I rapporti fra l’Unione Europea e l’Italia nella gestione dei migranti
Ancora una volta, purtroppo, i mezzi di comunicazione di massa danno notizie al pubblico, che sono basate più su effetti sensazionalistici, piuttosto che su documentate realtà. In particolare, è bene che i lettori siano al corrente dello Stato delle relazioni fra l’Italia e gli altri paesi delle comunità europea, in relazione alla gestione dei migranti. Il primo e fondamentale aspetto, nella gestione dei migranti, è la identificazione degli stessi e la creazione di un loro profilo, che potrà contribuire ad assumere decisioni in merito alla possibilità di concedere o meno asilo.
Accertamenti pre-ingresso
La proposta di regolamento (COM (2020)612), che introduce uno screening dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne, in sostanza, istituisce accertamenti nei confronti
- di tutti i cittadini di Paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato,
- di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, e
- di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.
Gli accertamenti mirano a rafforzare il controllo dei migranti e ad indirizzarli alle procedure adeguate, identificandoli e verificando che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna grazie alla consultazione delle banche dati pertinenti.
Tali accertamenti consistono, tra l’altro, in controlli sullo stato di salute, per individuare le persone vulnerabili e bisognose di cure sanitarie, nonché quelle che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (articolo 1). Più dettagliatamente, l’articolo 3 specifica le categorie di migranti cui applicare gli accertamenti pre-ingresso, precisando che non rileva il fatto che tali categorie abbiano presentato domanda di protezione internazionale. Si tratta dei cittadini di Paesi terzi che:
- sono fermati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro; oppure
- sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.
Sono sottoposti agli accertamenti anche tutti i cittadini di paesi terzi che presentano domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito, e che non soddisfano le condizioni d'ingresso stabilite dal Codice frontiere Schengen. Secondo il nuovo regime, i migranti entrati nell’UE senza autorizzazione, quelli sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, e i richiedenti asilo ai valichi di frontiera o nelle zone di transito che non soddisfino le condizioni di ingresso durante gli accertamenti, non sono autorizzati a entrare nel territorio di uno Stato membro (articolo 4).
Una difficoltà significativa, nell’applicazione di queste regole, sta proprio nel fatto che le aree, dove vengono effettuati questi controlli preliminari, non possono essere considerate, a tutti gli effetti, come aree appartenenti ad un territorio di uno Stato membro. Se infatti così fosse, i migranti già sarebbero entrati nel territorio dello Stato membro.
Ecco la ragione per la quale, secondo questa nuova impostazione, le aree di accoglienza rappresentano una sorta di “terra franca”, dove i migranti possono sostare, ma in una sorta di limbo, in quanto non è stato ancora riconosciuto il loro diritto ad entrare in Europa.
L’attenta lettura del documento allegato, elaborato grazie ai servizi studi del parlamento italiano, potrà consentire a tutti i lettori di avere un quadro organico e veritiero della complessità, legata all’inquadramento e ad una appropriata gestione dei flussi migratori paralleli.
Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo – 16 marzo 2021 (pdf)
Adalberto Biasiotti
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