerosi e pregiati documenti nel settore.

Desideriamo accompagnare i nostri lettori in una rapida rassegna delle tre principali norme sino ad oggi prodotte, per avere un quadro meno nazionalistico e più europeo di questo critico settore della sicurezza.

 

EN 15602:2008 fornitori di servizi di sicurezza-terminologia

Come è ormai tradizione nella elaborazione di norme europee, la prima norma che deve elaborare un comitato tecnico è riferita alla terminologia, in modo che si abbia la certezza che il significato dell’espressioni, che verranno successivamente usate nella produzione normativa, siano armonizzate a livello europeo.

Il documento è particolarmente ricco e costituisce una base di riferimento per tutti coloro che debbono ricercare servizi di sicurezza non solo sul territorio nazionale, ma anche a livello europeo. Ecco il motivo per cui i responsabili della security delle multinazionali devono avere una buona conoscenza di questa specifica normativa.

 

 

EN16082: 2011 servizi di sicurezza per il settore aeroportuale e l’aviazione

L’obiettivo di questa norma è quello di definire i requisiti di servizio nella organizzazione, trattamento, gestione e utilizzo del personale per un Istituto di vigilanza, che voglia offrire i suoi servizi nell’ambito della sicurezza del mondo dell’aviazione civile.

La norma stabilisce i criteri di qualità del servizio, che può essere richiesto sia da un committente pubblico, sia da un committente privato.

È interessante rilevare la definizione che viene data della sicurezza nell’ambito dell’aviazione che la seguente:

“combinazione di misure e risorse umane e materiali mirate a salvaguardare l’aviazione civile da atti criminali o interferenze illecite, che possono compromettere la sicurezza della aviazione civile”.

È importante segnalare che questa definizione viene estratta dal regolamento europeo numero 300/2008, all’articolo 3.2.

La norma indica in dettaglio la qualità dei servizi che debbono essere forniti dall’Istituto di vigilanza, prendendo in esame l’organizzazione, la struttura, le risorse economiche, la capacità di fronteggiare incidenti e  di gestire la continuità operativa.

Ampio spazio è dato alla gestione del fattore umano, comprese le coperture assicurative e modalità di stesura del contratto.

Ben 12 pagine , sono dedicate alle modalità con cui l’Istituto di vigilanza deve scegliere il personale, dalla fase dell’assunzione passando per la fase dell’addestramento iniziale e permanente e di altri addestramenti specifici, che possono essere richiesti per svolgere attività critiche e specialistiche.

L’ultima parte della norma prende in esame il contratto che lega l’Istituto di vigilanza al committente pubblico o privato. La norma mette in evidenza l’importanza di individuare i responsabili locali che gestiscano le risorse disponibili presso la struttura aeroportuale, provvedendo alla pianificazione dei turni di servizio e all’utilizzo ottimale delle attrezzature di supporto come ad esempio le pattuglie canine, gli automezzi addetti all’intervento sul posto della vigilanza ispettiva e via dicendo.

La norma si chiude con un’interessante indicazioni in merito alla politica lost and found che deve essere adottata dall’Istituto di vigilanza, in accordo con il committente. Al proposito, chi scrive ricorda che sistematicamente introduce questa politica nelle predisposizioni contrattuali, perché rappresenta un aspetto importante nel rapporto con i clienti.

 

EN 16747:2015 servizi di sicurezza nel settore marittimo e portuale

Questa norma è simile alla precedente, ma riguarda i servizi di sicurezza svolti in ambito portuale e più in generale in ambito marittimo.

Nell’obiettivo della norma si precisa con chiarezza che essa non si applica a situazioni ad alto rischio, come ad esempio l’accompagnamento da parte di guardie particolari armate di imbarcazioni, che attraversino aree ad alto rischio di pirateria.

La norma si preoccupa di mettere ben in evidenza il fatto che il rispetto di disposizioni legislative a livello europeo e nazionale rappresenta un aspetto preminente, rispetto alle indicazioni della norma.

Anche in questo caso ampio spazio è dato al criteri con i quali viene selezionato e addestrato il personale coinvolto, nonché alle modalità con cui deve essere gestito il contratto che lega l’Istituto di vigilanza al committente. Uno specifico articolo fa riferimento alla riservatezza di qualunque informazione afferente a questo contratto.

 

 

Adalberto Biasiotti

 



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