Una norma fondamentale per la protezione delle infrastrutture critiche
Come noto, in Italia i servizi di sicurezza privata sono affidati ad istituti di vigilanza, che utilizzano guardie particolari giurate.
È una situazione quasi unica in Europa, perché in Italia il ministero dell’interno tiene sotto strettissimo controllo queste attività, emanando specifiche disposizioni e decreti. Ciò non avviene in altri paesi europei, dove i responsabili delle singole infrastrutture devono progettare e attuare le modalità con cui deve essere svolto un servizio di vigilanza privata.
Questa situazione è particolarmente delicata nell’ambito della protezione delle infrastrutture critiche, per le quali anche, nei vari paesi europei, sono in vigore disposizioni legislative e normative differenti, da paese a paese.
Ciò non toglie che spesso i responsabili delle infrastrutture critiche, pur operando nell’ambito di disposizioni generali nazionali, debbano impostare e gestire sistemi di vigilanza privata, grazie a bandi di gara e successivi affidamenti, mi auguro gestiti col criterio dell’offerta più vantaggiosa.
Orbene, il grande vantaggio di questa proposta di norma è proprio quello di mettere a disposizione del responsabile delle infrastrutture critiche delle preziose tracce, per lo sviluppo di capitolati di gara.
Ricordo ancora una volta che la conformità ad una norma rappresenta, per il codice civile, una garanzia di rispetto dello stato dell’arte e quindi di eccellente qualità ed accuratezza nella definizione delle caratteristiche dal servizio da acquisire e, rispettivamente, erogare.
Ricordo anche, prima di passare ad illustrare brevemente la proposta di norma, la definizione corretta di “infrastruttura critica”:
“si definisce infrastruttura critica un sistema, sua parte, che è essenziale per mantenere in essere funzioni societarie vitali, afferenti alla salute, alla sicurezza ambientale, alla sicurezza anticrimine, al benessere economico e sociale della popolazione, laddove la mancanza di funzionalità o la distruzione di queste strutture potrebbe avere un impatto significativo sulla società civile, come conseguenza della impossibilità di mantenere le funzioni sopra illustrate”.
Ricordo anche che le infrastrutture critiche si dividono infrastrutture critiche nazionali, che sono così definite alle autorità di sicurezza dello Stato, e infrastrutture critiche europee. Le infrastrutture critiche europee (ECI) sono infrastrutture critiche dei paesi dell'UE la cui perturbazione o distruzione potrebbe avere un impatto significativo su almeno due paesi dell'UE (ad esempio impianti per l'energia elettrica oppure oleodotti per il trasporto del petrolio). Ad esempio, di quest’ultima classificazione si può prendere in esame il terminal marittimo di Voltri, vicino a Genova, attraverso il quale transitano gigantesche quantità di merci, che vengono poi distribuite nell’intera Europa. Alla stessa categoria può appartenere l’autostrada del Brennero, attraverso la quale transitano merci e persone, che si spostano successivamente nell’intera Europa.
La norma si preoccupa di offrire, nell’annesso A, un esempio di infrastrutture da considerare come critiche. In questo contesto, è interessante rilevare come il recente bando di gara CONSIP per la fornitura di servizi di vigilanza privata presso i tribunali rientri perfettamente nelle indicazioni di questa norma, che prevede appunto che le attività della magistratura inquirente e giudicante rientrino fra le infrastrutture critiche, coperte da questa bozza di norma.
Come accennato in precedenza, questa traccia di norma può essere preziosa per lo sviluppo di capitolati di gara, indirizzati ad istituti di vigilanza privata, che devono offrire questi servizi ad infrastrutture critiche. Si indicano i requisiti di capacità di gestione delle risorse umane, i requisiti operativi e finanziari nonché le coperture assicurative disponibili. Vengono indicate anche le responsabilità contrattuali, connesse allo sviluppo di questi servizi, nonché la necessità di indicare un responsabile operativo sul campo. Vengono anche indicati i criteri di cooperazione con altri soggetti coinvolti nella tutela dell’infrastruttura critica, indicando anche tutta una serie di parametri afferenti al rapporto contrattuale.
Ricordo ancora una volta che, anche se è vero che molti di questi parametri vengono già presi in considerazione dal ministero dell’interno, almeno in Italia, molti altri parametri, indicati nella norma, rappresentano un prezioso aiuto nello sviluppo dei bandi di gara.
Adalberto Biasiotti
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