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Gli impianti di videosorveglianza come strumenti di sicurezza

Gli impianti di videosorveglianza come strumenti di sicurezza
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Security

05/09/2018

Una migliore protezione dell’ambiente di lavoro è una delle mille componenti positive della installazione di un impianto di videosorveglianza. Una recente sentenza della cassazione ne dà conferma.

Una recente sentenza della cassazione penale, n. 14657, ha confermato la responsabilità di un’azienda, perché i percorsi di emergenza, all’interno dell’azienda, non erano tenuti liberi, causando pertanto un infortunio a un dipendente.

 

Questa sentenza, a mio avviso, può essere utilizzata con profitto quando un datore di lavoro deve installare un impianto di videosorveglianza, a protezione di un insediamento.

Chi scrive, anni fa, offrì assistenza ad un ente fieristico di grandi dimensioni, che voleva installare un impianto di video sorveglianza all’interno del complesso. Le organizzazioni sindacali si opposero a questa richiesta ed il presidente dell’ente fiera si rivolse all’allora ispettorato provinciale del lavoro.

 

Nel preparare richiesta di autorizzazione all’installazione, presi contatto con il questore della città in causa, il quale rilasciò una dichiarazione nella quale si affermava che la presenza di un impianto di videosorveglianza era di estrema utilità per le forze dell’ordine, per individuare attività moleste o criminose svolte nell’ambito del quartiere fieristico.

 

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Parimenti, presi contatto con il comandante provinciale dei vigili del fuoco, che rilasciò una dichiarazione nella quale si sottolineava l’importanza di tenere sempre libere le vie di accesso al quartiere fieristico, per accelerare gli interventi in caso di emergenza.

 

Con queste due dichiarazioni, non vi fu alcuna difficoltà ad ottenere una autorizzazione all’installazione dell’impianto da parte dell’ispettorato provinciale del lavoro.

 

Orbene, la sentenza sopracitata può essere indubbiamente utilizzata con profitto da un titolare del trattamento, che desideri installare un impianto di videosorveglianza a protezione degli ambienti di lavoro e trovi, come spesso accade, opposizione da parte delle organizzazioni sindacali. In questo caso ritengo che la citazione di questa sentenza possa essere di estrema utilità per sottolineare la posizione garantistica del datore di lavoro.

 

Il pregio di questa sentenza sta nel fatto che essa può essere utilizzata anche in contesti aziendali medi e piccoli, mentre la strategia che adottai tempo addietro era evidentemente applicabile solo in un contesto di grandi dimensioni e con grande concorso di popolo.

 

Ecco la ragione per la quale mi permetto di raccomandare a tutti i titolari e responsabili del trattamento dei dati, che si trovino davanti a difficoltà, nell’ottenere il consenso delle organizzazioni sindacali alla installazione di questi impianti, di appoggiarsi a questa sentenza, reperibile in banca dati.

 

Adalberto Biasiotti

 

Corte di Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza 30 marzo 2018, n. 14657 - Corridoio di passaggio ingombro di materiale e caduta. Art. 64 del d. lgs. n. 81 del 2008

 



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Rispondi Autore: Massimiliano Carpene - likes: 0
05/09/2018 (10:29:13)
Interessante questo articolo dell'egregio Biasiotti, ma occorre fare alcune considerazioni:
- per arrivare a soluzioni "impossibili" serve tempo e testa cioè soldi perchè il lavoro va pagato, concetto difficile da applicare nella prevenzione.
- spesso gli "enti preposti di controllo o intervento" sono disponibili a darti un parere a voce ma cominciare a scrivere con nomi, timbri e firme divente più complicat. In questo caso siamo stati fortunati.

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