La prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online
Il problema della diffusione di propaganda terroristica ed anche di diffusione di strumenti letali, a supporto di attività terroristiche, sta diventando sempre più grave.
Anche se alcuni enti si sono attivati per monitorare i contenuti di rete su questi argomenti, le possibilità di intervento devono essere migliorate ed ecco la ragione per la quale la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, che i nostri lettori conoscono sotto l’acronimo LIBE, sta studiando il progetto di relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))
Il Relatore Daniel Dalton, insieme a Julie Ward, commissione per la cultura e l'istruzione, ha esaminato attentamente questa proposta di regolamento, avanzando delle costruttive valutazioni.
In particolare, si rileva che la presenza di contenuti terroristici online ha gravi conseguenze negative per gli utilizzatori, i cittadini e la società in generale, così come per i prestatori di servizi online, che ospitano tali contenuti, poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori e nuoce ai loro modelli commerciali. In considerazione dell'importanza del ruolo che svolgono, nonché delle capacità e dei mezzi tecnologici associati ai servizi che forniscono, i prestatori di servizi online hanno particolari responsabilità nei confronti della società, sotto il profilo della protezione dei loro servizi dall'uso improprio che potrebbero farne i terroristi e del contributo che possono apportare al contrasto della diffusione di contenuti terroristici attraverso i loro servizi, tenendo conto al tempo stesso dell'importanza fondamentale della libertà di espressione e di informazione in una società aperta e democratica.
Il primo problema che la commissione ha dovuto affrontare riguarda la definizione degli atti, soggetti a questo regolamento. Ecco perché è opportuno che il regolamento stabilisca una definizione dei contenuti terroristici per fini di prevenzione, sulla base della definizione dei reati di terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Data la necessità di contrastare la propaganda terroristica online più perniciosa, la definizione dovrebbe ricomprendere il materiale e i messaggi che incitano, incoraggiano o appoggiano la commissione di reati di terrorismo e la partecipazione agli stessi, impartiscono istruzioni finalizzate alla commissione di tali reati o promuovono la partecipazione nelle attività di un gruppo terroristico. Tali materiali comprendono, in particolare, testi, immagini, registrazioni audio e video. Nel valutare se il contenuto pubblicato online costituisce contenuto terroristico ai sensi del regolamento, le autorità competenti, così come i prestatori di servizi di hosting, dovrebbero tenere conto di fattori quali la natura e la formulazione dei messaggi, il contesto in cui sono emessi e il loro potenziale di portare a conseguenze dannose, compromettendo la sicurezza e l'incolumità delle persone. Il fatto che il materiale sia prodotto o diffuso da un' organizzazione terroristica o da una persona che figura negli elenchi dell'Unione costituisce un elemento importante della valutazione. Occorre proteggere adeguatamente la diffusione di contenuti per scopi giornalistici, educativi o di ricerca. Inoltre, le opinioni radicali, polemiche o controverse espresse nell'ambito di dibattiti politici sensibili non dovrebbero essere considerate contenuti terroristici.
Inoltre, occorre armonizzare la procedura e gli obblighi che discendono dagli ordini giuridici che ingiungono ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso, in esito a una valutazione delle autorità competenti.
Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti, assegnando tale compito alle autorità amministrative, esecutive o giudiziarie di loro scelta. In considerazione della velocità alla quale i contenuti terroristici sono diffusi attraverso i servizi online, la presente disposizione impone ai prestatori di servizi di hosting l'obbligo di provvedere a che i contenuti terroristici oggetto di un ordine di rimozione siano rimossi o che l'accesso sia disattivato entro un'ora dal ricevimento del provvedimento. Spetta ai prestatori di servizi di hosting decidere se rimuovere il contenuto in questione o disabilitarne l'accesso per gli utilizzatori nell'Unione.
Ad avviso dello scrivente, questo regolamento rappresenta uno strumento valido, e vincolante per tutti paesi europei, in modo da garantire una omogeneità nell’atteggiamento che i singoli paesi assumono, nei confronti di queste deleterie attività.
Non mancherò di tenere informati i lettori sullo sviluppo delle procedure di approvazione del regolamento, che potrà dare un contributo non trascurabile alla messa sotto controllo di attività terroristiche, che diventano sempre più preoccupanti per la popolazione in generale e per gli organismi incaricati di tenere sotto controllo la sicurezza della nazione.
Allegato (pdf)
Adalberto Biasiotti
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: mauro - likes: 0 | 14/10/2020 (15:14:13) |
VORREI CAPIRE MEGLIO COSA SI INTENDE PER "MESSAGGIO TERRORISTICO" E CHI STABILISCE CHE UN MESSAGGIO E' TERRORISTICO OPPURE NO, PERCHE' SI TOCCA UN ARGOMENTO MOLTO DELICATO E IMPORTANTE. SE QUALCUNO DICE DI NON VACCINARSI PERCHE' IL VACCINO IN QUESTIONE PUO AVERE EFFETTI COLLATERALI ANCHE GRAVI, E' UN MESSAGGIO "TERRORISTICO" INTERPRETABILE COME UN'INDICAZIONE POTENZIALMENTE COMPROMETTENTE PER LA SICUREZZA E L'INCOLUMITA' DELLE PERSONE? GRAZIE. |